23.4492 · Mozione · 2023-12-22
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare a livello legale i diritti di partecipazione dei lavoratori nell'impiego dell'intelligenza artificiale (IA) e dei sistemi algoritmici sul posto di lavoro se questi sono usati per raccomandazioni, previsioni, decisioni, ecc. che riguardano i lavoratori o utilizzano i loro dati. Gli adeguamenti mirano in particolare a rafforzare la partecipazione collettiva. A tal fine occorre ampliare il diritto di partecipazione, rafforzare i diritti d'informazione, creare diritti di azione collettiva ed esaminare le opzioni di sanzione. L'obiettivo è di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori e garantire che anch'essi ne traggano beneficio.
Begründung
L'uso dell'IA e di altri sistemi algoritmici sul posto di lavoro è in costante aumento. Tuttavia, i diritti di partecipazione dei lavoratori non sono al passo con i tempi.
Nuovi studi dimostrano che molti lavoratori in Svizzera temono di perdere il proprio posto di lavoro. Questo timore è spesso accompagnato dall'incertezza sulle tecnologie impiegate sul posto di lavoro e sullo scopo dell'utilizzo dei dati. La mancanza di trasparenza e l'incertezza non favoriscono un buon rapporto di lavoro e indeboliscono la fiducia dei lavoratori nei sistemi utilizzati. La mancanza di partecipazione può portare a ingiustizie, in quanto le conseguenze per le varie persone interessate non sono interamente prese in considerazione, nonché a effetti negativi sulla salute dei lavoratori, soprattutto nel caso del monitoraggio automatizzato.
Una nuova perizia giuridica dell'Università di San Gallo dimostra che è necessario agire: il diritto di partecipazione presenta diverse lacune e non tutela adeguatamente i diritti dei lavoratori. È quindi importante rafforzare i diritti di partecipazione. La legge deve definire obblighi chiari per i datori di lavoro su come coinvolgere i lavoratori e rafforzare i diritti d'informazione. I lavoratori devono poter far capo a specialisti esterni. Inoltre i sistemi con un legame al settore sanitario dovrebbero essere soggetti a obblighi di collaborazione ancora più severi. Un altro problema è che sia i dati utilizzati che gli effetti sui lavoratori sono spesso di tipo collettivo. Per questo abbiamo bisogno di possibilità collettive di partecipazione e di diritti collettivi di azione. Potrebbero essere inflitte sanzioni ai datori di lavoro che violano le disposizioni di partecipazione.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il crescente utilizzo di sistemi algoritmici sul posto di lavoro è associato a incertezze. Ad esempio, la legge sulla partecipazione (RS 822.14) prevede un diritto generale all'informazione (art. 9), completato da diritti speciali di consultazione, in particolare per quanto riguarda la salute sul lavoro (art. 10 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l'art. 48 cpv. 1 lett. a LL). Oltre ai diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione, le norme sulla tutela della salute vietano i sistemi di sorveglianza o di monitoraggio del comportamento dei lavoratori sul posto di lavoro (art. 26 cpv. 1 OLL 3). In materia di discriminazione, la legge sulla parità dei sessi (RS 151.1) vieta qualsiasi discriminazione nei rapporti di lavoro di diritto privato o pubblico e si applica anche quando il datore di lavoro utilizza l'intelligenza artificiale. Analogamente, la legge sulla protezione dei dati (RS 235.1) offre una protezione completa dei dati personali dei lavoratori. In particolare, la LPD riveduta prevede un obbligo d'informazione rafforzato nel caso di decisioni automatizzate e la possibilità di richiedere l'intervento di una persona fisica. Inoltre, l'articolo 22 LPD prevede ora anche l'obbligo per il responsabile del trattamento di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati quando il trattamento può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata, derivante tra l'altro dall'imipiego di nuove tecnologie (art. 22 cpv. 2 LPD) come l'intelligenza artificiale. Infine, la personalità del lavoratore è tutelata dagli articoli 328 e 328b CO.L'attuale quadro legale garantisce anche l'applicazione dei diritti. Il rispetto della legge sul lavoro è di competenza degli ispettorati cantonali del lavoro. In particolare l'articolo 59 LL prevede sanzioni penali in caso di violazione della tutela della salute. Le associazioni dei lavoratori possono intentare un'azione legale in caso di violazione della legge sulla partecipazione (art. 15 cpv. 2) e l'articolo 7 LPar prevede un'azione collettiva da parte di organizzazioni che esistono da almeno due anni e che promuovono, secondo gli statuti, la parità fra uomo e donna o tutelano gli interessi dei lavoratori. Il Consiglio federale ha inoltre proposto di rafforzare in modo sostanziale l'esercizio collettivo dei diritti nel suo messaggio del 10 dicembre 2021 concernente una modifica del Codice di diritto processuale civile (azione collettiva e transazione giudiziaria collettiva). Questo progetto è attualmente oggetto di dibattiti parlamentari. Per quanto riguarda la LPD, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) ha anche la facoltà di aprire d'ufficio o su denuncia un'inchiesta di propria iniziativa se indizi sufficienti lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 49 cpv. 1 LPD). Se necessario, può ordinare di adeguare, sospendere o cessare il trattamento nonché di cancellare o distruggere i dati personali (art. 51 LPD). La LPD prevede anche sanzioni penali in caso di violazione degli obblighi di diligenza e discrezione o di mancato rispetto di una decisione dell'IFPDT. Il perseguimento e il giudizio dei reati competono ai Cantoni (art. 60 segg. LPD).L'intelligenza artificiale non si sta sviluppando in un vuoto giuridico. La questione di sapere se il diritto svizzero affronti adeguatamente le sfide poste dall'intelligenza artificiale è attualmente oggetto di esame. Il 22 novembre 2023, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC e il DFAE di analizzare i possibili approcci normativi per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. L'analisi, che dovrebbe essere disponibile per la fine del 2024, identificherà anche quali settori specifici necessitano di una regolamentazione in relazione all'intelligenza artificiale. Sulla base di questi lavori, il Consiglio federale deciderà se sarà necessario un intervento legislativo e come tenerne conto. Non è opportuno anticipare i risultati di questi lavori.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.