23.4304 · Mozione · 2023-09-29
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di inserire, nella legge sulla caccia e nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, disposizioni che consentano ai veterinari di prendere in carico animali selvatici feriti senza dover prima ottenere un'autorizzazione.
Begründung
Spesso i privati che trovano un animale selvatico indebolito o ferito lo portano in uno studio veterinario. Secondo la legge vigente, tuttavia, prima di potersi occupare dell'animale i veterinari devono ottenere un'autorizzazione. In caso di emergenza, un animale selvatico ferito ha però bisogno di un intervento immediato. L'ottenimento dell'autorizzazione richiede spesso troppo tempo a causa degli orari di lavoro degli uffici e i veterinari che prendono in carico un animale si rendono perseguibili.
La legge vieta infatti la cattura o la detenzione di animali selvatici senza autorizzazione, il che ha senso per i privati ma non per i veterinari. Poiché attualmente non esiste un'autorizzazione di carattere generale che permetta ai veterinari di occuparsi di animali selvatici, in teoria dovrebbero respingere le persone che si rivolgono a loro per animali di questo tipo e persino chiedere loro di riportarli nel luogo in cui li hanno trovati, per poi riprenderli e portarli dal veterinario non appena quest'ultimo avrà ottenuto dall'autorità competente l'autorizzazione a occuparsene. A seconda del Cantone, l'autorità competente è il badatore, il guardacaccia, l'affittuario della riserva o un ufficio.
La modifica dell'ordinanza sulla caccia avrebbe dovuto chiarire definitivamente la situazione giuridica in materia, ma poiché la legge sulla caccia è stata respinta, non si è più dato seguito neanche alla revisione dell'ordinanza sulla caccia. Con la presente mozione si intende ora fare in modo che nell'ordinanza vengano inserite disposizioni in materia di prima assistenza ad animali selvatici feriti, poiché la mancanza di una base giuridica uniforme in tutta la Svizzera non è più sostenibile dal punto di vista della protezione degli animali e richiede un adeguamento urgente.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è disposto a verificare la questione sollevata dalla mozione nel quadro della revisione in corso dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01), il cui testo entrerà in vigore il 1° febbraio 2025. Tra l'altro, tale questione era già parte integrante dell'OCP posta in consultazione nel 2020 e in seguito sospesa per via della bocciatura alle urne della revisione della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0). Tuttavia, benché per la detenzione di animali protetti sia necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 LCP, non è necessario adeguare la LCP o la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), dal momento che a tal fine è sufficiente modificare l'articolo 6 OCP.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.