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Eccezioni al divieto di cabotaggio aereo in Svizzera, indipendentemente da accordi internazionali

23.4475 · Interpellanza · 2023-12-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Prego il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

1. A quali condizioni una compagnia estera potrebbe essere autorizzata a servire l'aeroporto di Lugano-Agno,

indipendentemente dall'esistenza di eventuali accordi internazionali, per voli interni alla Svizzera?

2. Il Consiglio federale è disposto a sviluppare I'articolo 32 LNA esplicitando la possibilità di concedere deroghe?

3. In caso negativo, il Consiglio federale, di fronte ad un progetto concreto, sarebbe disponibile a valutare la concessione di una deroga nell'interesse di una complementarietà ferrovia-strada-aviazione e con l'obiettivo di avvicinare Romandia e Ticino?

Begründung

Lo scorso settembre il consigliere nazionale Marco Romano ha depositato un'interpellanza (23.4086) con cui ha chiesto a quali condizioni una compagnia aerea estera potrebbe essere autorizzata a servire l'aeroporto di Lugano-Agno per voli interni alla Svizzera, tenuto conto delle attuali difficoltà nei collegamenti ferroviari che allungano considerevolmente i tempi di percorrenza e il fatto che, in ogni modo, i collegamenti ferroviari andata e ritorno con la Romandia non sono effettuabili in giornata.

Nella sua risposta del 15.11.2023 il Consiglio federale ha risposto che il cabotaggio è riservato, di regola, alle imprese svizzere, nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, limitandosi dunque a ricordare quanto previsto letteralmente a livello legale. Ora, è proprio perché la legge federale sulla navigazione aerea sembra prevedere la possibilità di concedere eccezioni non vincolate ad eventuali accordi internazionali, che il consigliere nazionale ticinese aveva chiesto all'autorità politica di esplicitare le condizioni perché questa possibilità potesse essere attuata. Infatti, gli accordi internazionali possono evidentemente prevedere la concessione di determinate liberta aeree (come è il caso dell'accordo bilaterale con I'UE) ma il tenore della legge, in casu l'art. 32 LNA, sembra permettere di andare oltre, nel senso di concedere autonomamente eccezioni indipendentemente dalla conclusione o meno di accordi internazionali.

Purtroppo, a questa specifica domanda non è stata data risposta e i firmatari del presente atto parlamentare si vedono costretti a ripresentarla. Soprattutto considerata l’insoddisfacente e perdurante situazione dei collegamenti tra il Sud e il Nord delle Alpi.

Inoltre, nella sua risposta il Consiglio federale riconosce che è nell'interesse della Confederazione avere un buon collegamento tra le diverse regioni del Paese, sottolineando però che non ritiene prioritaria la promozione attiva dei collegamenti aerei interni, tenuto conto delle distanze interessate e del buon grado di sviluppo della rete ferroviaria e stradale. I firmatari del presente atto ritengono da un lato che, come già indicato, i collegamenti attraverso le Alpi sono attualmente perturbati (e lo saranno per diversi mesi ancora), e che il collegamento ferroviario con la piazza economica di Ginevra non è comunque soddisfacente (attualmente i tempi di percorrenza per una singola tratta sono compresi tra le 5 e le 6 ore). Infine, vi è certamente una differenza tra "promozione attiva" e concessione di un'eccezione", opzione esplicitamente prevista dalla legge.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che il Consiglio federale sia tenuto a specificare meglio le risposte date alla citata interpellanza, proprio nell'ottica di assicurare collegamenti soddisfacenti tra le diverse regioni del Paese.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Come già considerato nella risposta all’interpellanza 23.4086, ai sensi dell’articolo 32 della legge sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, «di regola», alle imprese svizzere, nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti. Per il Consiglio federale il senso della disposizione è che una deroga a tale principio è possibile solo se ciò è previsto da un accordo internazionale. Se avesse inteso prevedere deroghe, il legislatore lo avrebbe esplicitato nel testo di legge. Al fine di soddisfare la richiesta della presente interpellanza, do-vrebbe quindi essere modificato l’articolo 32 LNA. La nuova disposizione dovrebbe stabilire espressamente la possibilità di concedere deroghe e indicare criteri per la loro concessione. 2. Come anche già dichiarato nella risposta all’interpellanza 23.4086, nel suo Rapporto 2016 sulla politica aeronautica svizzera (Lupo 2016, FF 1531) il Consiglio federale non ritiene priori-taria la promozione attiva dei collegamenti aerei interni, tenuto conto delle distanze interessate e del buon grado di sviluppo della rete ferroviaria e stradale. Il Governo non considera quindi necessario introdurre la possibilità di deroghe nell’articolo 32 LNA. Inoltre, se la domanda è elevata e costante, non si può escludere che una compagnia aerea svizzera decida di offrire un collegamento tra Lugano e Ginevra. Tuttavia le esperienze passate insegnano che i colle-gamenti interni in Svizzera non sono affatto redditizi. 3. Il Consiglio federale attribuisce molta importanza a buoni collegamenti tra le diverse regioni del Paese. Le risposte alle domande 1 e 2 mostrano tuttavia che attualmente non sono possi-bili deroghe, anche se dovesse esserci un progetto concreto. L’attuazione di un accordo inter-nazionale che preveda il cabotaggio reciproco, ovvero il diritto di trasportare passeggeri, posta e merci all’interno di un Paese terzo, viene attualmente bloccata dall’UE.

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