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23.4197 · Mozione · 2023-09-28

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di introdurre nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) o in un altro atto normativo adeguato la base legale per una procedura di autorizzazione accelerata per i prodotti fitosanitari con principi attivi a basso rischio.

Begründung

Il numero 5 dell’allegato 2 dell’OPF definisce i criteri per i principi attivi a basso rischio. In futuro, sulla base di questi criteri, deve essere possibile richiedere una procedura di autorizzazione accelerata. Nella domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario a basso rischio, il richiedente deve dimostrare che i criteri di basso rischio sono soddisfatti sia per il principio attivo sia per tutti i coformulanti. Se la valutazione dimostra che tutti i principi attivi e i coformulanti contenuti nel prodotto soddisfano i criteri di basso rischio, l’autorizzazione dovrà essere concessa entro un periodo non superiore a sei mesi, almeno in via provvisoria. Ciò consente di utilizzare in tempi più brevi prodotti fitosanitari più moderni ed ecologici, soprattutto biologici, il che è ragionevole dal punto di vista ecologico ed economico.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è favorevole alla trattazione prioritaria delle domande di omologazione di prodotti fitosanitari che contengono esclusivamente principi attivi a basso rischio. Recentemente si è già cominciato a trattare in via prioritaria le domande per prodotti fitosanitari consistenti in organismi o sostanze vegetali o animali. Tra questi figurano anche principi attivi a basso rischio. Con questa priorizzazione si intende far sì che la maggior parte delle procedure per prodotti fitosanitari che contengono esclusivamente principi attivi a basso rischio possano concludersi più rapidamente. L’introduzione di una procedura accelerata è invece respinta. Un’omologazione provvisoria potrebbe essere rilasciata soltanto qualora un esame completo dimostrasse che si tratta effettivamente di un principio attivo, e quindi di un prodotto fitosanitario, a basso rischio. Per confermare la classificazione come principio attivo a basso rischio richiesta nella domanda di omologazione di prodotti fitosanitari contenenti nuovi principi attivi sarebbe dunque necessaria una valutazione completa dei loro dati. Per svolgere la valutazione più rapidamente di quanto non avvenga ora, i servizi di valutazione e il servizio di omologazione necessiterebbero quindi di maggiori risorse. Inoltre è stato deciso di allinearsi il più possibile al sistema di omologazione dell’Unione europea (UE). L’UE non conosce tuttavia alcuna procedura accelerata per prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente principi attivi a basso rischio. La Svizzera derogherebbe dunque al sistema dell’UE e sarebbe più veloce nella trattazione delle domande. Di conseguenza, potrebbero essere recepite meno valutazioni dell’UE rispetto a oggi, in quanto non ancora disponibili al momento della trattazione della domanda. Questo significherebbe un onere supplementare non indifferente e comporterebbe – a risorse immutate – ritardi nelle altre procedure. Infine, un’omologazione entro sei mesi è troppo ambiziosa. Come nell’UE, attualmente l’omologazione di prodotti fitosanitari con nuovi principi attivi richiede diversi anni. La durata della procedura non dipende soltanto dal tempo impiegato dalla Confederazione per la trattazione della domanda, ma anche dal tempo necessario ai richiedenti per fornire la documentazione aggiuntiva richiesta e rispondere alle domande successive. Rilevanti per la durata della procedura sono inoltre i pareri presentati dalle organizzazioni legittimate a ricorrere che hanno chiesto la qualità di parte e la loro portata.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.