23.4397 · Mozione · 2023-12-19
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sospendere immediatamente tutti i negoziati con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e di non firmare più alcun trattato e/o documento con essa e con le sue organizzazioni partner fino a quando non avrà ottenuto il via libera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. A tal fine, il Consiglio federale garantisce che l’Assemblea federale e l’opinione pubblica siano informate in modo completo e trasparente sull’andamento di tutti i negoziati con l’OMS.
Begründung
1. Secondo le ultime bozze di revisione del Regolamento sanitario internazionale (RSI) e del nuovo Trattato dell’OMS sulle pandemie, le ragioni per giustificare la dichiarazione di pandemie saranno ampliati radicalmente e senza limiti (p. es. «nuove sottovarianti dell’influenza», «cambiamento climatico» ecc.). Questo lascia la porta aperta all’arbitrarietà.
2. In futuro, secondo il diritto internazionale, tutte le raccomandazioni dell’OMS (compresi l’obbligo del certificato, l’isolamento e la prova di vaccinazione) saranno vincolanti per gli Stati firmatari (revisione degli art. 1, 13A, 42, 53A e 54bis RSI).
3. Inoltre, l’OMS potrà determinare unilateralmente quali informazioni possano essere pubblicate o condivise sui social media (cfr. revisione dell’art. 44 RSI; bozza dell’art. 18 del Trattato sulle pandemie). Gli Stati dovranno impegnarsi a combattere le informazioni divergenti, anche se si dimostrassero accurate.
4. Nelle revisioni del RSI o nel Trattato sulle pandemie non è previsto alcun meccanismo efficace di controllo («checks and balances») per il monitoraggio indipendente delle pandemie e delle raccomandazioni dell’OMS. Il Comitato di emergenza, che in teoria ne avrebbe la competenza, non è affatto indipendente, essendo istituito dal direttore generale dell’OMS.
5. All’OMS sarà conferito nel complesso un potere senza precedenti. I principi fondamentali della Costituzione federale (sovranità, separazione dei poteri, principio di legalità, protezione dall’arbitrio, divieto di censura, libera formazione della volontà dei cittadini, protezione efficace dei diritti fondamentali ecc.) potranno essere sospesi in qualsiasi momento e per qualsiasi periodo di tempo, senza una valida giustificazione e senza una verifica indipendente.
6. Questi due trattati dell’OMS sono una revisione totale mascherata della Costituzione federale. La sola negoziazione di questi due trattati mette in pericolo la Costituzione, la democrazia e la sovranità della Svizzera (art. 275 del Codice penale svizzero).
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In seno all’OMS sono attualmente in corso due procedure negoziali: una riguarda gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (RSI; RS 0.818.103) del 2005, l’altra un nuovo accordo dell’OMS relativo alle pandemie. Queste procedure si svolgono sulla base della Costituzione dell’OMS, adottata dalla Svizzera nel 1948 (RS 0.810.1), e coinvolgono tutti i 194 Stati membri dell’OMS. La partecipazione attiva della Svizzera ai negoziati in corso è importante affinché il nostro Paese possa far valere i propri interessi in modo mirato. Il contenuto degli emendamenti al RSI e dell’accordo dell’OMS sulle pandemie sarà definito dagli Stati membri nel corso di una procedura negoziale multilaterale. Se dai negoziati scaturisse un nuovo testo internazionale ai sensi dell’articolo 19 della Costituzione dell’OMS, questo dovrà essere approvato da una maggioranza dei due terzi dell’Assemblea mondiale della sanità. Dopodiché, ogni Stato membro deciderà, in conformità alle proprie norme costituzionali nazionali, se aderire o meno all’accordo. A tal proposito, il Consiglio federale si attiene alla prassi consolidata, basandosi sulle disposizioni determinanti della Costituzione federale (art. 166 cpv. 2 e 184 cpv. 1 e 2 Cost.; RS 101), della legge sul Parlamento (art. 24 LParl; RS 171.10) e della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (art. 7a LOGA; RS 172.010). Il Consiglio federale esamina attentamente ogni nuovo trattato internazionale per stabilire se possa essere firmato, poi se debba essere sottoposto all’approvazione del Parlamento e, se del caso, a referendum. Nel frattempo, è importante che il Consiglio federale fornisca informazioni trasparenti sullo stato dei negoziati in corso (art. 152 LParl; RS 171.10). Di conseguenza, l’Ufficio federale della sanità pubblica ne informa regolarmente le commissioni parlamentari competenti. Inoltre, il Consiglio federale ha già fornito spiegazioni sui differenti elementi della mozione nelle sue risposte a precedenti interventi sull’argomento (p. es. Ip. Grüter 23.3302 «Domande riguardanti il trattato dell’OMS sulle pandemie in corso di elaborazione»; Mo. Schläpfer 23.3138 «Sottoporre il trattato dell’OMS sulle pandemie al vaglio del Parlamento»; Mo. Reimann Lukas 23.3910 «OMS. Assicurare il controllo democratico da parte di Popolo e Parlamento» e Ip. Friedli Esther 23.4208 «Previsto trattato dell’OMS sulle pandemie. Occorrono maggiori informazioni e più trasparenza»). In particolare, il nuovo trattato non inciderà in alcun modo sul diritto sovrano degli Stati di legiferare e di decidere sull’attuazione delle loro politiche sanitarie nazionali e sulle misure eventualmente necessarie in caso di pandemia. La Svizzera non stipula trattati internazionali che non rispettano i diritti e i principi fondamentali. Infine, i negoziati in corso non prevedono la possibilità per l’OMS di imporre ai suoi Stati membri provvedimenti sanitari giuridicamente vincolanti in caso di pandemia. Né l’obbligo vaccinale né quello di indossare la mascherina sono oggetto di questi negoziati.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.