Promuovere il benessere fisico e psichico degli alunni della scuola dell'obbligo garantendo buoni risultati sul lungo periodo. Valutazione dei periodi di insegnamento
23.4200 · Postulato · 2023-09-28
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Nella scuola dell’obbligo la durata e la ripartizione delle vacanze non si basano su motivazioni di carattere pedagogico-scientifico, bensì su fattori storici. La durata, infatti, oscilla tra le 13 e le 15 settimane all’anno a seconda dei Cantoni. Ad esempio, nel Canton Ticino le vacanze estive durano 10 settimane, mentre molti Cantoni ne hanno solo 5. I periodi in cui non si svolgono lezioni, comprese le vacanze, sono fondamentali per favorire il riposo e la ripresa degli alunni. Su questa tematica, così come sul tempo dedicato all’insegnamento, non esistono ricerche o informazioni sulle quali i Cantoni possano basarsi. Come aggravante, inoltre, sembrano esservi degli obiettivi contrastanti, anche se non dimostrabili con prove scientifiche: si parla ad esempio di una pressione psicologica sempre più forte, del bisogno di più tempo libero e di un calo del rendimento scolastico.
Per questo il Consiglio federale è incaricato di elaborare un rapporto per fare il punto sulle questioni chiave elencate qui di seguito, sostenendo le proprie tesi tramite sondaggi presso i principali gruppi d’interesse (rappresentanti delle scuole, dei docenti, dei genitori, dei Cantoni e degli enti preposti).
Che ruolo gioca secondo il Consiglio federale il rapporto tra periodi di vacanza e di insegnamento in un contesto più ampio (capacità di ripresa degli alunni, successo scolastico, conflitti d’interessi tra gli stakeholder, ecc.)?
Quali sono i fattori che influenzano positivamente o negativamente il rendimento degli alunni? Come valuta il Consiglio federale questa problematica prendendo come esempio un Cantone specifico?
Sarebbe utile per gli alunni ridurre in tutta la Svizzera sia le vacanze scolastiche sia i periodi di insegnamento? Se sì, da quale modello si potrebbe prendere spunto?
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
1. A livello intercantonale l’articolo 2 del Concordato del 29 ottobre 1970 sulla coordinazione scolastica (www.edk.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > Coordinazione scolastica) stabilisce un minimo di 38 settimane di lezioni all’anno, mentre a livello federale la Confederazione disciplina l’inizio dell’anno scolastico (art. 62 cpv. 5 Cost.). Al di fuori di questo quadro comune, in quanto responsabili della scuola dell’obbligo i Cantoni prendono autonomamente tutte le decisioni in materia di orari, durata delle lezioni, vacanze scolastiche, giornate e mezze giornate festive. In alcuni casi concedono ai Comuni un certo margine di manovra a livello di pianificazione per tenere conto di determinate specificità (zone turistiche, festività locali, distanza dal domicilio degli alunni, ecc.). 2. e 3. Poiché non possiede gli strumenti per farlo, il Consiglio federale non è in grado di valutare i fattori che influenzano il rendimento degli alunni della scuola dell’obbligo. Nell’ambito del monitoraggio dell’educazione i numerosi fattori che condizionano questo rendimento vengono analizzati e i risultati sottoposti alle autorità competenti. Il rapporto sul sistema educativo svizzero 2023 (www.skbf-csre), commissionato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), esamina brevemente il tema della durata annua dell’insegnamento (pag. 64), illustrando fino a che punto le differenze cantonali in materia di settimane scolastiche e durata delle lezioni spiegano gli scostamenti rispetto alla media svizzera. A livello cantonale tali questioni vengono affrontate anche dalla CDPE in quanto piattaforma per lo scambio di conoscenze tra Cantoni. Le alte scuole pedagogiche e i vari istituti di ricerca universitari forniscono informazioni preziose sui ritmi scolastici (pianificazione dell’anno, suddivisione del tempo tra studio e riposo, bioritmi dei bambini, esigenze legate alle attività del tempo libero, ecc.). I risultati di queste ricerche vengono presi in considerazione dai Cantoni nel quadro dell’aggiornamento scolastico.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.