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23.479 · Iniziativa parlamentare · 2023-12-19

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Codice penale svizzero è completato come segue:

Art.190 cpv. 2 e 4 (nuovi)

1 (immutato)

2 La colpevolezza dell'imputato è valutata a prescindere dalla durata della coazione subita, sebbene essa possa comunque configurare la circostanza aggravante della crudeltà.

3 (immutato)

4 Rimane salva l'applicazione degli articoli 64 e 67.

Art. 42 cpv. 5 (nuovo)

5 Alla persona condannata per violenza carnale non è concessa la sospensione condizionale (art. 190).

Art. 43 cpv. 4 (nuovo)

4 Alla persona condannata per violenza carnale non è concessa la condizionale parziale (art. 190).

Begründung

Il capoverso 2 (nuovo) dell'articolo 190 precisa che la breve durata, o presunta tale, della violenza carnale non influisce sulla colpevolezza dell'autore. In altri termini, il reato è il medesimo, indipendentemente dalla rapidità con cui è stato commesso. Per contro, una violenza carnale ripetuta o di lunga durata può ovviamente costituire un atto di crudeltà ai sensi dell'articolo 190 capoverso 3. In tal caso è previsto un aggravamento della pena, come chiarito nel nuovo capoverso 2, volto a evitare difficoltà interpretative.

Il capoverso 4 (nuovo) rammenta che, indipendentemente dall'aggravamento della pena, la misura detentiva di cui all'articolo 64 o l'interdizione di esercitare una professione di cui all'articolo 67 sono applicabili in caso di violenza carnale. Anche in questo caso, si tratta di un'indicazione volta a prevenire difficoltà interpretative.

I nuovi articoli 42 capoverso 5 e 43 capoverso 4 escludono la sospensione condizionale in caso di condanna per violenza carnale. Il presente adeguamento di diritto ordinario è finalizzato a sottolineare l'importanza di condannare senza indugio i colpevoli di violenza carnale, a prescindere che sia «qualificata» o no, «breve» o no. È essenziale che la legislazione svizzera segnali con fermezza che non è in alcun modo ammissibile concedere attenuanti a chi commette il reato più vile contro una donna.