Revisione della LSA. Estensione involontaria della definizione di intermediario ai collaboratori dei servizi interni
23.4495 · Interpellanza · 2023-12-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
La revisione dell’ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011), che punta anche a migliorare la qualità della formazione e della formazione continua, entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.
L’attuazione della revisione solleva tuttavia alcune questioni. Infatti, mentre nell’ultima revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori è stata precisata la distinzione tra intermediari assicurativi vincolati e non vincolati, l’effettiva definizione di intermediario assicurativo non è stata modificata. Ciononostante, la FINMA include ora in questa definizione anche un numero elevato di collaboratori dei servizi interni degli istituti assicurativi. Si aggiunge il fatto che queste persone finora non certificate (circa 10 000 persone in tutta la Svizzera) devono ora soddisfare lo stesso standard di certificazione degli intermediari assicurativi effettivi a diretto contatto con la clientela. Per essere attuata entro i termini previsti, questa estensione di vasta portata comporterebbe per il settore un raddoppiamento o una triplicazione delle capacità di verifica attuali.
Al contempo, si prevede che la FINMA non adotterà formalmente prima dell’estate 2024 i corrispondenti standard minimi per la formazione e la formazione continua degli intermediari. Al settore rimarrà quindi appena un anno e mezzo per adeguarsi prima della scadenza del periodo transitorio.
Durante l’intero processo legislativo, l’Amministrazione federale e la FINMA non hanno previsto l’estensione della definizione di intermediario (ad es. analisi d’impatto della regolamentazione della LSA, informazioni della FINMA sull’attuazione dell’OS riveduta). Questa estensione non si fonda inoltre su nessuna base legale (modificata).
Alla luce delle suddette considerazioni, il Consiglio federale rimane del parere che i nuovi standard di formazione e formazione continua per i collaboratori dei servizi interni potranno essere attuati entro il periodo di transizione di un anno e mezzo circa (cfr. la risposta all’intervento 23.7906)?
Perché si procede a un’estensione di tale portata della definizione di intermediario nonostante questa non sia stata modificata nella revisione della LSA? Su quale base legale si fonda questa estensione?
Perché non si è tenuto conto del vasto impatto di questo cambiamento della regolamentazione nel processo legislativo e quindi anche nel corso della definizione del termine di attuazione?
Perché l’Amministrazione federale e la FINMA hanno emanato unilateralmente nuove norme senza menzionarlo o almeno prospettarlo alle cerchie interessate nel quadro della revisione della LSA?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: sulla base delle considerazioni inerenti alle domande 2–4 e come già illustrato nella risposta alla domanda 23.7609, il Consiglio federale ritiene che sia ancora possibile rispettare il periodo transitorio di due anni previsto dalla legge in merito all’attuazione degli standard minimi, elaborati dal settore assicurativo, per la formazione e la formazione continua degli intermediari assicurativi. Il rispetto di questo periodo presuppone tuttavia che il settore assicurativo solleciti il più rapidamente possibile il riconoscimento dei suoi standard minimi da parte della FINMA. Ad domanda 2: né la revisione della LSA (RS 961.01) né quella dell’OS (RS 961.011) hanno esteso la definizione di intermediario. Il nuovo articolo 182a OS ha specificato la definizione di intermediario assicurativo tenendo conto degli sviluppi tecnologici e operativi degli ultimi decenni (ad es. la consulenza e la conclusione di contratti attraverso un sito Internet o un altro mezzo elettronico). Tuttora gli intermediari assicurativi sono persone che, indipendentemente dalla loro designazione, offrono o stipulano contratti d’assicurazione nell’interesse di imprese di assicurazione o di altre persone (art. 40 cpv. 1 LSA). Possono essere anche collaboratori dei servizi interni degli istituti assicurativi.Dal 2006, gli intermediari assicurativi impiegati presso le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di comprovare il superamento di un esame (cfr. art. 190 cpv. 3 OS o art. 184 cpv. 1 vecchia OS). L’obbligo di formazione e formazione continua è finalizzato a consentire l’esercizio professionale dell’attività e a tutelare gli assicurati. Alla luce di quanto precede, stupisce il fatto che un numero considerevole di persone impiegate presso le imprese di assicurazione in qualità di intermediari assicurativi non disponga di un simile titolo. Ad domanda 3: nel commento concernente la modifica dell’OS (cfr. n. 5.3.2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/79181.pdf), riguardo alla descrizione degli effetti dei requisiti sulla formazione e formazione continua, si è partiti dal presupposto che, mantenendo invariata la definizione di intermediario assicurativo, il numero di intermediari assicurativi sprovvisti dell’attestato di formazione richiesto, impiegati nel servizio interno di un’impresa di assicurazione, non sarebbe aumentato granché. Inoltre, il nuovo obbligo di seguire una formazione continua introdotto dalla LSA riveduta può essere comprovato anche da attività didattiche documentate. Dato che gli standard minimi per la formazione e la formazione continua devono essere elaborati dal settore assicurativo, non è stato possibile quantificare i costi. Allo scopo di evitare costi superflui, nel commento si sottolinea tuttavia l’importanza di concepire questi standard nel modo più differenziato possibile. Ad domanda 4: le nuove disposizioni della LSA e dell’OS relative alla formazione e alla formazione continua sono state elaborate adottando un approccio partecipativo. Ai lavori hanno infatti preso parte sia le unità amministrative responsabili dell’Amministrazione federale, sia le organizzazioni di categoria degli intermediari assicurativi. La FINMA sta collaborando con il settore assicurativo per trovare soluzioni pragmatiche ed economicamente vantaggiose nell’attuazione dei nuovi requisiti legali e degli standard minimi specifici al settore per la formazione e la formazione continua.