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23.4508 · Interpellanza · 2023-12-22

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Per aver diritto alle prestazioni complementari (PC) all’AI o all’AVS le persone sole devono disporre di una sostanza netta inferiore a 100 000 franchi, le coppie sposate di una sostanza inferiore a 200 000 franchi (art. 9a cpv. 1 LPC). Se nel periodo di riscossione delle PC la sostanza di una persona o di una coppia sposata supera il valore consentito, il diritto alle PC si estingue alla fine del mese in cui il valore è stato superato (art. 13 cpv. 3 LPC). Se una persona beneficiaria di PC riceve un’eredità, la sostanza e il reddito della sostanza le vengono computati dalla data della morte del defunto (art. 560 cpv. 1 CC). Queste disposizioni non pongono problemi se gli ex beneficiari di PC possono effettivamente disporre della nuova sostanza acquisita e dei relativi redditi. Può però accadere che una controversia ereditaria precluda l’accesso all’eredità, talvolta anche per diversi anni. Anche in tal caso, tuttavia, all’erede vengono soppresse le PC dal mese successivo, se la sua sostanza supera la soglia ammessa. Secondo quanto affermato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, questa prassi è stata confermata da diverse decisioni del Tribunale federale. Una persona in una tale situazione è infatti considerata benestante benché inizialmente disponga soltanto sulla carta della sostanza, che deve peraltro indicare anche nella dichiarazione d’imposta. Di conseguenza è possibile che debba indebitarsi e/o ricorrere all’aiuto sociale. Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:Come giudica il problema illustrato ed è disposto a prendere provvedimenti per risolverlo?Quali modifiche sarebbero necessarie a tal fine sul piano giuridico? Basterebbe un’aggiunta alle direttive sulle prestazioni complementari o sarebbe necessaria una modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)?Sarebbe ipotizzabile introdurre una disposizione secondo cui in caso di blocco dell’eredità le PC potrebbero continuare a essere temporaneamente riscosse, ma dovrebbero essere restituite in un secondo tempo?Vede altri gruppi di persone che potrebbero avere problemi simili in caso di impossibilità di disporre della sostanza ereditata, per esempio i beneficiari della riduzione individuale dei premi dell’assicurazione malattie?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell’ambito delle prestazioni complementari (PC), le disposizioni sul reddito e sulla sostanza computabili ai beneficiari di PC o ai loro coniugi, nonché quelle sulla rinuncia a parti di sostanza permettono di tenere conto di redditi o parti di sostanza che non sono ancora o non sono più a disposizione degli assicurati. Conformemente all’articolo 560 capoverso 1 del Codice civile (CC; RS 210), gli eredi acquistano per legge la successione dal momento della sua apertura. In virtù di questa disposizione e della giurisprudenza costante, l’eredità è computata nel calcolo delle PC sin dall’apertura della successione, a condizione che il suo valore possa essere valutato con sufficiente precisione. Il Tribunale federale ha stabilito che è possibile costituire in pegno o cedere la propria quota ereditaria dal momento dell’apertura della successione, il che giustifica il suo computo nel calcolo delle PC. A suo parere, le difficoltà di realizzazione non giustificano un’eccezione a questa regola (sentenza del TF P8/02 del 12 luglio 2002 consid. 3b; sentenza del TF 9C_305/20212 del 6 agosto 2012 consid. 4.1.2). Il Consiglio federale ritiene che in generale questa soluzione sia adeguata, pur essendo consapevole che in casi particolari possa causare situazioni difficili, soprattutto quando la liquidazione della successione richiede molto tempo. Va però ricordato che, conformemente all’articolo 604 capoverso 1 CC, ogni coerede può chiedere in qualsiasi momento la divisione dell’eredità. 2. Per rimediare all’attuale situazione in caso di successione indivisa occorrerebbe una modifica delle basi legali. Un adeguamento delle direttive d’applicazione non sarebbe sufficiente. 3. Una modifica volta a permettere la prosecuzione del versamento delle PC fino al momento della divisione della successione equivarrebbe a considerare le PC quali anticipi, il che non è lo scopo di queste prestazioni. Oltretutto causerebbe ulteriori effetti indesiderati, quali l’aumento del numero e dell’importo delle richieste di restituzione. Ne conseguirebbero procedure complesse e talvolta difficoltose per recuperare gli importi anticipati. Il versamento di anticipi è invece parte integrante del sistema dell’aiuto sociale. 4. Per quanto concerne le assicurazioni sociali federali, soltanto le PC e le prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, che sono prestazioni in funzione del bisogno, tengono conto delle parti di sostanza derivanti da successioni. Il Consiglio federale ritiene che ciò sia corretto, dato che queste prestazioni vengono finanziate tramite le imposte. Per principio, tutte le prestazioni che tengono conto della sostanza possono essere influenzate dalla presenza di una successione indivisa. Data la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale non si pronuncia sulle prestazioni di competenza cantonale, quali la riduzione dei premi o gli aiuti finanziari alla formazione.