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23.4211 · Interpellanza · 2023-09-28

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Negli ultimi tre anni in Svizzera la popolazione di lupi è aumentata notevolmente. La crescita è esponenziale e, in assenza di misure adeguate, porterà a un ulteriore raddoppio della popolazione di lupi ogni due o tre anni. La crescente presenza del lupo pone i detentori di fronte a enormi sfide per garantire la protezione dei loro animali. Poiché per motivi topografici non è solitamente possibile posare recinzioni a prova di lupo nella regione di estivazione, l'impiego di cani da protezione delle greggi resta la misura più efficace per proteggere il bestiame.

La domanda di cani da protezione delle greggi idonei per essere impiegati nella pratica è quindi aumentata notevolmente e, al momento, non può più essere soddisfatta con le razze canine ufficialmente riconosciute dalla Confederazione. Singoli Cantoni hanno quindi reagito, sviluppando programmi cantonali di protezione del bestiame che prevedono un proprio piano di valutazione e di legittimazione delle razze canine non riconosciute ufficialmente dalla Confederazione. La forte carenza di cani da protezione delle greggi è quindi all'origine di regolamentazioni cantonali eterogenee in materia. Con l'aumento della presenza del lupo, altri Cantoni potrebbero essere costretti a dotarsi di programmi propri di protezione delle gregi.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

  1. Quali Cantoni dispongono già di programmi cantonali per i cani da protezione delle greggi e quali stanno valutando una soluzione cantonale di questo tipo?

  2. Come valuta il Consiglio federale i diversi sviluppi a livello cantonale nell'ambito dei cani da protezione delle greggi, tenuto conto dell'aumento della popolazione di lupi sull'intero territorio svizzero?

  3. Il Consiglio federale prevede un adeguamento del programma nazionale riguardante i cani da protezione delle greggi per consentire un aumento uniforme e in funzione della domanda del numero di cani adatti all'impiego?

  4. Qual è la posizione del Consiglio federale in merito alla suddivisione della verifica di idoneità all'impiego in una semplice valutazione caratteriale nell'azienda di base e una valutazione dell'efficacia in una fase successiva di impiego nella pratica?

  5. Chi è responsabile dell'alta vigilanza e della garanzia di qualità della verifica di idoneità all'impiego come pure del coordinamento e dell'alta vigilanza delle perizie sulla sicurezza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Cantone dei Grigioni dispone di un programma cantonale concernente i cani da protezione delle greggi (CPG) riconosciuto dalla Confederazione. Il Cantone del Vallese ha presentato una domanda simile. 2. Gli sviluppi a livello cantonale nell'ambito della protezione del bestiame indicano una crescente importanza dei CPG. A condizione di essere adeguatamente formati e testati, questi cani costituiscono la misura più efficace per la protezione del bestiame. 3. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha sviluppato un programma nazionale per l'allevamento e la formazione di CPG. Il programma si basa su due razze europee di CPG. Già oggi i cantoni possono riconoscere altre razze di cani da protezione delle greggi sotto la propria responsabilità. Per poter beneficiare del sostegno federale, i CPG devono superare la verifica di idoneità della Confederazione. Nell'ambito della prossima revisione dell'ordinanza sulla caccia, il DATEC esaminerà l'estensione ai cani di altre razze. 4. Una suddivisione in due parti non consente di ottenere informazioni affidabili sulla compatibilità sociale del singolo cane in servizio, né di pronunciarsi sulla sua efficacia prima del suo impiego sull'alpeggio. Di conseguenza, una verifica in due parti non raggiungerebbe l'obiettivo di individuare i cani efficaci e compatibili ai fini della protezione del bestiame. 5. Attualmente, l'alta vigilanza della verifica di idoneità dei CPG compete all'UFAM. Nella prossima revisione dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) il DATEC riesaminerà la ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (secondo l'art. 12 cpv. 7 della legge sulla caccia [LCP]; RS 922.0).