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23.4474 · Postulato · 2023-12-21

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sulla fattibilità e sull’opportunità di introdurre un’assicurazione federale obbligatoria per perdita di guadagno (APG) in caso di malattia per i disoccupati, con una stima dei costi e dell’aliquota di contribuzione, finanziata dai datori di lavoro e dai lavoratori o dai soli lavoratori o disoccupati.Il rapporto dovrà inoltre analizzare, sul lungo periodo, i costi dell’aiuto sociale sostenuti da Comuni, Cantoni e Confederazione per i disoccupati inabili al lavoro a causa di malattia.Infine, il rapporto dovrà quantificare le indennità giornaliere (numero e importo in franchi) che non sono state versate negli ultimi anni durante i termini quadro applicabili al periodo di indennità di malattia.

Begründung

Secondo il diritto svizzero, l’APG in caso di malattia non è obbligatoria. Inoltre, è disciplinata da due diverse leggi: la legge federale sull’assicurazione malattie, che è un’assicurazione sociale, e la legge sul contratto d’assicurazione, che rientra nel diritto privato.Questo sistema, con due assicurazioni che differiscono in termini di condizioni e prestazioni, rende difficile la comprensione da parte dei richiedenti e crea lacune nella protezione di una parte della popolazione, in particolare dei gruppi socialmente vulnerabili come i disoccupati.Le persone che ricevono l’indennità di disoccupazione sono automaticamente assicurate contro gli infortuni presso la Suva, con una copertura che termina 31 giorni dopo la data in cui cessa il diritto all’indennità (p. es. per decorrenza dei termini); lo stesso non si applica in caso di malattia.Per chi è registrato come disoccupato e non ha i mezzi finanziari per stipulare un’assicurazione individuale, il problema è particolarmente delicato. Se, oltre a essere disoccupata, la persona contrae una malattia che comporta un’incapacità lavorativa, l’indennità di disoccupazione viene interrotta già dopo 30 giorni (art. 28 LADI).Se l’incarto non viene accettato dall’Al o è in attesa di essere trattato, l’aiuto sociale rimane l’unico mezzo di sostentamento per garantire il minimo vitale. Inoltre, nel caso di malattie di lunga durata, le difficoltà finanziarie costituiscono un ulteriore onere che non facilita il processo di guarigione e aumenta direttamente i costi sanitari.Questa lacuna in termini di copertura assicurativa fa sì che costi che dovrebbero essere presi a carico in solido dai datori di lavoro e dai lavoratori o dai soli lavoratori o disoccupati siano inutilmente sostenuti dall’aiuto sociale.Se il Parlamento e il Consiglio federale rifiutano sistematicamente da più di trent’anni di legiferare su un’assicurazione obbligatoria per perdita di guadagno in caso di malattia per tutti i lavoratori, riflettere su un’attuazione limitata ai disoccupati sarebbe già un passo avanti lungimirante e utile.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Come esposto nel parere del Consiglio federale del 23 febbraio 2022 in risposta al postulato Amoos 21.4607 dello stesso tenore, è possibile assicurarsi facoltativamente contro la perdita di guadagno in caso di malattia secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1). Di fatto, oggi circa il 95 per cento dei contratti è stipulato secondo la LCA.

Il presente postulato chiede l’elaborazione di un rapporto sulla fattibilità e sull’opportunità di un’assicurazione obbligatoria per perdita di guadagno in caso di malattia per i disoccupati. Il Consiglio federale si è già occupato in passato della problematica della perdita di guadagno dei disoccupati malati (cfr. p. es. il parere del Consiglio federale del 3 giugno 2004 in risposta al postulato Rennwald 04.3274 «Miglioramento della situazione dei disoccupati malati»). Nel suo rapporto in adempimento del postulato 01.3643 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale «Ordinamento delle indennità per perdita di guadagno in caso di malattia» ha esaminato varie soluzioni per introdurre un’indennità di perdita di guadagno per i disoccupati malati. Allora giunse alla conclusione che una soluzione obbligatoria non sarebbe stata appropriata e avrebbe comportato costi sproporzionati. Il rapporto ha mostrato che meno dello 0,5 per cento dei beneficiari di indennità di disoccupazione aveva esaurito le indennità giornaliere massime a cui aveva diritto per legge. Secondo il rapporto, per coprire i costi associati a un’assicurazione federale obbligatoria sarebbe necessaria un’aliquota di contribuzione compresa tra il 5 e il 10 per cento dell’indennità di disoccupazione.

Per le motivazioni sopra esposte, il Consiglio federale continua a essere scettico su un’assicurazione obbligatoria per perdita di guadagno in caso di malattia per i disoccupati. Presuppone inoltre che le rilevazioni necessari per elaborare il rapporto richiesto comporterebbero un onere ingente in termini finanziari e di personale, poiché i dati sui costi dell’aiuto sociale richiesti dall’autore del postulato non sono rilevati a livello federale e le prestazioni di sostegno sono erogate sia a livello cantonale che comunale.

Infine, il 14 settembre 2023 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione Romano 21.4209 «Obbligatorietà dell’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia». L’esito delle ulteriori deliberazioni è atteso.

Per le ragioni di cui sopra, al momento il Consiglio federale respinge la richiesta di un rapporto avanzata dal presente postulato.



Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.