23.481 · Iniziativa parlamentare · 2023-12-20
Cancelleria federale
Liquidato
Wortlaut
L’articolo 31 della legge federale sui diritti politici e tutte le basi giuridiche necessarie vengono modificati in modo tale da abolire le congiunzioni di liste nelle elezioni del Consiglio nazionale. Nel contempo occorre prevedere misure affinché rimangano possibili congiunzioni di liste qualora prevalga la rilevanza di specificità regionali, come nel caso del Basso Vallese e dell’Alto Vallese, che per tradizione costituiscono due circoscrizioni elettorali in un unico Cantone.
Begründung
L’impiego della congiunzione di liste nelle elezioni del Consiglio nazionale mina la volontà degli elettori, che non possono decidere liberamente a quale partito o candidato dare il proprio voto senza favorire altresì un altro partito. Ciò porta a un’alterazione della democrazia diretta e mina la fiducia nella politica.