23.4305 · Postulato · 2023-09-29
Dipartimento delle Finanze
Il rapporto in adempimento dell'intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare all’Assemblea federale un rapporto completo sulle conseguenze della nuova fiscalità agricola derivanti dal cambiamento repentino della giurisprudenza del Tribunale federale avvenuto con la decisione DTF 138 II 32 e sulla sua applicazione a livello federale e cantonale.
Begründung
La questione della fiscalità agricola è stata oggetto di grande interesse da parte del Parlamento a seguito della decisione del Tribunale federale DTF 138 II 32 (cfr. gli interventi parlamentari 12.3172, 16.031 oppure 22.437). È giunto il momento di fare un bilancio di questi dieci anni dall’introduzione della nuova prassi fiscale che hanno fatto scorrere molto inchiostro nei Cantoni che applicano un sistema dualistico di imposizione degli utili da sostanza immobiliare. Il rapporto dovrà in particolare illustrare le conseguenze fiscali verificatesi in questi dieci anni, fare il punto sul numero di contribuenti interessati, analizzare l’evoluzione della giurisprudenza federale in quest’arco temporale, elencare i Cantoni che prevedono un sistema di imposizione monistico e quelli che hanno optato per il metodo dualistico, confrontare le prassi cantonali e, infine, stabilire se la situazione attuale richiede un adeguamento delle basi legali federali o altre misure per attenuare la gravità di alcuni casi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è del parere che la situazione giuridica nei Cantoni con un sistema dualistico di imposizione degli utili da sostanza immobiliare può portare in singoli casi, in particolare nel settore agricolo, a situazioni difficili. Come lo dimostrano postulati di tenore identico (23.4306, 23.4307, 23.4308 e 23.4309), anche in Parlamento quanto constatato è ampiamente riconosciuto. Al contempo l’Esecutivo riscontra che tutti gli sforzi compiuti sinora a livello federale per apportare miglioramenti sono falliti. La tematica della fiscalità agricola è già stata oggetto di diversi interventi parlamentari tra cui, nello specifico, la mozione 12.3172 «Imposizione di fondi agricoli e silvicoli». Il Consiglio federale ha attuato la suddetta mozione con il disegno di legge federale sull’imposizione di fondi agricoli e silvicoli (16.031 «Imposizione di fondi agricoli e silvicoli. Legge federale»). Il progetto è poi stato abbandonato perché le due Camere non sono entrate nel merito a causa di dubbi sulla costituzionalità e di considerazioni politico-finanziarie. Inoltre, di recente il Consiglio nazionale ha rifiutato di dare seguito all’iniziativa parlamentare 22.437 «Differire l’imposizione per la tassazione degli indipendenti, in particolare nell’agricoltura». In sostanza, questa chiedeva di modificare la LIFD in modo tale che la donazione di un immobile per cui si beneficia di un differimento in materia d’imposizione ai sensi dell’articolo 18a LIFD non fosse più considerata un’alienazione che porrebbe fine al differimento dell’imposizione, come aveva di recente confermato il Tribunale federale nella sua decisione dell’11 aprile 2022 (2C_284/2021). In linea di massima, la situazione potrebbe essere migliorata a livello cantonale con un passaggio al sistema monistico. Tuttavia, tale decisione è di competenza dei Cantoni. Nel 2014 il Consiglio degli Stati ha rifiutato a grande maggioranza di dare seguito a un’iniziativa parlamentare (12.476 «Imposizione degli utili da sostanza immobiliare») che avrebbe voluto forzare tale passaggio. Il Consiglio federale ritiene che un rapporto non fornirebbe elementi nuovi che non siano già stati oggetto dei dibattiti su tale argomento. Inoltre, l’Esecutivo non disporrebbe comunque di tutti i dati necessari per rispondere nel dettaglio alle richieste generali formulate nel postulato, in particolare per quanto riguarda le conseguenze fiscali e il numero dei contribuenti interessati. Nello specifico, il rapporto riguarda alcuni elementi e pratiche all’interno dei due sistemi cantonali di imposizione degli utili da sostanza immobiliare (monistico e dualistico), che esulano dal campo di applicazione diretto della LIFD, alla base della decisione del Tribunale federale 138 II 32. Per quanto concerne la richiesta di verificare la necessità di adottare altre misure per attenuare la gravità di certe situazioni, il Consiglio federale sottolinea che le legislazioni federali e cantonali in vigore dispongono già ora di diversi strumenti a tal fine, come la concessione di agevolazioni di pagamento, se non addirittura di un condono.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.