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Punire indistintamente tutti i casi di oltraggio alla bandiera svizzera e ad altri emblemi di sovranità svizzeri

23.464 · Iniziativa parlamentare · 2023-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il tenore dell'articolo 270 CP è modificato rimuovendo l'espressione «esposto da una autorità».

Begründung

In base all’articolo 270 CP, «chiunque per malevolenza rimuove, danneggia o con atti oltraggia un emblema di sovranità svizzero esposto da una autorità, in modo particolare lo stemma o la bandiera della Confederazione o di un Cantone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria».

Nella sua risposta alla mozione 12.3695, il Consiglio federale sottolineava che le bandiere e gli stemmi esposti da privati non sono tutelati dall'articolo 270 CP.

Il fatto di limitare il campo di applicazione della normativa ai casi in cui la nostra bandiera o altri emblemi di sovranità svizzeri sono esposti da un’autorità indebolisce, senza giustificazioni, il valore che noi tutti dovremmo attribuire ai nostri emblemi e alla loro tutela. Si tratta in effetti di proteggere l’emblema in quanto tale, a prescindere dal luogo in cui è esposto o da chi lo espone.