23.443 · Iniziativa parlamentare · 2023-06-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
La legislazione vigente è adeguata in modo che, nelle sentenze per crimini violenti, i legami dell'autore con il suo Paese di origine non siano presi in considerazione nella ponderazione degli interessi ai sensi dell'articolo 66a capoverso 2 del Codice penale (CP).
Begründung
Nel 2016 il Popolo ha accettato il controprogetto all’«Iniziativa per l’attuazione». In tal modo, ha voluto sancire nel Codice penale il principio dell’espulsione obbligatoria delle persone che hanno commesso i reati elencati nell’articolo 66a CP, fatte salve eventuali circostanze eccezionali (clausola dei casi di rigore).
L’incipit dell’articolo 66a capoverso 2 CP, che contiene la famosa clausola dei casi di rigore, è il seguente: «Il giudice può rinunciare eccezionalmente a pronunciare l’espulsione [...]». L’intenzione del legislatore era chiaramente quella di consentire al giudice, in ultima analisi, di rinunciare in via eccezionale all’espulsione di una persona condannata per un reato grave secondo l’articolo 66a CP solo e unicamente se, cumulativamente, l’espulsione avrebbe costituito per l’autore del reato un «grave» caso di rigore personale e l’interesse pubblico all’espulsione non prevaleva sull’interesse privato a rimanere in Svizzera.
Tuttavia, bisogna constatare come la realtà sia lontana dalla teoria: nel Cantone di Neuchâtel, ad esempio, la clausola dei casi di rigore è applicata in quasi tre casi su quattro. E non si tratta di un fatto isolato, poiché in Svizzera il 40 per cento delle persone condannate per un reato per il quale è prevista l’espulsione obbligatoria beneficia di questa clausola. È una situazione inaccettabile, dal momento che al Popolo era stato assicurato che questa disposizione del CP sarebbe rimasta eccezionale.
Sebbene non si tratti di abolire la clausola dei casi di rigore, confermata nella votazione popolare, sembra opportuno rivedere la scala di valori su cui il giudice deve basarsi quando procede alla ponderazione degli interessi prevista dalla legge. La formulazione attuale del testo è stata interpretata in modo tale da rendere quasi impossibile l’espulsione quando l’autore ha pochi legami con il proprio Paese. Ciò non corrisponde a quanto emerso nel dibattito pubblico del 2016. All’epoca, infatti, prevaleva l’idea di un’applicazione sporadica per i casi eclatanti.
L’obiettivo dell’iniziativa parlamentare è quindi correggere una situazione ormai distante dallo spirito della legge e dalla volontà del legislatore quando ha emanato le disposizioni in questione. Spetterà al legislatore definire i reati gravi, per i quali nelle sentenze non si terrà conto dei legami dell’autore con il Paese di origine.