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23.438 · Iniziativa parlamentare · 2023-06-15

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati è completata dall’articolo 21bis, che ha il tenore seguente:

Articolo 21bis Obbligo di informare sull’impiego dell’intelligenza artificiale (IA)

1. Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata in misura determinante sull’intelligenza artificiale che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale basata sull’IA).

2. Il titolare del trattamento dà su richiesta della persona interessata la possibilità di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale basata sull’IA va riesaminata da una persona fisica.

3. I capoversi 1 e 2 non si applicano se:

a. la decisione individuale basata sull’IA è in relazione diretta con la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra il titolare del trattamento e la persona interessata e la richiesta di quest’ultima è soddisfatta; o

b. la persona interessata ha dato il suo espresso consenso a che la decisione sia presa impiegando l’IA.

4. Se la decisione individuale basata sull’IA è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell’articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) o di un’altra legge federale l’organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione.

Begründung

A seguito della digitalizzazione e in particolare dell’automatizzazione di processi e procedure, le decisioni umane si fondano in misura crescente su sistemi di algoritmi. In questo contesto si distinguono diversi livelli di automatizzazione:

a. i sistemi completamente automatizzati eseguono tutte le fasi fino alla decisione senza alcun intervento umano;

b. i sistemi parzialmente automatizzati possono invece agevolare la decisione e l’accertamento dei fatti. Un sistema di questo tipo è ad esempio in grado di raccogliere informazioni, compilarle e/o valutarle. A questo punto la persona che prende la decisione può, ma non deve necessariamente, tenere conto dei risultati così generati. La decisione finale è quindi presa da un essere umano.

L’impiego dell’IA è (teoricamente) immaginabile sia nei sistemi completamente automatizzati sia in quelli parzialmente automatizzati. È tuttavia verosimile che l’IA sarà più spesso impiegata nelle procedure parzialmente automatizzate (in particolare come aiuto decisionale) che in quelle senza alcun intervento umano.

Per la persona interessata le conseguenze di una decisione parzialmente automatizzata basata sull’IA possono però essere serie quanto quelle di una decisione completamente automatizzata.

La nuova legge del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati prevede l’obbligo di designazione specifico e conferisce determinati diritti alla persona interessata solo in relazione alle decisioni completamente automatizzate (art. 21 nLPD), una situazione insoddisfacente alla luce delle sfide poste dall’IA. L’introduzione di un nuovo articolo 21bis è quindi opportuna. Il concetto di «intelligenza artificiale» non è ancora chiaramente definito, ma lo sarà presto nel quadro di una proposta di regolamento sull’IA dell’Unione europea e di una convenzione sull’IA del Consiglio d’Europa.