23.4401 · Mozione · 2023-12-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare provvedimenti affinché le persone provenienti da Stati membri del Consiglio d’Europa non possano più ottenere asilo in Svizzera. I Paesi del Consiglio d’Europa sono sottoposti alla Commissione europea dei diritti dell’uomo e sul piano internazionale sono considerati Stati di diritto.
Begründung
Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri, i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa promuovono i diritti umani, la democrazia e l’uguaglianza giuridica (https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/organizzazioni-internazionali/consiglio-europa.html).
Questi 46 Paesi, tra cui anche la Turchia, hanno firmato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che mira a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali. È quindi particolarmente sorprendente che, ad esempio, 7471 persone originarie della Turchia si trovino al momento in procedura d’asilo in Svizzera (situazione al 31 ottobre 2023). È evidente che all’atto pratico la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ignora sistematicamente la legge sull’asilo (LAsi), in particolare la definizione di rifugiato (art. 3 LAsi). È pertanto necessario applicare standard internazionalmente consolidati dello Stato di diritto ed escludere sistematicamente dalla procedura d’asilo le persone originarie di Paesi membri del Consiglio d’Europa.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell’articolo 6a capoverso 2 lettera a della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) il Consiglio federale designa come Stati d’origine o di provenienza sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni. Si presume dunque che non esista una persecuzione statale rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato e che vi siano garanzie di protezione dalle persecuzioni non statali. L’elenco degli Stati designati come sicuri figura nell’allegato 2 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) ed è controllato periodicamente in modo da considerare l’evoluzione duratura in uno Stato. Come indicato nel parere relativo alla mozione 16.3467 Steinemann «Ampliare l'elenco dei Paesi sicuri, detti "safe countries"», prima di qualificare come sicuro uno Stato di origine o di provenienza le autorità svizzere esaminano in particolare la stabilità politica, il rispetto dei diritti umani, la valutazione di altri Stati dell'UE o dell'AELS e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati come pure altre caratteristiche specifiche del Paese (art. 2 cpv. 1 OAsi 1).Numerosi Paesi del Consiglio d’Europa figurano attualmente nell’elenco degli Stati sicuri da persecuzione mentre altri non possono essere ritenuti tali a causa in particolare della situazione politica e in materia di diritti umani.Anche se il Consiglio federale ha designato uno Stato come sicuro, l’accesso alla procedura d’asilo è garantito a ogni persona, a prescindere dalla sua nazionalità, che chiede alla Svizzera di proteggerla da persecuzioni (art. 18 LAsi). In virtù dell’articolo 6a capoverso 1 LAsi, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) decide sulla concessione o sul rifiuto dell’asilo e sull’allontanamento dalla Svizzera. La SEM esamina ogni domanda d’asilo in maniera individuale e in applicazione della definizione di rifugiato di cui all’articolo 3 LAsi. Sono pertanto rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte o hanno fondato timore di essere esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Questa definizione materiale riprende in sostanza quella della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati, ratificata dalla Svizzera il 21 gennaio 1955 (RS 0.142.30). Dato che non tutti i Paesi membri del Consiglio d’Europa possono essere considerati sicuri da persecuzione ai sensi del diritto svizzero e che ogni domanda d’asilo deve essere esaminata in maniera individuale, il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.