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Disparità di trattamento nella fornitura autonoma di prestazioni di cura. L'attuazione dell'iniziativa sulle cure infermieristiche non viene presa sul serio già alla sua prima tappa?

23.4404 · Interpellanza · 2023-12-20

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il 28 novembre 2021, con il 61 per cento di voti a favore, il Popolo e i Cantoni hanno chiaramente accettato l’iniziativa popolare federale «Per cure infermieristiche forti (iniziativa sulle cure infermieristiche)». Solo Appenzello Interno l’ha respinta. Uno dei motivi principali per cui l’iniziativa era stata lanciata, nonché una delle sue richieste centrali, contenuta anche nelle disposizioni transitorie dell’articolo costituzionale, era la possibilità per gli infermieri di fornire autonomamente determinate prestazioni e di fatturarle all’assicurazione di base. Il Parlamento ha in seguito attuato correttamente la disposizione costituzionale. L’articolo 25a LAMal stabilisce che determinate prestazioni siano assunte dall’assicurazione di base se sono fornite autonomamente o su prescrizione di un medico da un infermiere. Di conseguenza, gli infermieri e le organizzazioni che impiegano infermieri sono elencati come fornitori di prestazioni autonomi nell’articolo 35 LAMal. Per contro, nel suo avamprogetto il Consiglio federale limita la fornitura autonoma di prestazioni: «Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione una sola volta senza il consenso del medico curante». La limitazione dell’autonomia è in contrasto con l’articolo 117c della Costituzione sulle cure infermieristiche e con le disposizioni della LAMal sopra citate. La LAMal prevede limitazioni soltanto per i fornitori di prestazioni autonomi. Il fatto che necessitino del consenso di un medico è contrario al principio della fornitura autonoma di prestazioni. Alla luce di queste premesse, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Perché sottopone a consultazione una proposta contraria alla Costituzione e alla LAMal?Quale base giuridica gli conferisce la competenza di limitare l’autonomia del personale infermieristico attraverso il «consenso» di un medico?Come giustifica la disparità di trattamento dei fornitori di prestazioni elencati in modo esaustivo nell’articolo 35 LAMal?È disposto a elaborare, nell’ambito di una tavola rotonda con i portatori di interessi, una soluzione conforme alla legge e praticabile prima di adottare le disposizioni dell’ordinanza?

Stellungnahme des Bundesrates

Conscio della centralità del lavoro del personale infermieristico per un’assistenza sanitaria di alta qualità, anche il Consiglio federale ritiene necessaria una maggiore autonomia degli infermieri nello svolgimento della propria attività. 1./2. L’ordinanza sulle prestazioni (RS 832.112.31) prevede diverse limitazioni alla fornitura di prestazioni, che interessano varie categorie di fornitori. È il caso per esempio di talune prestazioni delle levatrici. Lo scopo di queste limitazioni è in particolare garantire un’assistenza appropriata nella qualità richiesta, ma anche a costi il più possibile contenuti. In altre parole, si tratta di assicurare l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle prestazioni. Ciò riflette le competenze che la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) conferisce al Consiglio federale. In questo senso, gli avamprogetti di ordinanza sono conformi sia alla Costituzione sia alla legge. 3. Non si tratta di mettere in dubbio le competenze dell’una o dell’altra categoria di fornitori di prestazioni, quanto piuttosto di garantire che, se le circostanze lo esigono, nell’ambito del loro percorso terapeutico i pazienti consultino un medico, figura professionale che riveste una funzione cardine nel sistema LAMal. Soltanto un medico è infatti in grado di emettere diagnosi e prescrivere esami, trattamenti e/o medicamenti per un’eventuale patologia di base. Un medico può anche prescrivere prestazioni fornite per esempio da fisioterapisti. Simili limitazioni vanno intese come uno strumento per assicurare un buon coordinamento quando la salute di un paziente è compromessa per un periodo prolungato e si rende necessario l’intervento di varie categorie di professionisti della salute.4. L’Ufficio federale della sanità pubblica sta valutando i pareri ricevuti nel quadro della procedura di consultazione. Sulla base dei risultati si procederà all’esame e all’eventuale adeguamento degli avamprogetti di ordinanza. Il Consiglio federale non può quindi ancora esprimersi in modo definitivo sul contenuto.