23.4199 · Mozione · 2023-09-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre alla CDPE la seguente richiesta:
prima che i futuri docenti del 1° e del 2° ciclo inizino gli studi presso un’alta scuola pedagogica, ovvero dopo la scuola dell’obbligo e dopo almeno un anno di impiego in ambito sociale, le loro competenze nelle materie principali e in quelle artistiche (educazione fisica, educazione tecnica/artistica, musica e canto) devono essere testate tramite un compito da svolgere con un gruppo di allievi.
Begründung
Le riforme introdotte con il Concordato HarmoS hanno comportato il prolungamento dell’obbligo scolastico da 9 a 11 anni, la scolarizzazione precoce dei bambini di 4 anni e la cancellazione della scuola dell’infanzia. Con il piano di studi della Svizzera tedesca (Lehrplan 21), che prevede una maggiore presenza in classe degli alunni, lo studio autonomo, strumenti didattici da usare con il tablet, l’insegnamento precoce delle lingue straniere, l’orientamento alle competenze e la nuova funzione di «coach» da parte degli insegnanti, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha formulato nuovi parametri di riferimento e ne ha disposto l’applicazione.
Queste riforme profonde introdotte nel 2007 (HarmoS) e nel 2014 (Lehrplan 21) mostrano oggi chiaramente i loro effetti negativi sullo sviluppo dei bambini, che invece di vivere un’infanzia felice e spensierata si ritrovano oberati di compiti e afflitti da diversi tipi di sofferenza.
Pertanto, è compito dei direttori cantonali della pubblica educazione affrontare questi gravi problemi alla radice e riformare in senso correttivo la formazione dei docenti che escono dalle alte scuole pedagogiche.
In particolare, per reclutare i docenti più adatti al loro ruolo e inserirli nel sistema scolastico c’è bisogno di una nuova procedura di ammissione. I docenti devono conoscere le differenze nello sviluppo motorio, emotivo, sociale e cognitivo dei bambini – soprattutto di quelli del 1° ciclo – e non classificarle frettolosamente come deficit. Inoltre, devono essere formati in modo da riuscire a risolvere autonomamente i problemi dei singoli bambini così come quelli dovuti alle condizioni particolari di certe classi. Non è possibile infatti che quasi un terzo degli alunni abbia bisogno di lezioni di sostegno.
Se si affida maggiore responsabilità ai docenti, l’attività educativa e formativa tornerà ad avere maggiore prestigio e riconoscimento e attirerà un maggior numero di persone.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La formazione dei docenti della scuola dell’obbligo è di competenza cantonale. I requisiti delle formazioni per i docenti del livello elementare sono stabiliti nel Regolamento della CDPE del 28 marzo 2019 concernente il riconoscimento dei diplomi d’insegnamento per il livello elementare, il livello secondario I e per le scuole di maturità (regolamento sul riconoscimento della CDPE1). In questo settore il Consiglio federale non dispone di alcuna competenza e quindi non può chiedere alla CDPE di introdurre nuove procedure di ammissione.Secondo la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20) e il regolamento della CDPE, per essere ammessi alla formazione di docente è necessario aver conseguito una maturità liceale o una maturità specializzata in pedagogia. Per gli insegnanti il regolamento prevede una formazione generalista in sei o più materie. I titolari di una maturità liceale o specializzata possiedono una formazione di base approfondita soprattutto nella prima lingua, nelle lingue straniere, in matematica, scienze naturali ed educazione musicale. Le competenze di didattica disciplinare apprese durante gli studi presso le alte scuole pedagogiche si basano su questa formazione di base. Pertanto, ancora prima di iniziare gli studi, ai futuri docenti viene richiesta una vasta cultura generale.Inoltre, secondo le informazioni della Segreteria generale della CDPE, oggi molte alte scuole pedagogiche prevedono una procedura per accertare l’idoneità all’esercizio della professione, così come stabilito dall’articolo 15 del regolamento della CDPE. In questo modo viene rispettato il diritto dei bambini e degli adolescenti alla protezione speciale della loro incolumità e alla promozione del loro sviluppo. Le procedure per accertare l’idoneità all’esercizio della professione variano molto da un’alta scuola pedagogica all’altra ma si svolgono spesso durante la formazione pratica.1 www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4.2.2.10
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.