Decisione della Comco come ostacolo al potenziamento della fibra ottica in Svizzera. Cosa può fare il Consiglio federale?
23.4380 · Interpellanza · 2023-12-18
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il potenziamento della fibra ottica ha subito una battuta d'arresto e circa 400 000 economie domestiche sono in attesa di un collegamento. Per questo motivo invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Cosa può fare il Consiglio federale per accelerare l'ampliamento della fibra ottica?
2. Quali altre misure può adottare il Consiglio federale per collegare quanto più rapidamente possibile le economie domestiche interessate?
Begründung
A dicembre 2020 la Commissione della concorrenza (COMCO) ha avviato un'inchiesta in merito al potenziamento della fibra ottica (FTTH) da parte di Swisscom per chiarire in quale misura la topologia P2MP ostacoli la concorrenza e ha disposto misure preventive contro l'impresa. Tali misure sono state confermate dal Tribunale amministrativo federale a ottobre 2021. Nella sentenza del 29 novembre 2022 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che le misure disposte dalla COMCO non sono arbitrarie. Swisscom ha preso atto della sentenza.
Le misure preventive disposte dalla COMCO hanno fatto sì che Swisscom, con poche eccezioni, non abbia potuto mettere in funzione alcun collegamento realizzato con questa topologia e abbia addirittura dovuto interromperne la commercializzazione. A fine settembre 2022 erano circa 400 000 i collegamenti interessati. Affinché i clienti possano sfruttare i collegamenti veloci FTTH, a ottobre 2022 Swisscom ha deciso e comunicato che la maggior parte dei nuovi collegamenti sarà realizzata in architettura punto-punto (P2P) e che alcuni collegamenti P2MP esistenti saranno convertiti in P2P.
La decisione della COMCO nel procedimento principale è ancora pendente.
Il ritardo nell'ampliamento della fibra ottica fino alle abitazioni e agli spazi commerciali (FTTH) andrà così a svantaggio dell'economia e della società.
Il Consiglio federale deve assolutamente intervenire per evitare il peggio.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale reputa molto importante l'ampliamento delle moderne reti di telecomunicazione e, a tale proposito, si rammarica dei ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'allacciamento alla fibra ottica. Tuttavia, la Commissione federale della concorrenza COMCO conduce la procedura contro Swisscom nell'ambito dei suoi compiti legali. Non ci sono indicazioni che la Commissione sia andata al di là delle proprie competenze. A causa della ripartizione giuridica delle competenze, al momento il Consiglio federale non può né intervenire sulla prassi della COMCO e dei suoi organi di ricorso né commentarla. 2. Nel settore delle telecomunicazioni vigono parallelamente il diritto generale della concorrenza e quello specifico al settore. Come illustrato al punto 1, l'applicazione della legge sui cartelli è delegata alla COMCO e alle sue istanze di ricorso. Nell'ambito del diritto generale della concorrenza, al Consiglio federale spettano unicamente competenze sussidiarie. Ad esempio, l'articolo 8 della legge sui cartelli (LCart; RS 251) prevede che il Consiglio federale possa eccezionalmente autorizzare accordi in materia di concorrenza e le pratiche delle imprese che dominano il mercato, dichiarati illeciti dall'autorità competente, su richiesta degli interessati. Ciò si applica se tali comportamenti sono necessari alla realizzazione di interessi pubblici preponderanti. Secondo tale norma, una richiesta da parte di Swisscom al Consiglio federale sarebbe un prerequisito per avviare il processo di deroga. Una tale richiesta non può ancora essere formulata, perché la COMCO non ha ancora emanato una decisione finale. Da quanto indicato in merito all'articolo 8 nel Messaggio concernente una legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza si desume quindi che la disposizione sia applicabile solo in casi del tutto eccezionali e va quindi attuata in modo molto restrittivo (FF 1995 I 389, 456 seg.). Di conseguenza, ad oggi il Consiglio federale non ha ancora legalizzato un comportamento ai sensi dell’art. 8 LCart.Infine, sulla regolamentazione della concorrenza specifica al settore si constata che il Parlamento, nell'ambito dell'ultima revisione della legge sulle telecomunicazioni (LTC; RS 748.10), ha respinto la proposta del Consiglio federale di prevedere strumenti di regolamentazione nell'ambito delle linee di collegamento in fibra ottica. Il Consiglio federale non ha pertanto alcuna possibilità di intervenire a livello normativo sui collegamenti in fibra ottica.