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23.4392 · Mozione · 2023-12-19

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 8b capoverso 2 dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) al fine di precisare e rendere pubblica la metodologia sulla quale si basa la valutazione dei forfait per le cure prestate nelle case di cura.

Begründung

Il 1° luglio 2019, la LAMal è stata modificata in modo che le cure prestate nelle case di cura siano rimborsate secondo un forfait in base al bisogno di cure in minuti (livello OPre). La determinazione del livello OPre si basa su una metodologia uniforme per tutta la Svizzera (art. 8b cpv. 2 OPre). Questa metodologia non è ancora stata definita. Tuttavia, si può notare che questo requisito porta a una concentrazione del mercato (un solo fornitore). Vi è il rischio che i Cantoni (che ne sono competenti) costringano le case di cura svizzere ad acquistare le prestazioni da un’azienda privata in regime di monopolio per poter adempiere un compito imposto dalla legge federale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’ammontare dei contributi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ai costi delle prestazioni sanitarie erogate nelle case di cura è determinato dalla valutazione dei bisogni. Attualmente questa valutazione è effettuata con diversi strumenti, che possono stimare il bisogno per la stessa situazione di cura in maniera differente, il che può tradursi in una disparità di trattamento degli assicurati. Per evitare che questo accada, l’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) prevede che gli strumenti si fondino su studi dei tempi; secondo l’articolo 8b capoverso 2 OPre, questi studi devono basarsi tra l’altro su una metodologia uniforme per tutta la Svizzera, elaborata e concordata tra assicuratori, fornitori di prestazioni e Cantoni. Gli attori menzionati hanno iniziato a lavorare agli studi dei tempi, ma non sono ancora riusciti a concordare una metodologia uniforme. Nel frattempo, tuttavia, si sono accordati sul fatto che uno strumento di valutazione dei bisogni uniforme per tutta la Svizzera sia di principio preferibile agli studi dei tempi. Nel 2022 hanno quindi informato il Dipartimento federale dell’interno (DFI) che intendevano sospendere i lavori sugli studi dei tempi per dedicarsi all’elaborazione del citato strumento. Se gli attori riuscissero nel loro intento, non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento degli assicurati, ragion per cui il DFI ha accolto con favore la loro proposta. Nel frattempo, i lavori sono iniziati e vengono seguiti dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Per concedere agli attori sufficiente tempo, il DFI ha prorogato il termine transitorio concernente l’articolo 8b OPre sino alla fine del 2025, termine entro il quale la valutazione dei bisogni può essere effettuata secondo il diritto anteriore. Se gli attori concordassero uno strumento di valutazione dei bisogni uniforme, non sarebbe più necessario elaborare una metodologia uniforme per gli studi dei tempi e occorrerebbe presumibilmente procedere a una modifica dell’OPre. In seguito a tale modifica bisognerebbe definire come affrontare possibili effetti collaterali indesiderati derivanti da uno strumento unitario monopolistico, come la mancanza di trasparenza o eccessivi profitti dell’offerente. Il Consiglio federale ritiene attualmente prematuro procedere a una modifica di ordinanza senza aver prima analizzato le opzioni.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.