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23.4179 · Interpellanza · 2023-09-28

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Un contratto collettivo di lavoro (CCL) può essere dichiarato di obbligatorietà generale se vi partecipa più della metà di tutti i datori di lavoro e dei lavoratori ai quali dovrà essere esteso il campo d’applicazione del CCL. I datori di lavoro vincolati devono inoltre impiegare la maggioranza di tutti i lavoratori. Questi quorum intendono impedire che una minoranza imponga le proprie regole a un intero settore. La legge prevede tuttavia una deroga per quanto riguarda il quorum dei lavoratori. Nella pratica il 64,5 per cento dei CCL sono stati dichiarati di obbligatorietà generale proprio grazie a questa deroga. Va inoltre sottolineato che le disposizioni di un CCL di obbligatorietà generale prevalgono su quelle di un CCL non dichiarato tale. Si dovrebbe pertanto garantire che un CCL di obbligatorietà generale incida il meno possibile sulla competitività delle imprese interessate. Nei fatti si constata però, ad esempio, che gli aumenti salariali previsti dai CCL di obbligatorietà generale comportano svantaggi competitivi per le imprese esportatrici svizzere. Le imprese svizzere pagano già salari elevati rispetto ai loro concorrenti esteri. E proprio le imprese che versano già salari elevati, anche nel confronto nazionale, sono ulteriormente penalizzate dagli aumenti periodici prescritti dal CCL, che non si basano sul salario minimo, ma sul salario effettivo. Un CCL di obbligatorietà generale costituisce un’ingerenza nella libertà economica delle imprese. Dal punto di vista del Consiglio federale, fino a che punto esso è legittimo se un quorum non viene raggiunto?Le disposizioni di un CCL di obbligatorietà generale prevalgono su quelle di un CCL non dichiarato tale. Come valuta il Consiglio federale l’idea che si possano garantire condizioni di lavoro adeguate anche accordando alle imprese già soggette a un CCL la possibilità di scegliere tra un CCL di obbligatorietà generale e un CCL esistente?È possibile quantificare il numero di CCL di obbligatorietà generale che sono potenzialmente in concorrenza con i CCL a cui non è stato esteso il carattere obbligatorio generale?Il Consiglio federale ritiene possibile garantire che i datori di lavoro che versano già salari comparativamente elevati non siano anche penalizzati a livello economico dall’obbligo previsto dal CCL di aumentare periodicamente i salari, in particolare nel settore delle esportazioni?

Stellungnahme des Bundesrates

I tre quorum (quorum dei datori di lavoro, quorum dei lavoratori e quorum misto) previsti dalla legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (art. 2 n. 3; LOCCL, RS 221.215.311) garantiscono che solo un CCL già applicabile alla maggioranza di un settore possa essere dichiarato di obbligatorietà generale. In questo modo si intende evitare che una minoranza imponga una regolamentazione alla maggioranza. Se vengono raggiunti soltanto il quorum dei datori di lavoro e il quorum misto, è già garantito che il CCL si applicherà alla maggioranza dei datori di lavoro e dei lavoratori assoggettati, dato che i datori di lavoro vincolati dal CCL devono rappresentare più della metà di tutti i datori di lavoro e impiegare più della metà di tutti i lavoratori. Il quorum dei lavoratori è quindi meno importante, anche perché si può presupporre che il CCL comporti soprattutto dei benefici per i lavoratori. Per questi motivi, la legge prevede che si possa derogare al secondo quorum. Il mancato raggiungimento del secondo quorum non significa che un CCL di obbligatorietà generale manchi di legittimità democratica. Il Consiglio federale non può conferire il carattere obbligatorio generale a un CCL senza una richiesta congiunta delle parti sociali. Anche i CCL non dichiarati di obbligatorietà generale possono garantire condizioni di lavoro adeguate ai lavoratori che vi sono soggetti. Tuttavia, lo scopo del conferimento del carattere obbligatorio generale è assicurare che tutti i datori di lavoro di un settore debbano rispettare le stesse condizioni salariali e lavorative minime e quindi che si applichino le stesse condizioni all’intero settore. Accordare il diritto di scelta alle imprese potrebbe portare i datori di lavoro a scegliere il CCL per loro più favorevole e a eludere così alcune disposizioni centrali; allo stesso tempo, le diverse condizioni potrebbero creare distorsioni della concorrenza. Esistono settori che riconoscono tale diritto a condizione che l’altro CCL sia almeno equivalente. Spetta alle parti contraenti di un CCL decidere se introdurre una simile disposizione.Il fatto che allo stesso settore si applichino due diversi CCL con un campo di applicazione esattamente identico dovrebbe verificarsi tutt’al più solo in rari casi, considerato che ciò implica l’esistenza di due diverse associazioni di datori di lavoro. Per la lavorazione del legno, ad esempio, esistono diversi CCL che però non sono in concorrenza tra loro perché disciplinano attività diverse: il CCL per il mestiere del falegname, il CCL per il settore delle costruzioni in legno, il CCL per l’industria dei mobili (tutti e tre di obbligatorietà generale) e il CCL per l’industria del legno, non dichiarato di obbligatorietà generale. Nell’ambito di una procedura di conferimento dell’obbligatorietà generale viene tra l’altro verificato che non vi siano sovrapposizioni con CCL già esistenti di altri settori. Il Consiglio federale non ha alcuna possibilità di influenzare il contenuto convenuto dalle parti contraenti del CCL, dato che si tratta di un accordo di diritto privato che deve essere approvato dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.