Infrazioni contro la legge federale contro la concorrenza sleale. Quali provvedimenti adotta la SECO?
23.4364 · Interpellanza · 2023-12-07
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:1. In che misura la SECO è a conoscenza di queste infrazioni?2. La SECO controlla adeguatamente le condizioni quadro relative all'accesso degli armaioli e dei commercianti d’armi specializzati a servizi indispensabili che dovrebbero essere a disposizione di tutte le imprese in Svizzera?3. La SECO applicherà il divieto di favoritismi come previsto dall'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)?
Begründung
Sono sempre più numerosi i casi di banche, fornitori di servizi finanziari o compagnie assicurative che si rifiutano di entrare in affari con armaioli o commercianti d’armi specializzati, che non hanno quindi accesso a servizi fondamentali per le loro attività commerciali. Tra le ragioni alla base di questo rifiuto vengono spesso annoverate «direttive interne» o circostanze simili. Si tratta di una situazione scioccante da più punti di vista.
- Gli armaioli e i commercianti d’armi specializzati operano in un settore altamente regolamentato. In molti casi, vendono i loro prodotti anche alle autorità svizzere, che si riforniscono dal settore privato. La polizia vigila regolarmente sul rispetto del quadro normativo, rigoroso e completo; le infrazioni vengono sistematicamente punite. Rifiutando di entrare in affari con gli armaioli e i commercianti d’armi specializzati sulla base di criteri poco trasparenti, alcuni attori del settore bancario, finanziario e assicurativo si erigono di fattoa istanze che decidono della «legittimità» di attività commerciali legali. Questa situazione è ancora più problematica in quanto si tratta di servizi essenziali per l'esercizio di un'attività commerciale. Se non dispone di relazioni bancarie, di un sistema di pagamento e di una copertura assicurativa, un'azienda è infatti gravemente ostacolata nelle sue attività e persino esposta a rischi incalcolabili.
- Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), agisce in modo sleale chiunque, tramite le proprie prestazioni, favorisce terzi nella concorrenza. La questione della violazione del divieto di favoritismi si pone in termini molto pratici, dato che alcuni operatori del settore bancario, finanziario e assicurativo si trovano già in relazioni d’affari con i commercianti d’armi specializzati, ma rifiutano di accettare nuovi clienti dello stesso settore.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo la legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque dà indicazioni inesatte o fallaci su se stesso, la propria ditta, la designazione della propria impresa, le proprie merci, opere, prestazioni o i loro prezzi ecc. oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza (art. 3 cpv. 1. lett. b LCSl).
L’articolo 3 capoverso 1 lettera b LCSl concerne innanzitutto la comunicazione di indicazioni inesatte o fallaci su se stessi utilizzate per influenzare la concorrenza in proprio favore. Il passaggio «oppure, con tali indicazioni, favorisce terzi nella concorrenza» si riferisce alle indicazioni inesatte o fallaci. Il riferimento è quindi alle indicazioni inesatte o fallaci destinate a influenzare la concorrenza in favore di terzi.
A questo proposito l’accusa mossa dall’interpellanza secondo cui banche, fornitori di servizi finanziari o compagnie assicurative si rifiutano di entrare in affari con (nuovi) armaioli o commercianti d’armi specializzati non rientra nella fattispecie delle indicazioni inesatte o fallaci menzionate all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LCSl, cui si appella l’autore dell’interpellanza. Contrariamente a quanto afferma quest’ultimo, il corrispondente articolo della LCSl non prevede il divieto di favorire terzi al momento della conclusione di un contratto. Non è rilevante per il caso in questione nemmeno la clausola generale di cui all’articolo 2 LCSl. La questione del rifiuto di relazioni commerciali non rientra tra le tematiche trattate dalla LCSl. In definitiva, il principio prevalente in Svizzera è quello della libertà contrattuale, ragione per cui i singoli attori privati possono decidere autonomamente con chi concludere un contratto (art. 1 cpv. 1 CO; RS 220). Nella misura in cui banche, fornitori di servizi finanziari e compagnie d’assicurazione dominano il mercato o hanno una posizione dominante relativa ai sensi della legge sui cartelli (LCart; RS 251), il rifiuto di relazioni commerciali può, in alcuni casi, costituire una pratica illecita secondo il diritto in materia di cartelli (art. 7 cpv. 2 lett. a LCart). In questo caso, la Commissione della concorrenza (COMCO) avrebbe la possibilità di condurre un’inchiesta. Le imprese coinvolte potrebbero inoltre appellarsi al diritto civile in materia di cartelli.
1. La SECO ritiene che i fatti evocati dall’autore dell’interpellanza non possono essere qualificati quali irregolarità ai sensi della LCSl; non è inoltre a conoscenza di simili fatti qualificati come irregolarità.
2 e 3. La SECO non è l’istanza preposta alla sorveglianza delle condizioni di accesso ai servizi forniti dalle istituzioni finanziarie e dalle assicurazioni da parte degli armaioli e dei commercianti d’armi specializzati. Non è inoltre tenuta a sorvegliare il rispetto della concorrenza leale; interviene tuttavia in casi specifici per tutelare l’interesse pubblico, come previsto dall’articolo 10 capoverso 3 LCSl.