23.4163 · Interpellanza · 2023-09-28
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Regolarmente viene riferito che chi soggiorna all’estero per motivi professionali, durante un periodo più o meno lungo, e i cittadini svizzeri all’estero che decidono di rientrare in patria si vedono ridurre in misura sproporzionata il livello delle loro rendite in Svizzera.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Quali categorie di persone o di professionisti percepiscono rendite più basse rispetto a quelle che potrebbero ottenere se, con un percorso professionale analogo, avessero lavorato esclusivamente in Svizzera?
Quali gruppi di persone o di professionisti svolgono parte dell’attività lucrativa all’estero per acquisire qualifiche utili al proprio percorso professionale?
Tra le possibili lacune nella previdenza per la vecchiaia, quali sono imputabili alle basi legali?
Quali nascono invece dal mancato sfruttamento delle opportunità a disposizione?
Quali misure permetterebbero di colmare eventuali lacune nella previdenza per la vecchiaia?
Begründung
La popolazione svizzera si contraddistingue per una mobilità internazionale superiore alla media. Sono oltre 800 000 i cittadini svizzeri che trascorrono almeno una parte della propria vita all’estero, spesso ricoprendo funzioni che permettono loro di acquisire qualifiche rilevanti per il proseguimento del percorso professionale in Svizzera. Molti desiderano tornare in Svizzera in una fase successiva della loro vita. Nel primo pilastro, il rischio che si verifichino lacune nell’AVS è minimo, a condizione che vi sia una convenzione di sicurezza sociale con il Paese in questione. Per i Paesi che non sono membri dell’UE e dell’AELS, vi è inoltre la possibilità di aderire all’AVS facoltativa. Nel secondo pilastro, ovvero le casse pensioni, la situazione è invece più complessa. Con le domande summenzionate s’intende stabilire se vi sia una visione globale sulla previdenza per la vecchiaia delle persone che rientrano dall’estero e se siano state individuate eventuali lacune nelle strutture attuali e possibili misure per porvi rimedio. Deve essere possibile garantire il rientro in Svizzera con una previdenza per la vecchiaia sicura.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Di regola, le persone con una carriera professionale internazionale ricevono dagli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale (Stati contraenti) rendite parziali corrispondenti ai contributi ivi versati. Considerati il divario salariale e il diverso livello di protezione, in caso di percorso professionale internazionale la rendita complessiva è solitamente inferiore a quella in caso di percorso puramente svizzero, indipendentemente dalla categoria di persone o di professionisti. Fanno eccezione le persone temporaneamente distaccate in uno Stato contraente dal loro datore di lavoro con sede in Svizzera. In questi casi, la copertura assicurativa svizzera non viene interrotta e non vi è alcun assoggettamento al sistema di sicurezza sociale estero.A titolo sussidiario, in caso di carriera internazionale la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10) prevede due possibilità per evitare la diminuzione delle rendite svizzere, completare le prestazioni sociali estere mancanti o insufficienti e quindi facilitare il rientro in Svizzera: le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera possono continuare a essere assicurate all’AVS/AI obbligatoria, se questi dà il proprio consenso (art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS). I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati dell'UE/AELS che non vivono in Svizzera né in uno Stato membro dell’UE/AELS possono inoltre aderire all’assicurazione facoltativa AVS/AI (art. 2 LAVS). Secondo l’articolo 47 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP; RS 831.40), le persone che continuano a essere assicurate all’AVS/AI obbligatoria o che aderiscono all’AVS/AI facoltativa possono assicurarsi facoltativamente nella previdenza professionale. Tuttavia, il mantenimento della copertura assicurativa obbligatoria o l’assicurazione facoltativa non esonerano gli interessati dall’obbligo di essere assicurati nel Paese in cui lavorano, il che può comportare un doppio onere.Al rientro in Svizzera, le persone assicurate possono, a determinate condizioni, effettuare riscatti presso un istituto di previdenza del 2° pilastro, recuperando così eventuali contributi non versati e migliorando il loro diritto alle prestazioni. 2. Il registro degli Svizzeri all’estero (eVERA) non contiene informazioni affidabili sul profilo professionale degli Svizzeri all’estero o sul loro campo di attività. Non si tratta di dati necessari secondo l’obbligo di notifica presso una rappresentanza svizzera all’estero; inoltre, non vi è alcuna garanzia sull’attualità dei dati individuali disponibili. 3.–4. Per principio sono soggetti all’obbligo contributivo in Svizzera soltanto coloro che vi risiedono e/o esercitano un’attività lucrativa. Viceversa, una persona che lavora all’estero è soggetta all’assicurazione obbligatoria del Paese corrispondente.Se con uno Stato non è stata conclusa alcuna convenzione di sicurezza sociale (Stato non contraente), in caso di impiego temporaneo all’estero un distacco non può entrare in linea di conto e il mantenimento della previdenza in Svizzera è possibile soltanto nel quadro della continuazione dell’assicurazione o dell’adesione all’assicurazione facoltativa (v. punto 1). Per continuare a essere assicurati all’AVS/AI obbligatoria o aderire all’AVS/AI facoltativa, bisogna essere stati assicurati almeno durante cinque anni consecutivi immediatamente prima dell’inizio dell’attività all’estero (art. 5 OAVS e art. 2 cpv. 1 LAVS). Se una persona non soddisfa questo requisito, ciò non è possibile, il che può comportare lacune previdenziali in Svizzera che non possono essere attenuate o evitate. Di regola, queste persone dispongono però anche di una rendita parziale estera in seguito all’attività lucrativa svolta in uno Stato contraente (v. punto 1) e riescono quindi a costituirsi una propria previdenza per la vecchiaia. Va però rilevato che l’accesso alle rendite estere è più difficile negli Stati non contraenti; infatti, in mancanza di una convenzione, in genere questi non esportano le loro prestazioni e non prendono in considerazione i periodi assicurativi compiuti in Svizzera per valutare l’adempimento della durata minima di assicurazione, spesso lunga, che dà diritto alle prestazioni. 5. Le lacune previdenziali potrebbero essere ridotte o evitate ampliando la rete di convenzioni, che comprende oltre 50 Stati esteri. Con la continuazione dell’assicurazione e l’assicurazione facoltativa vi sono già strumenti per attenuare o colmare le lacune della previdenza svizzera. Eventuali lacune nell’AVS possono essere ridotte o colmate anche mediante gli anni di gioventù o, a partire dal 1° gennaio 2024, proseguendo l’attività lucrativa dopo i 65 anni. Il Consiglio federale ritiene dunque che non siano necessarie ulteriori misure. Non è compito dell’assicurazione pensionistica svizzera garantire alle persone che lavorano e sono soggette all’obbligo assicurativo all’estero lo stesso livello di rendita delle persone professionalmente attive unicamente in Svizzera.