23.4522 · Mozione · 2023-12-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esentare dalle disposizioni dell’ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr) i lavori di manutenzione, specialmente quelli di breve durata, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di redigere un piano di sicurezza e di protezione della salute e quello di garantire la protezione dalle cadute in caso di utilizzo di scale a pioli alte più di due metri.
Begründung
La revisione dell’OLCostr ha suscitato costernazione fra l’altro tra le aziende operanti nel settore delle installazioni e finiture. L’intero settore edilizio è tuttavia d’accordo sul fatto che la sicurezza nei cantieri possa essere garantita e addirittura migliorata. Le disposizioni vigenti rappresentano però una grande sfida soprattutto per i lavori di manutenzione (cfr. Mo. 22.4199) e interessano anche ambiti della tecnica edilizia finora non sottoposti alle disposizioni dell’OLCostr (p. es. elettrodomestici da cucina istallati permanentemente negli edifici). Questa insoddisfazione è riconducibile all’elenco dei lavori di costruzione di cui all’articolo 2 lettera a OLCostr («[…] la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo […]»). Ci si chiede se gli adeguamenti opportuni per i cantieri debbano essere applicati integralmente anche ai piccoli lavori di manutenzione. In particolare, non è praticabile né la redazione di un piano di sicurezza e di protezione della salute completo per lavori di breve durata, né l’adempimento dell’obbligo di garantire la protezione dalle cadute per lavori su scale portatili alte più di due metri in edifici già costruiti. Si tratta per esempio di lavori su impianti di illuminazione e istallazioni di tecnica edilizia, ossia i tipi di lavori di manutenzione più comuni. Inoltre, le disposizioni dell’OLCostr riguardanti i lavori di manutenzione non possono essere controllate dalla Suva. A differenza dei lavori nei cantieri, che possono essere chiaramente identificati in termini di procedure di licenza, tempi di preparazione e visibilità, i lavori di manutenzione costituiscono spesso mandati spontanei, soggetti alle norme generali della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni ed eventualmente di determinate legislazioni speciali (p. es. l’ordinanza sugli impianti a bassa tensione), che richiedono un dispendio minore di personale, tempo e materiale e sono effettuati in edifici già completati, ragion per cui è difficile per un ispettore identificarli in anticipo. Per ragioni di praticabilità, è perciò opportuno escludere i lavori di manutenzione dal campo di applicazione dell’OLCostr.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza sia alla sicurezza sul lavoro sia all’applicabilità delle disposizioni vigenti.
Già la versione previgente dell’ordinanza del 29 giugno 2005 sui lavori di costruzione (OLCostr) sanciva all’articolo 3 che il datore di lavoro deve pianificare i lavori di costruzione in modo da ridurre al minimo il rischio d’infortuni professionali, malattie professionali o danni alla salute. Ora l’articolo 4 dell’OLCostr rivista del 18 giugno 2021 (RS 832.311.141) prevede solamente la necessità di redigere un piano di sicurezza e di protezione della salute in forma scritta. Non viene invece chiesto di presentare questo piano a un organismo terzo (cfr. parere del Consiglio federale del 9 novembre 2022 in risposta alla mozione Sollberger 22.4199 «Modifica dell’ordinanza sui lavori di costruzione riguardo alla necessità di presentare un piano di sicurezza e di protezione della salute»).
L’OLCostr previgente sanciva inoltre l’obbligo di adottare misure di protezione contro le cadute a partire da un’altezza superiore ai 2 metri e non prevedeva disposizioni particolari per i lavori su scale a pioli. Tuttavia, nella pratica sono stati ammessi lavori su scale a pioli fino a 3 metri d’altezza. La nuova OLCostr chiarisce questo punto all’articolo 21, stabilendo che si devono prendere misure di protezione contro le cadute anche in caso di lavori su scale portatili a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 metri. Non da ultimo perché ogni anno l’uso delle scale è all’origine, da solo, di oltre 6000 infortuni professionali, di cui circa 100 in media causano un’invalidità e circa tre sono addirittura mortali. La definizione di lavori di costruzione di cui all’articolo 2 lettera a della nuova OLCostr corrisponde sostanzialmente a quella all’articolo 2 lettera a della previgente OLCostr, che includeva già «la riparazione, la modifica, la manutenzione, il controllo […]». Il settore della manutenzione era quindi già compreso.
Secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (OPI; RS 832.30) la Suva è l’autorità di sorveglianza competente per aziende dell’edilizia e del genio civile in generale, aziende specializzate in opere di finitura e involucri edilizi, nonché altre aziende che eseguono lavori sui cantieri delle prime. L’OPI non fa distinzioni tra lavori di manutenzione e altri tipi di lavoro. Di conseguenza, il controllo dell’attuazione delle disposizioni dell’OLCostr nel settore della manutenzione è compito della Suva. L’esecuzione dei controlli di lavori di breve durata, seppure onerosa, è effettuata.
Dal momento che la nuova OLCostr è in vigore da poco tempo, il Consiglio federale ritiene che sia ancora troppo presto per valutare l’efficacia e l’efficienza del piano di sicurezza e di protezione della salute in forma scritta, in particolare per i lavori brevi. Monitorerà quindi attentamente gli effetti pratici delle nuove disposizioni e, se necessario, le adeguerà.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.