Lexipedia

23.4311 · Mozione · 2023-10-10

Dipartimento di giustizia e polizia

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una revisione della Costituzione federale, nella quale sia conferita alla Confederazione la competenza di disciplinare la consultazione di dati di polizia fra i Cantoni, nonché fra la Confederazione e i Cantoni.

Begründung

Con la mozione 18.3592 Eichenberger (Scambio di dati di polizia su scala nazionale), nel dicembre 2019 il Consiglio federale è stato incaricato di creare una banca dati di polizia centrale su scala nazionale o una piattaforma di collegamento per le banche dati di polizia cantonali esistenti, che permetta agli organi di polizia di Confederazione e Cantoni di ricercare direttamente i dati di polizia su persone e i loro precedenti in tutta la Svizzera. I lavori tecnici per la creazione di una simile piattaforma di collegamento, la piattaforma di ricerca di polizia (POLAP), sono ben progrediti. In tal modo le banche dati di polizia cantonali saranno collegate fra loro e con le banche dati di polizia nazionali e internazionali garantendo l’interoperabilità all’interno della Svizzera: lanciando un’unica ricerca possono essere ottenute informazioni da diversi sistemi dei Cantoni, della Confederazione e anche da sistemi internazionali. Non sarà quindi più necessario formulare singole ricerche in sequenza nei diversi sistemi.

Per consultare i suoi dati in sistemi di sua proprietà, la Confederazione dispone già delle basi legali necessarie. Mediante POLAP essa può trasmettere questi dati a livello internazionale (all’UE) e a livello verticale (ai Cantoni). Per contro i Cantoni non dispongono sempre delle necessarie basi legali per trasmettere i loro dati di polizia mediante POLAP in senso verticale (alla Confederazione, che eventualmente li invia all’UE) o in senso orizzontale (ad altri Cantoni). Se un Cantone non ha una simile base legale, il collegamento del sistema cantonale a POLAP per questo Cantone non può essere eseguito. In questo caso la mozione Eichenberger non potrebbe essere attuata completamente.

Nel campo della sicurezza interna la Confederazione ha unicamente competenze parziali. Nella misura in cui si tratti di sicurezza interna in senso stretto, la Cost. prevede esplicitamente che alla Confederazione spetta soltanto la legislazione nel campo penale e della procedura penale (art. 123 Cost.). In virtù di tale articolo, la Confederazione può disciplinare la consultazione di dati di polizia giudiziaria in procedimenti penali. Il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblici nel territorio cantonale rappresenta invece una competenza originale dei Cantoni (sovranità dei Cantoni in materia di polizia). La Confederazione non ha pertanto nessuna competenza per quanto riguarda il disciplinamento della consultazione di dati di polizia criminale e dati di polizia di sicurezza, entrambi trattati secondo le leggi di polizia cantonali. A oggi non esiste una base costituzionale che consentirebbe alla Confederazione di attuare completamente la mozione Eichenberger avvalendosi della legislazione federale.

Occorre pertanto creare nella Costituzione federale una nuova competenza puntuale per la Confederazione allo scopo di poter disciplinare la consultazione di dati di polizia fra i Cantoni e fra la Confederazione e i Cantoni. Conformemente a una tale base costituzionale, la Confederazione potrebbe disciplinare in modo vincolante la consultazione dei dati di polizia cantonali (fra i Cantoni e da parte della Confederazione) tramite POLAP assicurando così un’attuazione completa della mozione Eichenberger.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.