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23.4486 · Mozione · 2023-12-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare nell’ordinanza sulle epizoozie le prescrizioni in materia di notifica degli equidi, in modo che per gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi debbano essere soddisfatte le stesse condizioni previste per gli animali a unghia fessa. Inoltre, per i suini è opportuno considerare la registrazione dei singoli animali.

Begründung

Le prescrizioni concernenti la notifica degli equidi nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) devono essere armonizzate con quelle vigenti per gli animali a unghia fessa in termini di scadenze e responsabilità. In conformità con la legislazione sulle epizoozie, il detentore di animali è tenuto a notificare alla BDTA entro tre giorni ogni aumento e diminuzione di animali a unghia fessa (bovini, ovini, caprini, suini). Costituiscono un’eccezione gli equidi (cavalli, asini): il trasferimento di equidi deve essere notificato soltanto dopo 30 giorni e se un equide viene tenuto per meno di 30 giorni in un’altra azienda detentrice di animali, non viene effettuata alcuna notifica. La stessa regola vale per i cavalli importati che rimangono in Svizzera per meno di 30 giorni o per i cavalli esportati che si trovano all’estero per meno di 30 giorni. Questo ampio lasso di tempo rende difficile ricostruire la tracciabilità del traffico di cavalli, il che è problematico per ragioni di polizia epizootica e rappresenta una potenziale fonte di abuso da non sottovalutare (ad es. reati economici). Una caratteristica particolare degli equidi è che i proprietari sono tenuti a notificare alla BDTA gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e i cambiamenti di proprietario. Se non notificano correttamente queste informazioni, i detentori si ritrovano con il loro effettivo di animali nella BDTA errato. Senza la collaborazione dei proprietari, questi errori non possono essere rettificati, anche se i detentori di animali sono responsabili del rispetto delle prescrizioni di polizia epizootica. Inoltre, controversie di proprietà ininfluenti sugli effettivi sono condotte tramite la BDTA, il che rende ancora più difficile la tracciabilità. La responsabilità di notificare gli equidi dovrebbe quindi essere delegata ai detentori di animali.Infine, per i suini sarebbe opportuno considerare la registrazione nella BDTA dei singoli animali, dato che attualmente per questa specie vengono registrati soltanto i gruppi di animali. Dal punto di vista della protezione degli animali e della politica epizootica, la situazione è insoddisfacente: il settore si sta pertanto impegnando a implementare la tracciabilità del singolo animale e, per evitare un sistema parallelo, sarebbe opportuno garantirla attraverso la BDTA.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene epidemiologicamente opportuno e necessario armonizzare le prescrizioni in materia di notifica per gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi di equidi con quelle che si applicano agli animali a unghia fessa. Per i detentori di equidi l’attuazione di questa mozione comporterà tuttavia un onere aggiuntivo non indifferente. In particolare, gli adeguamenti della banca dati sul traffico di animali (BDTA) relativi alla notifica degli aumenti e delle diminuzioni e alla gestione da parte di Identitas SA (gestore della BDTA), necessari per l’attuazione della mozione, dovranno essere finanziati con emolumenti supplementari da riscuotere dai detentori di equidi (art. 45b cpv. 3 della legge sulle epizoozie [RS 916.40]). La Confederazione, Identitas SA e il settore suinicolo stanno esaminando (gennaio 2024) un progetto pilota per l’introduzione dell’identificazione individuale dei suini mediante marchi auricolari elettronici. Il progetto pilota ha lo scopo di chiarire le questioni tecniche e finanziarie in vista di una possibile introduzione successiva della tracciabilità individuale di questi animali.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.