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23.4422 · Mozione · 2023-12-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adottare misure affinché l’obbligo di rimborso degli aiuti per i casi di rigore COVID-19 sia esaminato basandosi unicamente sul periodo di riscossione di tali aiuti (limitato al 30 giugno 2021).

Begründung

L’obiettivo degli aiuti per le imprese considerate casi di rigore, fortemente colpite dalla crisi sanitaria, era quello di fornire loro un contributo per coprire i costi operativi incomprimibili. L’intenzione del legislatore era quella di limitare l’obbligo di rimborso al periodo di riscossione di tali aiuti. Non sussiste quindi alcun obbligo di rimborso in caso di utile dopo tale periodo. Gli aiuti per i casi di rigore intendevano permettere alle imprese colpite dalle misure sanitarie di pagare i costi fissi, ma non di realizzare un utile grazie agli aiuti in questione. Il legislatore non ha considerato che il periodo di riscossione degli aiuti per i casi di rigore non corrispondeva necessariamente a un intero esercizio finanziario, e che sarebbe stato possibile realizzare un utile anche dopo la fine di tale periodo (ad es. da marzo 2021 per le attività commerciali o da giugno 2021 per gli enti pubblici). L’obbligo di rimborso dovrebbe essere esaminato basandosi unicamente sul periodo di riscossione degli aiuti (limitato al 30 giugno 2021), a condizione che l’azienda sia in grado di fornire conti affidabili e verificati (in caso di obbligo di revisione). Non è ammissibile che si prendano in considerazione attività che si estendono oltre il periodo di riscossione dell’aiuto statale.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’auspicio dell’autrice della mozione di limitare il rimborso degli aiuti in caso di rigore al periodo in cui l’impresa ha percepito tali aiuti non è conforme alle basi legali. Occorre distinguere tra due diversi casi di rimborso: il rimborso di contributi chiesto in seguito alla realizzazione di un utile annuale imponibile o quello in seguito all’inosservanza di determinate condizioni.Il calcolo della partecipazione condizionata agli utili secondo l’articolo 12 capoverso 1septies della legge COVID-19 (RS 818.102) – specificato nell’articolo 8e dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020 (OPCR 20; RS 951.262) e nell’articolo 6 dell’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22; RS 951.264) – è già disciplinato in modo chiaro nella legge: l’elemento determinante è l’anno in cui viene corrisposto il contributo. Questa disposizione riguarda soltanto le imprese con una cifra d’affari annuale superiore a cinque milioni di franchi a cui sono stati garantiti aiuti per i casi di rigore a partire dal 1° aprile 2021. Le piccole imprese e quelle a cui sono stati garantiti aiuti o che hanno percepito aiuti prima di questa data non sono interessate da questa disposizione. L’argomento addotto secondo cui l’intenzione del legislatore era quella di limitare l’obbligo di rimborso al periodo di riscossione di tali aiuti (limitato a fine giugno 2021) non può quindi essere accettato.La limitazione del rimborso a tale periodo non è ritenuta opportuna anche per il fatto che sono stati garantiti e corrisposti aiuti alle imprese nella seconda metà del 2021. Dopo il 30 giugno 2021 infatti molte imprese hanno ancora beneficiato di un aumento dei contributi in virtù dell’articolo 8c capoverso 2 lettera a OPCR 20 (caso di rigore nel caso di rigore). Inoltre, il 24 novembre 2021 la Confederazione ha deciso di mettere a disposizione dei Cantoni altri 200 milioni di franchi dalla «riserva del Consiglio federale» per sostenere le aziende particolarmente colpite.Per quanto riguarda l’inosservanza delle condizioni, l’articolo 12 capoverso 1ter della legge COVID-19 stabilisce che, nell’esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi, l’impresa non può distribuire dividendi o tantièmes o deciderne la distribuzione e non può restituire apporti di capitale o deciderne la restituzione. In caso di inosservanza di tali condizioni viene richiesto il rimborso dei contributi. Il periodo di validità delle condizioni è stato adeguato a più riprese, ma è sempre stato chiaramente definito.Infine, viene chiesto il rimborso in caso di abusi. Limitare tali richieste a un determinato periodo e non sanzionare gli abusi scoperti in un secondo tempo sarebbe contrario all’impiego coscienzioso dei mezzi fiscali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.