23.4175 · Mozione · 2023-09-28
Dipartimento dell'interno
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sull’assicurazione malattie che permetta di allentare l’obbligo di contrarre.
La modifica dovrà tenere conto delle seguenti condizioni.
- L’allentamento deve avere luogo tanto nel settore ambulatoriale che in quello stazionario.
- Deve essere prevista una compensazione dei rischi efficiente.
- Devono essere escluse dall’allentamento le prestazioni in settori in cui l’assistenza sanitaria non può essere garantita con la libertà di contrarre.
- In tutti gli altri settori vale la libertà di contrarre tra assicuratori e fornitori di prestazioni.
Begründung
L’obbligo di contrarre, in virtù del quale gli assicuratori-malattie devono stipulare un contratto con ogni fornitore di prestazioni autorizzato e rimunerarne i volumi di fornitura, è al tempo stesso una colonna portante della legge sull’assicurazione malattie in vigore e un motore dell’aumento dei premi. La forte crescita dei premi, la carenza di forza lavoro e l’invecchiamento della popolazione impongono di adeguare le condizioni quadro del nostro sistema sanitario. Non farlo significherebbe mettere a rischio l’accesso a bassa soglia a prestazioni di alta qualità. Nella prevalenza dell’obbligo di contrarre (LAMal artt. 36, 39 e 41) è però insito l’incentivo, gravemente negativo, ad aumentare costantemente il volume delle prestazioni fornite. In futuro l’obiettivo dovrà pertanto essere l’incentivo a garantire un’assistenza sanitaria di alta qualità pur riducendo i premi delle casse malati. Allo scopo, gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni dovrebbero costituire reti di cure coordinate in grado di fornire la migliore assistenza ai pazienti. Per questo bisogna allentare l’obbligo di contrarre: per permettere una sana concorrenza tra reti di cure coordinate che si traduca in prestazioni di alta qualità e in una riduzione dei premi. In questo modo può essere azzerato uno degli incentivi negativi più gravi del sistema, vale a dire la rimunerazione esclusivamente quantitativa dei volumi forniti. La carenza di forza lavoro viene alleviata in quanto, grazie alle reti di cure coordinate, possono essere consolidate competenze personali e infrastrutture, indispensabili alla crescita della qualità. In combinazione con contratti pluriennali (mozione CSSS-N 23.3504), anche l’allentamento dell’obbligo di contrarre può contribuire a progressi nella prevenzione e nelle cure coordinate. In questo modo garantiamo a tutti gli assicurati l’accesso a bassa soglia alla medicina di punta in Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale e il Parlamento si sono occupati a più riprese dell’obbligo di contrarre, ricercando soluzioni ragionevoli. Nel quadro del dibattito sulla modifica della LAMal (autorizzazione dei fornitori di prestazioni; RU 2021 413) nel 2019, il Consiglio nazionale aveva proposto, in alternativa alla limitazione delle autorizzazioni dei medici, di introdurre la libertà di contrarre per gli assicuratori-malattie. Durante la procedura di appianamento delle divergenze si è rinunciato alla limitazione dell’obbligo di contrarre a favore di un controllo delle autorizzazioni da parte dei Cantoni. In questo modo il legislatore ha recentemente rafforzato il ruolo dei Cantoni nella gestione dell’offerta. Tramite numeri massimi di medici per determinati campi di specializzazione medica o in determinate regioni (limitazione delle autorizzazioni ai sensi dell’art. 55a LAMal) e con la pianificazione ospedaliera sulla base di criteri di economicità e qualità (art. 39 LAMal), i Cantoni dispongono degli strumenti necessari per garantire un’assistenza sanitaria efficiente ed economica. Il nuovo disciplinamento dell’autorizzazione per tutti i fornitori di prestazioni è entrato in vigore il 1° luglio 2021. Si tratta di una soluzione senza vincoli temporali per la gestione strategica delle autorizzazioni garantita dai Cantoni, il cui ruolo è stato rafforzato. Essi sono quindi responsabili dell’autorizzazione per i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale. I Cantoni sono tenuti ad applicare la procedura formale di autorizzazione, attuare la limitazione delle autorizzazioni, garantire l’offerta di cure e migliorare la qualità. Questo nuovo disciplinamento, entrato in vigore solo due anni fa, è attualmente in piena fase di attuazione da parte dei Cantoni. Occorre lasciare loro il tempo necessario per mettere a punto il nuovo sistema di autorizzazione, in modo che possa dimostrare la sua validità. Inoltre, l’allentamento dell’obbligo di contrarre ostacolerebbe il lavoro di implementazione dei Cantoni.In sintesi, il Consiglio federale propone di respingere la presente mozione, che metterebbe a rischio l’attuazione del sistema di autorizzazione per i fornitori di prestazioni appena entrato in vigore. Tuttavia, il Consiglio federale riconosce che, in considerazione del forte aumento dei costi, sono opportune ulteriori riflessioni sull’allentamento dell’obbligo di contrarre. Per questo motivo, redigerà un rapporto sulle possibilità di combinare l’autorizzazione dei fornitori di prestazioni, che è di competenza dei Cantoni, con l’allentamento dell’obbligo di contrarre.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.