Lexipedia

23.4412 · Interpellanza · 2023-12-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La modifica dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) comporta implicazioni ecologiche rilevanti. Sebbene la popolazione di lupi sia cresciuta, il numero di predazioni avvenute nel 2023 ha subito un calo del 40 per cento rispetto all'anno precedente. Adesso si pone la questione di individuare le misure opportune per la protezione del bestiame e di capire se i fondi vengono impiegati in modo efficace.

Chiedo al Consiglio federale di fornire le seguenti informazioni:

  1. È possibile fare affermazioni sulle statistiche 2022 e 2023 dei danni causati dai lupi e sulle misure attuate nello stesso periodo con i mezzi finanziari dell'UFAM (misure per la protezione del bestiame, misure temporanee e misure di emergenza)?

  2. Negli ultimi due anni, per Cantone, quanti ovini e caprini sono stati predati da lupi in alpeggi protetti, non protetti e su cui non è possibile adottare alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile?

  3. Quanti sono gli alpeggi per ovini e caprini protetti, quelli non protetti e quelli per i quali l'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile?

  4. Cosa si intende per alpeggio per cui l'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile? L'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile per alpeggi con 110 ovini?

  5. Nel 2023 per la protezione del bestiame sono stati stanziati 3,7 milioni di franchi e un credito speciale per un importo pari a 7 milioni. Quali misure concrete sostiene l'UFAM per gli alpeggi protetti, quelli non protetti e gli alpeggi su cui non è possibile adottare alcuna misura di protezione? Quale importo è stato destinato a ciascuna di queste categorie? Viene controllato se e come i fondi vengono utilizzati per la protezione del bestiame? In che modo viene garantito che non si verifichi un doppio finanziamento (p. es. il finanziamento di recinzioni o di personale ausiliario attraverso i pagamenti diretti)?

  6. Chi controlla le misure di protezione del bestiame? È possibile che, in seguito, certe misure vengano modificate? In che modo è possibile contrastare questo abuso?

  7. Come viene valutata la sorveglianza degli alpeggi in termini di protezione del bestiame? In linea di massima, la sorveglianza è una misura di protezione del bestiame? Se sì, in che forma? Se no, perché?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Considerando che l'anno di danni inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre, negli anni 2022 e 2023 l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ha indennizzato i seguenti danni causati dai lupi:

20222023Ovini1537956Caprini15995Bovidi5634Equidi4---Camelidi del nuovo mondo1---Altre categorie di animali110Totale animali da reddito predati17581095

Nello stesso periodo l'UFAM disponeva dei seguenti fondi per la protezione del bestiame:

20222023Credito ordinario «Animali selvatici, caccia e pesca»3,7 mio. CHF3,7 mio. CHFAumento del Parlamento per altre misure dei Cantoni5,7 mio. CHF7,0 mio. CHFTotale8,4 mio. CHF10,7 mio. CHF

Nel 2023 i fondi per la protezione del bestiame sono stati esauriti. Nel 2022 i Cantoni hanno chiesto un milione in meno rispetto al credito aggiuntivo di 5,7 milioni stanziato dal Parlamento. Quanto alla ripartizione dei fondi tra le diverse misure di protezione del bestiame o di emergenza, v. risposta 5.

2. In caso di predazioni di ovini e caprini da parte dei lupi negli anni 2022-2023, le misure di protezione del bestiame sono state attuate come segue:

20222023TotaleOvini predatiCaprini predatiOvini predatiCaprini predatiCon protezione61339419291100Senza protezione63991386401156Senza possibilità di protezione2712715126475Dato non disponibile142------16Totale1537159956952747

La situazione nei Cantoni è stata la seguente:

Ovini predati (da lupi) 2022 2023 Con protezioneSenza protezioneSenza possibilità di protezioneDato non disponibileCon protezioneSenza protezioneSenza possibilità di protezioneVS106248123646100109TI179135-324638GR334167--20575-SG1415--1929-AG----12-BE3558--3856-AR11-----FR54--124-GL3344--14--UR31812-3324VD22--8493-JU4----4-LU-61--14-NE-----16-NW-----1-OW-1---4-SZ27-----ZH25------AI-1-----

Caprini predati (da lupi) 2022 2023 Con protezioneSenza protezioneSenza possibilità di protezioneDato non disponibileCon protezioneSenza protezioneSenza possibilità di protezioneVS12411955TI 3226--621GR811--14--SG615-----BE 8--317-VD15-13--JU-----5-LU-1---2-VD4----5-GL37-----UR51-----BL-7-----

3. Alcuni Cantoni hanno classificato lo stato di protezione del bestiame dei propri alpeggi per ovini e caprini nell'ambito di una pianificazione di protezione del bestiame promossa dall'UFAM (ufam.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Informazioni per gli specialisti > Salvaguardia e promozione delle specie > Gestione della fauna selvatica > Protezione delle greggi). L'UFAM dispone di dati solo parzialmente aggiornati. Sulla base di tali dati, risulta impossibile adottare misure di protezione per lo 0 % degli alpeggi del Cantone GR, il 57 % del Cantone VS, il 24 % del Cantone SZ e il 36 % del Cantone GL.

4. Nel 2022, su incarico delle commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia (CAPTE) del Consiglio degli Stati e d'intesa con la Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) e la Conferenza dei direttori cantonali dell’agricoltura (CDCA), l'UFAM ha stilato un elenco di criteri per valutare le possibilità di protezione degli alpeggi per ovini e caprini (ufam.admin.ch > Temi > Tema Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Aiuto all'esecuzione concernente la protezione del bestiame > Allegato 2 Schede informative e moduli sulla protezione del bestiame). In tale contesto, piccole greggi con meno di 110 ovini o caprini sono classificate come greggi per i cui alpeggi «l'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile». Il motivo è riconducibile allo sproporzionato onere economico che la protezione del bestiame su alpeggi così piccoli richiederebbe. Il Cantone può procedere a una nuova valutazione di un alpeggio per il quale «l'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile» se su tale alpeggio, per via di una nuova situazione operativa o di nuove motivazioni della persona responsabile, viene in un secondo momento adottato un certo numero di misure conformi alla legislazione in materia di caccia. In tal caso, l'alpeggio sarà allora considerato protetto secondo il diritto in materia di caccia.

5. Nel 2023 l'UFAM disponeva di un credito totale di 10,7 milioni di franchi per la promozione della protezione del bestiame. In base alla legge sui sussidi, questi fondi possono essere erogati solo alle aziende agricole e alpestri che hanno attuato misure concrete in conformità con l'ordinanza sulla caccia (art. 10ter cpv. 1 OCP; RS 922.01). Essendo impossibile adottare misure di protezione del bestiame su alpeggi per i quali «l'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile», non è prevista l'erogazione di alcun sussidio, eccezion fatta per quei sussidi legati alle cosiddette misure di emergenza (come quella, in particolare, della discesa anticipata dall'alpeggio), che possono essere adottate, in seguito a danni causati da grandi predatori e previo accordo del Cantone, su alpeggi per i quali «l'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile». Nel 2023 il credito «Animali selvatici, caccia e pesca» è ripartito come segue tra le varie misure di protezione del bestiame e di emergenza:

Fondi ordinari dell'UFAM per la protezione del bestiameAumento del Parlamento per altre misure dei CantoniMisure di protezione del bestiameRecinzioni per la protezione del bestiame0,3 mio.4,0 mio.Cani da protezione delle greggi2,4 mio.--Ausiliari per la protezione del bestiame sugli alpeggi--1,7 mio.Alloggi mobili per i pastori --1,1 mio.Misure di emergenzaMateriale di emergenza--0,06 mio.Discesa anticipata dall'alpeggio--0,04 mio.Pianificazione e consulenza in materia di protezione del bestiameCt. Pianificazioni in materia di protezione del bestiame0,15 mio.--Consulenze ai Cantoni0,85 mio.--Totale3,7 mio. CHFCa. 7,0 mio. CHF

L'UFAM fissa l'importo dei singoli contributi finanziari per la pianificazione delle attività di protezione del bestiame nonché per l'attuazione concreta delle misure di protezione del bestiame e di emergenza. Gli aiuti finanziari sono erogati solo dopo l'effettiva attuazione delle misure. Siccome sugli alpeggi per i quali «l'adozione di misure di protezione non è ragionevolmente esigibile» e sugli alpeggi «non protetti» non vengono attuate misure di protezione del bestiame, tali alpeggi non ricevono gli aiuti finanziari destinati a tali misure. I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione.

Il rischio di un doppio finanziamento sussisterebbe se il contributo di sostegno versato provvisoriamente dall'UFAM negli anni 2022-2023 per gli «ausiliari della protezione del bestiame sugli alpeggi» continuasse a essere corrisposto nonostante il nuovo «contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la protezione del bestiame secondo l'articolo 47b OPD» istituito nel 2024, con il quale il primo risulterebbe effettivamente in contrasto. Il nuovo contributo è erogato in virtù del diritto in materia di agricoltura e funge da base per un utilizzo sostenibile degli alpeggi in presenza di grandi predatori. Si compensano così i maggiori oneri in termini di lavoro (p. es. per la gestione del bestiame e per le recinzioni) e personale per l'attuazione delle misure di protezione del bestiame. Per ottenere il contributo supplementare, l'azienda alpestre deve attuare una propria strategia di protezione del bestiame che sia stata approvata dal Cantone. Nel caso dei sussidi per le recinzioni agricole, il doppio finanziamento è impedito dal fatto che l'UFAM impone particolari prescrizioni per le «recinzioni per la protezione del bestiame» che le differenziano dalle «recinzioni ordinarie per la gestione dei pascoli».

6. Per il momento, i controlli sull'attuazione delle misure di protezione del bestiame avvengono solo in caso di danni. Il diritto federale chiede ai Cantoni di valutare ogni caso di predazione di animali da reddito per stabilire se la predazione è attribuibile a un grande predatore e se l'animale da reddito era effettivamente protetto, al momento del danno, da misure di protezione del bestiame adeguate e ragionevolmente esigibili. Entrambe le informazioni sono importanti affinché un animale da reddito predato possa essere indennizzato dalle autorità e computato nel contingente di abbattimento di un grande predatore. Dopo che il danno si è verificato, può essere difficile valutare in modo oggettivo la situazione dal punto di vista della protezione del bestiame. Spetta al Cantone decidere come giudicare tali casi. Si potrebbe ovviare al problema se il Cantone effettuasse controlli periodici della protezione del bestiame nelle aziende agricole e alpestri indipendentemente da eventuali danni. Il Consiglio federale non è a conoscenza di abusi in tale contesto.

7. I pastori garantiscono una gestione mirata degli animali da reddito sugli alpeggi, il che permette una gestione economicamente ed ecologicamente sostenibile dei pascoli alpini secondo l'ordinanza sui pagamenti diretti. Da soli, i pastori non riescono però a evitare eventuali predazioni di animali da reddito. L'effettiva protezione degli animali da reddito si ottiene solo attraverso misure di protezione del bestiame adeguate (p. es. recinzioni per la protezione del bestiame, cani da protezione delle greggi). L'obbligo di una gestione ordinata degli animali da reddito da parte dei pastori costituisce invece il presupposto per un'efficace protezione del bestiame, in quanto i pastori si assicurano che tutti gli animali da reddito si trovino all'interno del perimetro effettivamente protetto.