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23.4379 · Mozione · 2023-12-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adattare come segue l'articolo 12 capoverso 4 della legge sulla protezione delle acque (LPAc) e l'articolo 12 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc):

art. 12 cpv. 4 frase introduttiva 4 LPAc: In un'azienda agricola con un notevole effettivo di animali da reddito, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme ai concimi aziendali (art. 14), se:

art. 12 cpv. 3 OPAc: Ai fini dell'esonero dall'allacciamento alla canalizzazione pubblica (art. 12 cpv. 4 LPAc), l'effettivo di animali da reddito di un'azienda agricola è considerato notevole quando comprende almeno otto unità di bestiame grosso-fertilizzante.

Begründung

Nel 2016, le due Camere hanno approvato la mozione del consigliere nazionale Aebi, modificata dal Consiglio degli Stati, che chiedeva l'adattamento della LPAc all'attuale allevamento di animali da reddito. Per ragioni a mio parere inspiegabili, la mozione non è stata integrata nella Politica agricola 2017. Pertanto, si è andati contro la volontà del Parlamento e per gli allevatori di animali da reddito interessati non è cambiato nulla. Per tale ragione mi permetto di sottoporre di nuovo al Consiglio degli Stati la mozione nella forma modificata, affinché venga considerata l'attuale pratica dell'allevamento di animali da reddito.

Di cosa si tratta?

Secondo le basi giuridiche vigenti, le acque di scarico domestiche di un'azienda agricola possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio invece di essere convogliate nelle canalizzazioni pubbliche, se nell'azienda agricola viene tenuto un effettivo notevole di bovini e suini.

La tenuta di ovini, caprini ed equini ha registrato un'evoluzione significativa negli ultimi vent'anni e l'allevamento ha luogo in misura crescente in aziende con effettivi notevoli di animali. Non vi è quindi più nessun motivo per limitare le disposizioni relative alla protezione delle acque solo alla tenuta di bovini e suini. La LPAc deve pertanto essere adattata alla forma attuale di allevamento di animali da reddito e le disposizioni vigenti per lo sfruttamento a scopo agricolo delle acque di scarico devono essere estese a tutti gli animali da reddito.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L'adeguamento della legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) auspicato dall'autore della presente mozione è stato posto in consultazione tra il 14 novembre 2018 e il 6 marzo 2019 in adempimento della mozione 13.3324 Aebi nel quadro del messaggio sulla politica agricola a partire dal 2022 (PA22+). Sulla base dei pareri trasmessi dai Cantoni, è stato in seguito proposto di togliere dal ruolo la mozione 13.3324. Il 14 dicembre 2020 e il 16 giugno 2023, nell'ambito delle deliberazioni sulla PA22+, il Parlamento ha proceduto in tal senso. Il Consiglio federale è comunque disposto a riesaminare la richiesta alla base della mozione nell'ambito della prossima revisione della LPAc.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.