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23.4260 · Interpellanza · 2023-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nella votazione popolare del 18 giugno 2023 l’elettorato svizzero ha accettato la legge sul clima e sull’innovazione (LOCli), acconsentendo così a rispettare gli obiettivi climatici vincolanti e l’Accordo di Parigi sul clima. L’articolo 9 LOCli è particolarmente importante per la piazza finanziaria svizzera, perché obbliga la Confederazione a provvedere affinché questa contribuisca in modo efficace a uno sviluppo a basse emissioni e resiliente ai cambiamenti climatici. Come spiegato dal Consiglio federale nel rapporto concernente la Banca nazionale svizzera (BNS) e gli obiettivi di sviluppo sostenibile della Svizzera in adempimento del postulato 20.3012 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale, nel quadro della sua politica di investimento la BNS tiene conto di norme e valori fondamentali della Svizzera. Nella valutazione di questi ultimi, la BNS si basa su convenzioni e accordi internazionali ratificati dalla Svizzera, come l’Accordo di Parigi sul clima. Inoltre, stando al rapporto si può presumere, ad esempio, che nel caso in cui in Svizzera viga un divieto di utilizzare il riscaldamento a gasolio (per impianti esistenti e nuovi) in conformità all’Accordo di Parigi sul clima, la BNS valuterebbe l’ipotesi di escludere dal suo portafoglio di investimenti le imprese che producono gasolio per riscaldamento. Dopo l’adozione del rapporto, diversi Cantoni (Glarona, Basilea Città, Zurigo) hanno deciso di vietare l’installazione di nuovi impianti di riscaldamento a combustibili fossili.Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:Quali conseguenze hanno il voto a favore della legge sul clima e sull’innovazione e le recenti decisioni in materia climatica e di politica energetica a livello cantonale sulle norme e sui valori fondamentali della Svizzera sui quali si basa la politica di investimento della BNS?Per il Consiglio federale non sussiste un problema di coerenza e di credibilità per la Svizzera se per legge la piazza finanziaria ha l’obbligo di contribuire in modo efficace a raggiungere emissioni nette pari a zero, mentre la BNS non persegue questo stesso obiettivo?Quali possibilità vede il Consiglio federale per fare in modo che la politica monetaria della BNS si allinei alla volontà della popolazione svizzera in materia di politica climatica?

Begründung

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Stellungnahme des Bundesrates

Verosimilmente, la LOCli entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e sarà applicabile da tale data. Con essa l’obiettivo emissioni nette pari a zero entro il 2050 è sancito per la prima volta in una norma giuridica svizzera. La LOCli esprime la volontà del legislatore. L’obiettivo di orientare i flussi finanziari verso investimenti rispettosi del clima (art. 9) obbliga in primis la Confederazione ad adottare misure, il che si evince dall’uso della formulazione «la Confederazione provvede affinché…». La BNS e la Confederazione non possono essere considerate alla stessa stregua. Nel rapporto del Consiglio federale del 26 ottobre 2022, menzionato dall’autrice dell’interpellanza, concernente la BNS e gli obiettivi di sviluppo sostenibile della Svizzera (disponibile in tedesco e francese) vengono esposti il mandato della BNS e le norme giuridiche sulle quali si fonda. La LOCli non modifica né tali norme né il mandato della banca.Il mandato della BNS desunto dalla Costituzione e dalla legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale consiste nel «garantire la stabilità dei prezzi tenendo conto dell’evoluzione congiunturale». I prezzi stabili sono una condizione essenziale per la pace sociale, la crescita economica e il benessere. La BNS non è incaricata dal legislatore di perseguire altri obiettivi di politica (economica) o sociali del Consiglio federale o del Parlamento. Tale limitazione del mandato consente di tutelare l’indipendenza della BNS e di evitare conflitti di obiettivi (cfr. versione tedesca del rapporto, pag. 22 riquadro 5). Il Consiglio federale ritiene tuttora che la chiara ripartizione dei compiti e delle competenze tra la BNS, lo stesso Esecutivo e il Parlamento sia opportuna dal punto di vista istituzionale. Ad 1: nel quadro del suo mandato e della sua indipendenza sancita dalla Costituzione, nella gestione degli investimenti la BNS tiene conto già ora dei valori sui cui poggiano le convenzioni e degli accordi internazionali ratificati dalla Svizzera come pure la legislazione svizzera (cfr. direttive sulla politica di investimento della BNS, pag. 3). In tal modo, anche i valori espressi nella LOCli confluiscono nella valutazione della BNS. Ad esempio, la Banca rinuncia già ora a investire nelle imprese carboniere. Il mandato prevede anche che la BNS consideri aspetti legati al clima, all’ambiente e alla sostenibilità in generale, se questi influiscono sulla stabilità finanziaria e dei prezzi o comportano rischi finanziari per la Banca stessa (cfr. rapporto, pag. 50). Ad 2 e 3: il Consiglio federale ribadisce inoltre che nella politica di investimento la BNS, nel quadro del suo mandato attuale, deve già tenere conto delle norme e dei valori fondamentali della Svizzera nonché degli aspetti inerenti al clima, all’ambiente e alla sostenibilità in generale, se questi influiscono sulla stabilità finanziaria e dei prezzi o comportano rischi finanziari per la Banca stessa. L’Esecutivo ritiene pertanto che non sussista un problema di coerenza o di credibilità. Come esposto nel suo parere del 23 agosto 2023 in risposta alla mozione 23.3881 Per flussi finanziari più orientati verso gli obiettivi climatici dell’Accordo di Parigi, il Governo verifica le misure intese ad attuare il mandato legale derivante dall’articolo 9 capoverso 1 LOCli. Se dovessero insorgere problemi nell’attuazione, il Consiglio federale valuterebbe le possibili opzioni di intervento. Tuttavia, come menzionato più sopra, l’Esecutivo ritiene giusto che il mandato della BNS non includa ulteriori obiettivi, ad esempio in ambito climatico. Per contro, qualora il legislatore volesse fissare obiettivi climatici per la BNS, dovrebbe estenderne il mandato, che finora ha consapevolmente limitato alla garanzia della stabilità dei prezzi tenendo conto dell’evoluzione congiunturale. A seconda della sua impostazione, oltre a un adeguamento della legge, in determinate circostanze un ampliamento del mandato comporterebbe anche una modifica della Costituzione (cfr. rapporto, n. 5.1, pag. 21 segg.). I potenziali conflitti di obiettivi derivanti da questo ampliamento con l’obiettivo principale riguardante la politica monetaria dovrebbero essere analizzati e affrontati con attenzione.