23.4347 · Mozione · 2023-11-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 49 capoverso 1 della legge sulla formazione professionale (RS 412.10) come segue:
“L’orientamento professionale, negli studi e nella carriera ha lo scopo di sostenere i giovani e gli adulti nella scelta di un indirizzo professionale o di studio oppure nella pianificazione della carriera professionale. Gli operatori privati sono adeguatamente considerati.”
Una minoranza (Maret Marianne, Crevoisier Crelier, Herzog Eva) propone di respingere la mozione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Con la revisione totale della legge sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10) nel 2002 il legislatore ha deciso che la Confederazione non si sarebbe più occupata di finanziare e regolamentare il settore dell’orientamento professionale, negli studi e nella carriera.
Il trasferimento di questa competenza ai Cantoni (art. 51 LFPr) è conforme al principio di sussidiarietà e consente di mettere in campo soluzioni adeguate alle esigenze locali.
In tutti i Cantoni è disponibile una vasta gamma di servizi di informazione e consulenza per i giovani e gli adulti che prevede anche la collaborazione con gli operatori economici regionali, con le scuole e con altri attori quali l’assicurazione invalidità e gli uffici regionali di collocamento. Secondo il Consiglio federale, l’orientamento professionale, negli studi e nella carriera in quanto servizio federalistico con una chiara ripartizione delle competenze ha dimostrato di essere efficace.
Già oggi spetta ai Cantoni decidere quali prestazioni intendono erogare autonomanente e quali preferiscono delegare ai privati. Pertanto, il coinvolgimento degli operatori privati non deve essere disciplinato a livello federale bensì, qualora necessario, a livello cantonale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.