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23.447 · Iniziativa parlamentare · 2023-06-16

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La presente iniziativa chiede che l’articolo 76 della Costituzione federale (Cost.) sia modificato come segue.

Articolo 76 Acque

1. Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa delle risorse idriche, alla loro ripartizione equa sul territorio in caso di penuria o siccità, alla loro protezione nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.

2. Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. Tiene conto dei rischi legati ai cambiamenti climatici.

3. Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla prevenzione e sulle misure da adottare in caso di penuria d’acqua o siccità, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

4. I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità.

5. Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

6. Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.

Begründung

La Svizzera è spesso considerata la riserva idrica d’Europa. Le risorse idriche del nostro Paese sono infatti tradizionalmente abbondanti. Tuttavia, a causa dell’aumento delle temperature e dei periodi di siccità sempre più frequenti, gestire questa risorsa sta diventando sempre più difficile in tutto il Paese. In tempi di siccità, in alcune regioni l’acqua scarseggia e si rendono quindi necessarie misure che sarebbero state impensabili fino a qualche anno fa. Si pensi ad esempio al trasporto di acqua in elicottero per combattere la penuria d’acqua in alcuni alpeggi del Paese durante l’estate del 2022.

In Svizzera la gestione delle risorse idriche è molto frammentata: la Confederazione possiede competenze legislative limitate in questo ambito, mentre i Cantoni dispongono delle risorse idriche e assegnano le concessioni per l’utilizzazione delle acque. Sebbene non si voglia mettere in discussione il principio della competenza cantonale in materia di gestione delle acque, è necessario prevedere, nella legislazione federale, strumenti di pianificazione regionale o nazionale delle risorse idriche, nonché strumenti e standard minimi per prevenire e combattere la penuria d’acqua. Questo implica una modifica del quadro costituzionale.

Nel rapporto in adempimento del postulato 18.3610 Rieder (disponibile in tedesco e francese), il Consiglio federale aveva già lanciato l’allarme sulla difficoltà di adempiere in modo soddisfacente il mandato costituzionale dell’articolo 76 Cost. a causa di questa frammentazione. Aveva infatti segnalato come la Confederazione non sia in grado di adempiere correttamente il mandato costituzionale di provvedere all’utilizzazione parsimoniosa delle risorse idriche (art. 76 cpv. 1 Cost.) a causa delle informazioni insufficienti fornite dai Cantoni sulle misure adottate in periodi di siccità (pag. 17). Inoltre, nel medesimo rapporto rilevava che a livello sovracantonale le misure di pianificazione risultano inesistenti o insufficienti: infatti, la legislazione federale non obbliga in alcun modo la Confederazione e i Cantoni a elaborare piani nazionali o regionali per le risorse idriche né a introdurre una gestione nazionale o regionale delle acque con la conseguenza, in particolare, che la Confederazione può solo raccomandare ai Cantoni di introdurre una gestione regionale delle acque volta a evitare gravi conflitti di utilizzazione in caso di siccità. Segnalava inoltre che la legislazione federale non permette di adottare istruzioni specifiche in relazione al diritto di vigilanza (pag. 5).