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23.4452 · Mozione · 2023-12-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di porre in vigore il monitoraggio dell’approvvigionamento dei medicamenti in adempimento della mozione Ettlin 22.3859 soltanto quando i costi supplementari dei medicamenti e dei fornitori di prestazioni saranno rimunerati su base tariffale.

Begründung

Il Parlamento ha accolto la mozione Ettlin 22.3859 «Masterplan per la trasformazione digitale nel settore sanitario. Utilizzare standard legali e dati disponibili», il cui punto 2 chiede che i titolari di omologazioni di medicamenti delle categorie A e B siano obbligati a introdurre identificativi univoci e dispositivi di sicurezza secondo il sistema svizzero di verifica dei medicamenti (SMVS). Scopo del SMVS è rendere impermeabili alla contraffazione i medicamenti soggetti a prescrizione medica. Il problema della contraffazione dei medicamenti è pressoché sconosciuto in Svizzera nei canali di dispensazione ufficiali. Attraverso il sistema SMVS la mozione Ettlin si prefigge un altro obiettivo: istituire un monitoraggio dell’approvvigionamento per i medicamenti soggetti a prescrizione medica. L’introduzione del sistema SMVS comporta ingenti costi supplementari, che nell’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) sono stimati in 24–60 centesimi per confezione per i fabbricanti locali e in 1,4 centesimi per confezione per quelli orientati all’esportazione. I costi supplementari negli studi medici con dispensazione diretta ammontano a 2,4–13,5 centesimi per confezione dispensata. Considerevoli costi ricorrenti e d’investimento sorgono anche per i grossisti completi.Oltre 100 medicamenti delle categorie A e B figuranti nell’elenco delle specialità hanno un prezzo di fabbrica per la consegna inferiore ai 2 franchi, mentre quello di altri 250 medicamenti è inferiore agli 11 franchi.Se i costi supplementari effettivi non vengono rimunerati, sussiste il rischio che l’introduzione del monitoraggio dell’approvvigionamento riduca ulteriormente il numero dei medicamenti disponibili. Il Consiglio federale deve valutare assieme agli attori interessati i costi supplementari effettivi. Deve inoltre aumentare di conseguenza i prezzi dei medicamenti figuranti nell’elenco delle specialità e chiedere ai partner tariffali di considerare gli oneri supplementari anche nelle tariffe dei fornitori di prestazioni.Già le tornate di riesame e riduzione dei prezzi hanno fatto sì che medicamenti convenienti scomparissero dal mercato svizzero.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Nell’elenco delle specialità (ES) figurano i prezzi di vendita al pubblico determinanti per la dispensazione di medicamenti da parte dei fornitori di prestazioni. Il prezzo di vendita al pubblico consta del prezzo di fabbrica per la consegna (PFC), della parte propria alla distribuzione e dell’imposta sul valore aggiunto. Il PFC stabilito dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) rimunera le prestazioni del fabbricante e della ditta di distribuzione fino alla fornitura dal deposito in Svizzera (art. 67 cpv. 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]) e comprende anche i costi per prevenire le contraffazioni o migliorare l’approvvigionamento. Fa parte di una buona pianificazione e gestione aziendale ed è nell’interesse del titolare dell’omologazione garantire la capacità di approvvigionamento ed evitare la vendita di medicamenti contraffatti. I costi aggiuntivi sostenuti per prevenire le contraffazioni o migliorare l’approvvigionamento non devono ripercuotersi sull’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) mediante un aumento dei prezzi nell’ES. Una ripercussione dei costi sull’AOMS sarebbe in contrasto con l’obiettivo di contenere i costi sanitari in un contesto di premi in costante aumento. La parte propria alla distribuzione rimunera tutte le prestazioni dei grossisti e dei fornitori di prestazioni (art. 67 cpv. 4 OAMal). Anche per questi ultimi i costi derivanti dalle misure citate sono coperti, soprattutto dopo che l’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha adottato la modifica dell’OAMal concernente la parte propria alla distribuzione, che entrerà in vigore il 1° luglio 2024. Con il livellamento della parte propria alla distribuzione nelle classi di prezzo, la modifica permetterà in particolare un aumento della parte propria alla distribuzione per i medicamenti più economici e quindi una migliore rimunerazione di grossisti e fornitori di prestazioni. Le difficoltà di approvvigionamento o i ritiri dal mercato hanno varie cause. In Svizzera, vi contribuiscono anche fattori quali le dimensioni ridotte del mercato e i volumi piuttosto esigui. Se l’approvvigionamento è messo a rischio da motivi economici, i titolari di omologazioni possono già oggi chiedere una deroga alla riduzione di prezzo o presentare una domanda di aumento di prezzo. Inoltre, nel quadro del pacchetto di contenimento dei costi 2, il Consiglio federale propone una nuova disposizione (art. 32 cpv. 3 A-LAMal, cfr. FF 2022 2428), che permette riesami differenziati dei medicamenti. Su questa base, in futuro si potrà prescindere da un riesame dell’economicità o da una riduzione di prezzo per alcuni medicamenti. Il Consiglio federale non ritiene opportuno vagliare ulteriori misure o incentivi finanziari a spese dell’AOMS.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.