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23.4483 · Interpellanza · 2023-12-22

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Sebbene le modifiche del 1° dicembre 2023 dell'ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) abbiano importanti implicazioni ecologiche, si è rinunciato a svolgere una consultazione ordinaria. Con una scadenza scandalosamente breve di nove giorni, soltanto poche associazioni sono state invitate a esprimersi. Ciò viola la legge sulla consultazione (LCo; RS 172.061). A giustificazione di tale procedimento è stato addotto che le disposizioni di esecuzione sulla regolazione preventiva di branchi di lupi erano già contenute nella consultazione relativa al progetto di legge del 27 settembre 2020. Tuttavia, il progetto di legge si discosta in tutto e per tutto dalla modifica dell'OCP ed è stato respinto in votazione popolare. Inoltre, le modifiche sono anticostituzionali e contrarie alla volontà del Popolo, che il 27 settembre 2020 si è espresso contro questa "legge sull'abbattimento del lupo". Infine, anche se limitata nel tempo, la modifica dell'ordinanza può causare grossi danni alla popolazione di lupi. La modifica dell'OCP viola anche la Convenzione di Berna ratificata dalla Svizzera, secondo cui il lupo fa parte delle specie faunistiche assolutamente protette che possono essere regolate eccezionalmente per «prevenire danni importanti» al bestiame. Non si può certo parlare di danni importanti se a essere predato è un solo animale. Inoltre, non si può parlare di deroga considerato il sistema di caccia a quote annuali.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

  1. Per quale motivo per la modifica dell'OCP si è agito contro la legge e la Costituzione, violando la LCo e andando contro la volontà espressa dal Popolo il 27 settembre 2020? Anche la Convenzione di Berna è violata. Le violazioni come vengono valutate dall'Ufficio federale di giustizia?

  2. Secondo evidenze scientifiche, per garantire la protezione della specie in Svizzera dovrebbero vivere 20 branchi di lupi. La regolazione preventiva di branchi di lupi ne riduce la popolazione attuale di circa il 70 per cento, decimandola a 12 branchi. Questo numero può essere giustificato sulla base di dati scientifici? Questo numero non viola la Convenzione di Berna proprio come l'interpretazione secondo cui la predazione di un singolo animale rappresenta un danno importante?

  3. Disposizioni così rigorose non conducono inevitabilmente ad abbattimenti nel periodo estivo, problematici in termini di benessere degli animali dato che i genitori che vanno a cacciare vengono abbattuti e i cuccioli muoiono di fame nella tana?

  4. In che modo la popolazione può difendersi da queste violazioni della Costituzione, della legge e della Convenzione di Berna?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Contro la modifica del 16 dicembre 2022 della legge sulla caccia si è rinunciato a indire un referendum. L’attuale legge sulla caccia risponde pertanto alla volontà, democraticamente legittimata, del legislatore. L’ordinanza sulla caccia riveduta (OCP; RS 922.01) è entrata in vigore, a tempo determinato, il 1° dicembre 2023. Considerata l’urgenza di procedere alla regolazione di branchi di lupi, il Consiglio federale, parallelamente alla consultazione degli uffici, ha interpellato anche le cerchie interessate, in modo da poter prendere le proprie decisioni con cognizione delle diverse posizioni. Inoltre, sono state consultate le commissioni competenti di ambo le Camere. Tutte le disposizioni relative all’attuazione della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0) verranno peraltro sottoposte a consultazione ordinaria nella primavera del 2024. In questo modo sarà garantito un ampio coinvolgimento delle cerchie interessate.

La Convenzione di Berna impone sì il dovere di proteggere il lupo, ma ammette anche delle deroghe, per esempio per prevenire danni importanti al bestiame e nell’interesse della sicurezza pubblica, sempreché la deroga non pregiudichi l'esistenza della popolazione interessata. Considerata la situazione in Svizzera, è corretto e appropriato appellarsi a tali disposizioni derogatorie. Tra l'altro, anche la Risoluzione numero 2 esplicita in tal senso l’articolo 9 della Convenzione di Berna, specificando che non devono verificarsi necessariamente dei danni per adottare misure contro il lupo.

2. I Cantoni possono abbattere interi branchi di lupi solo in casi motivati e solo se è garantito il numero minimo di branchi in una data regione. Questo valore minimo è di due o tre branchi per regione e, come stabilito dal Consiglio federale, di almeno 12 branchi per l'intera Svizzera, ripartiti tra le cinque regioni di presenza del lupo in base alla loro superficie. Queste prescrizioni tengono conto della crescita esponenziale della popolazione di lupi in Svizzera nonché del numero tendenzialmente in aumento di animali da reddito predati e, oltre a garantire l'esistenza del lupo, consentono però al contempo di ridurre i danni da questo causati. Il Consiglio federale si aspetta inoltre che la regolazione preventiva renderà di nuovo più timorosi i lupi e che, in seguito ai cambiamenti di comportamento previsti, non sussisteranno più le condizioni per una regolazione preventiva. Si prevede quindi che il numero reale di branchi di lupi arrivi a superare l’effettivo minimo di 12 branchi.

3. Giusta l’articolo 7a capoverso 1 lettera b LCP, l’abbattimento di esemplari di genitori nell’ambito della regolazione proattiva della popolazione di lupi è possibile al più presto a partire dal 1° settembre. Questo fa sì che i giovani lupi possano essere sostentati da entrambi i genitori e scongiura il pericolo che i cuccioli rimangano orfani, in linea con le disposizioni vigenti in materia di protezione degli animali durante la caccia.

4. La decisione circa le disposizioni di esecuzione relative a una legge federale adottata o modificata dal Parlamento è di competenza del Consiglio federale. Le persone giuridiche e i privati hanno la possibilità di avvalersi di rimedi giuridici contro l’applicazione concreta di una disposizione di ordinanza.