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Uguaglianza giuridica per tutti nell’ordinanza sui prodotti chimici e svantaggi per le aziende svizzere di vendita per corrispondenza

23.4354 · Interpellanza · 2023-12-05

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Alla luce della situazione descritta nella motivazione, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Come si intende attuare l’uguaglianza giuridica nell’ordinanza sui prodotti chimici (OPChim) a livello nazionale?
2. In che modo si intende evitare che le aziende svizzere siano fortemente penalizzate dalla legge sui prodotti chimici rispetto alle aziende estere di vendita per corrispondenza?

Begründung

L’OPChim stabilisce quali leggi e quali prescrizioni un’azienda deve rispettare in caso di importazione di prodotti dall’estero. Chiunque importi prodotti chimici a titolo professionale o commerciale è considerato fabbricante ai sensi della legislazione in materia di prodotti chimici ed è tenuto ad adempiere determinati obblighi. Nell’ambito del controllo autonomo, il fabbricante o l’importatore deve verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente. Ai sensi della legislazione in materia di prodotti chimici, il fabbricante o l’importatore deve:
- classificare i prodotti in base alle loro proprietà, imballarli ed etichettarli conformemente alla loro pericolosità, elaborare scenari d’esposizione e redigere una scheda di dati di sicurezza «elvetizzata».
Indipendentemente dal fatto che il commercio avvenga in maniera tradizionale oppure online, è fondamentale che i prodotti siano etichettati correttamente e registrati nel registro dei prodotti chimici (RPC). In particolare, il boom di negozi che vendono prodotti per la cura del veicolo in Svizzera mostra evidenti lacune in termini di sicurezza, poiché la maggior parte di tali negozi non si attiene a queste regole. La responsabilità dei controlli spetta ai Cantoni in cui hanno sede le aziende in questione.
Abbiamo constatato che, nonostante i numerosi reclami presentati all’Ufficio federale della sanità pubblica (unità di direzione Protezione della salute/divisione Prodotti chimici) da un’azienda del Cantone di Argovia, i Cantoni non intervengono ovunque allo stesso modo e, in caso di segnalazioni, reagiscono a malapena o addirittura non reagiscono affatto. Nella sua risposta all’interpellanza 22.3967, il Consiglio federale ha inoltre affermato esplicitamente che, in caso di importazione dall’estero, le disposizioni giuridiche svizzere in materia di etichettatura non si applicano ai venditori per corrispondenza. In questo modo, ad essere a rischio non sono soltanto i lavoratori, ma anche e soprattutto i clienti privati che, per ragioni di prezzo, acquistano prodotti chimici ad uso privato nei negozi online tedeschi. Questa situazione costituisce uno svantaggio economico per le aziende svizzere che, per immettere legalmente prodotti chimici sul mercato, si trovano ad affrontare ostacoli non indifferenti.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il principio del controllo autonomo sancito nella legge sui prodotti chimici (art. 5 LPChim; RS 813.1) e il mercato libero che ne risulta fanno in modo che la maggior parte dei prodotti chimici venga immessa sul mercato senza un controllo preventivo da parte delle autorità. Le autorità esecutive cantonali verificano soltanto successivamente, mediante controlli a campione, se i prodotti soddisfano quanto prescritto dal diritto in materia. È nella natura dell’organizzazione federalistica dell’esecuzione che si stabiliscono priorità diverse, in base alla situazione cantonale. I reclami che pervengono all’UFSP (tra cui quello dell’esempio citato) sono immediatamente inoltrati agli organi esecutivi cantonali competenti. Tuttavia, poiché questi ultimi trattano perlopiù in parallelo le questioni esecutive più disparate, a seconda della situazione di rischio occorre un tempo adeguato per poter verificare tutti i fatti. Confederazione e Cantoni compiono grandi sforzi per garantire un’esecuzione uniforme del diritto in materia di prodotti chimici in Svizzera. Ad esempio, l’esecuzione nel settore del controllo del mercato 2020–2021 è stata sottoposta a una valutazione esterna e le raccomandazioni per l’ottimizzazione che ne sono emerse sono state trattate in modo mirato (rapporto disponibile su: www.ofsp.admin.ch > L’OFSP > Publications > Rapports d’évaluation > Sécurité des produits chimiques et radioprotection).2. Le prescrizioni per l’immissione in commercio e la consegna di prodotti chimici garantiscono che gli utilizzatori dispongano di tutte le informazioni necessarie per manipolarli correttamente. Tuttavia, le disposizioni della LPChim vigono soltanto sul territorio doganale svizzero, per cui il principio della responsabilità del fabbricante si può presumere soltanto con riferimento a questo territorio. L’importazione di prodotti chimici a scopo professionale o commerciale (direttamente o tramite il commercio online) comporta tuttavia obblighi di controllo autonomo anche per l’importatore. L’equiparazione tra importatore e fabbricante garantisce in questo caso una protezione adeguata dell’ambiente e della salute. Tuttavia, il legislatore ha voluto espressamente escludere da queste regole l’importazione per uso privato. Pertanto, il Consiglio federale non dispone di alcuna base legale per intervenire a livello di regolamentazione. Poiché in Svizzera i requisiti previsti dal diritto in materia di prodotti chimici sono in gran parte armonizzati con quelli dello Spazio economico europeo, questo tema assume particolare rilevanza in primo luogo per le importazioni da Paesi terzi.

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