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23.4389 · Mozione · 2023-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare un istituto di ricezione dei reclami affinché i consumatori possano, se necessario, contestare il trattamento dei loro dati da parte di agenzie private d’incasso e d’informazione sulla solvibilità. Aggregato all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), questo istituto disporrebbe di un budget proprio e svolgerebbe anche un lavoro di sensibilizzazione e informazione.

Begründung

Società attive nell’ambito dell’incasso di crediti forniscono informazioni sulla solvibilità dei debitori noti ai loro servizi, talvolta senza rispettare il quadro normativo. Non è chiaro come i dati siano raccolti, in particolare se durante gli acquisti online o sulla base di algoritmi che valutano una persona fondandosi su dati comportamentali.

I consumatori non hanno praticamente alcun controllo sulla raccolta e trasmissione dei loro dati personali e delle loro abitudini di pagamento. Le decisioni prese su questa base possono tuttavia comportare pesanti conseguenze, fino all’esclusione da determinate prestazioni commerciali o persino da contratti di locazione.

In tal modo la libertà contrattuale può essere massicciamente limitata sulla base di informazioni che, nella maggior parte dei casi, non sono né verificate né verificabili.

Uno studio effettuato su mandato dell’Ufficio federale di giustizia sostiene che questi casi riguardano soltanto poche persone. Questa affermazione si fonda sul rilevamento dei reclami giunti a conoscenza dell’IFPDT. Si tratta tuttavia della punta dell’iceberg. Le modalità di trattamento di questi dati, il loro utilizzo e le autorità cui rivolgersi in caso di disaccordo restano infatti poco noti.

Con la nuova legge federale sulla protezione dei dati sono state inasprite le esigenze e l’IFPDT è stato dotato di mezzi supplementari per vigilare sul rispetto delle prescrizioni legali. Un istituto di ricezione dei reclami, facilmente identificabile, presenterebbe il vantaggio di dare visibilità agli obblighi delle agenzie e ai diritti dei consumatori in questo ambito e il suo rapporto d’attività fornirebbe informazioni importanti sull’ampiezza del fenomeno.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nel suo rapporto del 19 maggio 2021 in adempimento del postulato 16.3682 Schwaab sulla regolamentazione delle prassi delle società che forniscono dati sulla solvibilità (www.bj.admin.ch > Attualità > Comunicati > Quadro giuridico adeguato per le società che forniscono dati sulla solvibilità), il Consiglio federale ha riconosciuto la necessità di aumentare la trasparenza in materia di raccolta dei dati, calcolo della solvibilità e comunicazione dei dati. Tuttavia, a suo parere, la trasparenza del trattamento va garantita anzitutto facendo applicare il diritto in materia di protezione dei dati mentre l’adozione di regole supplementari o di misure vincolanti non è opportuna. Ha inoltre invitato le cerchie interessate ad autoregolarsi. La nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), entrata in vigore il 1° settembre 2023, prevede varie misure per aumentare la trasparenza come l’obbligo esteso d’informare sulla raccolta di dati personali (art. 19 LPD). Secondo l’articolo 49 LPD, chiunque può denunciare all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) un trattamento illecito di dati. In un tal caso, l’IFPDT deve aprire un’inchiesta se indizi sufficienti lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbero violare la LPD (cpv. 1), a meno che la violazione sia di poca importanza (cpv. 2). Se la persona interessata ha sporto denuncia, l’IFPDT deve informarla sul seguito dato alla denuncia e sull’esito di un’eventuale inchiesta (cpv. 4). Inoltre, l’IFPDT ha ora la facoltà di prendere decisioni vincolanti nei confronti dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento che dovessero rifiutare di collaborare nel quadro di tale inchiesta (art. 50 LPD) o che dovessero violare le disposizioni in materia di protezione dei dati (art. 51 LPD). Inoltre, conformemente all’articolo 58 LPD l’IFPDT ha il compito di sensibilizzare il pubblico in materia di protezione dei dati, ad esempio tramite campagne mirate. Numerose informazioni sono già liberamente accessibili nella rubrica «Credito e incasso» del sito dell’IFPDT (www.edoeb.admin.ch > Protezione dei dati > Lavoro & economia > Credito e incasso) e già in base alla vLPD l’IFPDT aveva una funzione di vigilanza in questo settore. Secondo il Consiglio federale, la LPD, in particolare l’articolo 49 LPD, adempie già in ampia misura gli obiettivi della mozione. Creare un servizio specifico per questo problema, aggregato all’IFPDT, non apporterebbe alcun plusvalore. Inoltre, ciò limiterebbe inutilmente il margine di manovra dell’IFPDT, che deve potersi organizzare e impiegare le sue risorse in tutta indipendenza. Occorre anche attendere che le misure appena entrate in vigore e le ampliate competenze in materia di vigilanza attribuite all’IFPDT abbiano il tempo di esplicare i loro effetti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.