23.4325 · Mozione · 2023-10-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica dell’articolo 37 della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) che consenta ai medici di base (medicina di famiglia e pediatria, psichiatria infantile e psichiatria degli adulti) titolari di un diploma straniero che hanno esercitato in un Cantone per almeno 10 anni di ottenere l’autorizzazione all’esercizio della professione anche da un altro Cantone.
Una minoranza della Commissione (Gysi Barbara, Crottaz, Maillard, Meyer Mattea, Porchet, Wasserfallen Flavia) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1° gennaio 2022, i medici che desiderano esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono aver lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione. Con l’iniziativa parlamentare 22.431 depositata dalla CSSS-N «Eccezioni all’obbligo di esercitare l’attività per tre anni di cui all’articolo 37 capoverso 1 LAMal in caso di comprovata penuria di medici», il requisito dei tre anni di attività è stato recentemente allentato con l’introduzione di una disposizione derogatoria limitata nel tempo per prevenire il rischio di una copertura insufficiente nel settore dell’assistenza ambulatoriale di base (medicina interna generale, medici generici, pediatria, psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza). Il Consiglio federale ha sostenuto l’iniziativa. Tra l’altro la modifica di legge, entrata in vigore il 18 marzo 2023 con effetto fino alla fine del 2027, facilita il cambio di Cantone per i medici che esercitano nei campi di specializzazione interessati dalla disposizione derogatoria. Adottando la mozione si aggirerebbero i limiti della disposizione derogatoria attualmente in vigore, poiché ne deriverebbe una disposizione di durata illimitata e applicabile senza la necessità della prova di una copertura insufficiente. Inoltre, consentendo di ottenere un’ammissione a prescindere dal luogo in cui è stata svolta l’attività cantonale precedente a carico dell’AOMS, si introdurrebbe una garanzia dei diritti acquisiti relativa a un’ammissione in tutti i Cantoni per i fornitori di prestazioni che hanno esercitato per dieci anni in Svizzera. In questo modo l’attuazione della limitazione delle ammissioni secondo l’articolo 55a della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) diverrebbe complicata per i Cantoni, in particolare perché la mozione parla di un’autorizzazione generale all’esercizio della professione per i medici in grado di fornire la prova di aver esercitato per dieci anni e perché tale autorizzazione non è esplicitamente soggetta alla riserva dell’articolo 55a LAMal.Il Consiglio federale non ritiene opportuno procedere a un nuovo adeguamento dell’articolo 37 LAMal, dal momento che il cambio di Cantone è stato semplificato dall’introduzione della disposizione derogatoria per i medici che esercitano nei campi dell’assistenza ambulatoriale di base, e propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.