23.4320 · Postulato · 2023-10-16
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
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Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le possibilità di modifica della legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201) e delle leggi pertinenti in modo tale da definire principi materiali e procedurali, nonché principi relativi all’avvio di negoziati e alla conclusione di accordi, e di renderne conto in un rapporto.
Si tratta in particolare di:
1. determinare i principi in materia di diritti umani e di diritto del lavoro, nonché gli standard ambientali che devono essere rispettati nell’ambito della conclusione di accordi;
2. determinare i principi in materia di diritti di proprietà, di protezione dei brevetti e di altre forme di non discriminazione delle imprese svizzere che devono essere rispettati nell’ambito della conclusione di accordi;
3. fare in modo che il Consiglio federale sia tenuto a comunicare preventivamente i propri obiettivi negoziali alle Commissioni della politica estera e a spiegare in che misura siano conformi ai principi definiti ai punti 1 e 2;
4. stabilire che le Commissioni della politica estera debbano essere informate tempestivamente non appena si profila difficile raggiungere una soluzione nel quadro dei mandati negoziali esistenti e in riferimento agli obiettivi di negoziazione del Consiglio federale;
5. introdurre una procedura di consultazione per gli accordi comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto;
6. precisare le modalità per una presentazione esaustiva, nei messaggi del Consiglio federale, delle ripercussioni degli accordi;
7. prevedere che gli accordi comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto siano sottoposti al referendum facoltativo;
8. uniformare l’attuazione di accordi e migliorare le modalità di rendiconto e le verifiche indipendenti dell’impatto economico, sociale e ambientale.
Una minoranza della Commissione (Portmann, Aebi Andreas, Büchel Roland, Estermann, Gössi, Grüter, Guggisberg, Markwalder, Page, Wehrli) propone di respingere il postulato.
Begründung
La politica economica esterna della Svizzera si fonda tuttora principalmente sulla legge federale sulle misure economiche esterne (RS 946.201) del 1982 e sulla Strategia di politica economica esterna della Confederazione. Queste basi non sono più atte a soddisfare le mutate esigenze della popolazione in materia di sostenibilità e i principi istituzionali del sostegno democratico agli accordi che contengono importanti norme di diritto. Una legge federale sulle misure economiche esterne esaustiva dovrebbe dunque istituire una base giuridica solida per la politica economica esterna svizzera che stabilisca i principi su cui fondare l’avvio di negoziati e la conclusione di accordi. Sarà in tal modo possibile elaborare soluzioni in grado di ottenere il sostegno della maggioranza e concludere nuovi accordi che contribuiscano agli obiettivi di sostenibilità dell’ONU, nonché migliorare la coerenza politica tra la politica estera e la politica economica esterna della Svizzera.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La politica economica esterna richiede una stretta cooperazione tra i poteri legislativo ed esecutivo. Convinto che questa cooperazione funzioni, il Consiglio federale si adopera a favore di una politica economica esterna trasparente e partecipativa, come definito nella sua strategia di politica economica esterna 2021.Domande 1 e 2Con questa strategia, il Consiglio federale si impegna a promuovere il commercio sostenibile in linea con l’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare nell’ambito degli standard globali in materia di ambiente e diritti umani. Le linee guida sono definite nei mandati negoziali, che per tutte le trattative internazionali importanti vengono sottoposti per consultazione alle Commissioni di politica esterna (CPE) secondo l’articolo 152 capoverso 3 della legge sul Parlamento (LParl, RS 171.10). Si basano sul quadro giuridico vigente nei settori coperti dagli accordi, compresi gli obblighi internazionali della Svizzera. Diversamente dall’adozione di disposizioni giuridiche rigide e per forza di cose astratte, questo approccio consente di trovare soluzioni flessibili e commisurate a ogni accordo. Visti i rapidi cambiamenti della situazione economica globale, non sarebbe saggio fissare in una legge direttive astratte, che poi andrebbero riviste regolarmente per tenere conto dei nuovi sviluppi. Le soluzioni flessibili possono invece essere discusse tra Consiglio federale e Parlamento e negoziate con le parti interessate. L’approccio adottato tiene anche conto del fatto che la Svizzera – la cui economia dipende dal commercio internazionale in misura superiore alla media, ma il cui mercato ha un’importanza inferiore alla media – deve poter impostare le proprie relazioni economiche esterne in modo flessibile, contrariamente alle principali potenze commerciali. Domande da 3 a 8I diritti di partecipazione del Parlamento sono disciplinati in primo luogo dalla LParl e non dalla legge sulle misure economiche esterne (RS 946.201). La LParl prevede una regolamentazione uniforme per tutti i settori di politica esterna, compresa quella economica. Come tutti i Dipartimenti nei rispettivi settori, anche il DEFR informa regolarmente le Commissioni della politica esterna (CPE) sugli sviluppi importanti in questo specifico campo, compreso lo stato di avanzamento dei negoziati (cfr. art. 152 cpv. 2 e cpv. 3 in fine, LParl). Dal canto loro, le CPE possono esigere in qualsiasi momento che il Consiglio federale le informi o consulti (cpv. 5). La trasparenza e la partecipazione alla politica esterna sono disciplinate anche da altre leggi (in particolare dalla legge sulla procedura di consultazione [RS 172.061], dalla legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [RS 172.010] e dalla legge federale concernente la partecipazione dei Cantoni alla politica esterna della Confederazione [RS 138.1]), il che dimostra che la questione non può essere trattata separatamente per quanto riguarda la politica economica esterna. Inoltre, i trattati comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.) e quelli che sottostanno a referendum sono soggetti a consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. c LCo).Secondo il Consiglio federale l’attuale quadro giuridico su cui poggia la politica economica esterna è sufficiente. L’Esecutivo è tuttavia disposto a illustrare in modo più dettagliato, in un rapporto, come tener conto delle richieste avanzate nel postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.