23.4438 · Mozione · 2023-12-21
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire un fondo per la ricostruzione dell’Ucraina. Le relative basi giuridiche devono essere concepite in modo tale che l’importo messo a disposizione non sia a carico del bilancio ordinario della cooperazione internazionale. Occorre in particolare valutare una destinazione vincolata al fondo per la ricostruzione dell’Ucraina delle entrate supplementari derivanti dalla quota della Confederazione dell’imposizione minima dell’OCSE, come pure ulteriori opzioni di finanziamento che non gravino sul bilancio ordinario. L’importo depositato nel fondo è stabilito sulla base di un confronto internazionale. Non è necessario che i contributi e i prelievi dal fondo risultino in pareggio ogni anno.
Begründung
Dalla procedura di consultazione facoltativa sul rapporto esplicativo concernente la cooperazione internazionale (CI) 2025–2028 è emerso chiaramente che un’ampia maggioranza dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni è favorevole a un finanziamento aggiuntivo della ricostruzione dell’Ucraina che non vada a scapito di altre priorità e regioni della cooperazione internazionale. Il Consiglio federale sta anche valutando le modalità del sostegno alla ricostruzione dell’Ucraina, cosa che ritiene importante e giusta. L’ammontare della partecipazione della Svizzera deve reggere il confronto sul piano internazionale. Il fondo non andrà però semplicemente alimentato con le risorse dell’attuale bilancio ordinario della cooperazione internazionale (CI). Le possibilità di destinare fondi per arginare ulteriori focolai di crisi attingendo alle risorse destinate alla CI sono esaurite (cfr. risposta del Consiglio federale all’interpellanza Chassot 23.3830). Occorre quindi trovare con urgenza nuove fonti di finanziamento a sostegno dell’Ucraina affinché la cooperazione internazionale della Svizzera possa continuare a svolgere il suo mandato costituzionale ai sensi dell’articolo 54 della Costituzione federale. In questo modo sarebbe possibile mantenere il sostegno alle popolazioni di altre regioni in crisi, ad esempio per gli aiuti umanitari, la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua, l’istruzione e la salute, la gestione degli effetti del riscaldamento globale, la creazione di posti di lavoro rispettosi della dignità umana, gli impieghi per il promovimento della pace o lo sviluppo della democrazia.
Una destinazione vincolata delle entrate supplementari è in linea con le disposizioni transitorie concernenti l’imposizione minima dell’OCSE, poiché un contributo sostanziale alla ricostruzione dell’Ucraina mette le imprese svizzere in una buona posizione per aggiudicarsi commesse nel quadro dei grandi progetti di ricostruzione previsti. Questo modo di utilizzare le entrate supplementari rafforza pertanto la piazza economica svizzera.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Si rimanda al parere del Consiglio federale relativo alla mozione della Commissione delle finanze CN 23.4350. Per quanto concerne l’utilizzo delle ulteriori entrate derivanti dall’imposizione minima dell’OCSE, la Confederazione impiega la propria quota innanzitutto per compensare gli oneri supplementari nella perequazione finanziaria. Le restanti risorse finanziarie saranno destinate a misure volte a promuovere ulteriormente l’attrattiva della piazza economica svizzera, conformemente alla disposizione transitoria contenuta nella Costituzione federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.