Dichiarazione del Consiglio nazionale. Sentenza della Corte EDU «Associazione anziane per il clima Svizzera c. Svizzera»
24.054 · Oggetto del Parlamento · 2024-05-29
Parlamento
Liquidato
Ausgangslage
Una protezione efficace dei diritti fondamentali da parte dei tribunali internazionali piuttosto che l’attivismo giudiziario
Il Consiglio nazionale,
riconosce l’importanza storica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e rispetta il contributo essenziale fornito in passato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte) allo sviluppo in Europa e in Svizzera di una protezione efficace dei diritti fondamentali;
riconosce che la protezione dei diritti fondamentali si muove principalmente nella contrapposizione fra il principio dello Stato di diritto e il principio democratico;
sottolinea la funzione essenziale del principio del consenso quale fondamento del diritto internazionale;
rammenta il preambolo della CEDU, completato dal Protocollo aggiuntivo n. 15, secondo cui «spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo istituita dalla presente Convenzione»;
prende atto della sentenza pronunciata il 9 aprile 2024 dalla Corte nella causa «Associazione anziane per il clima Svizzera c. Svizzera»;
e constata con preoccupazione:che la sentenza, risultato del metodo d’interpretazione della CEDU quale «strumento vivente», oltrepassa i limiti dell’interpretazione dinamica;che la Corte, così facendo, travalica i limiti dello sviluppo del diritto concessi a un tribunale internazionale;che la Corte, interpretando in questo modo la CEDU, si espone al rimprovero di esercitare un attivismo giudiziario inammissibile e inappropriato;che la Corte accetta in tal modo che la sua legittimità sia rimessa in questione non soltanto dalla comunità degli Stati del Consiglio d’Europa, ma anche dagli attori politici nazionali negli Stati Parte;che un indebolimento della base su cui si fonda la legittimità della Corte potrebbe comportare un indebolimento della protezione effettiva dei diritti umani in Europa.
Si appella alla Corte affinché in futuro, nell’applicare il suo metodo di interpretazione della Convenzione quale «strumento vivente» si impegni a:
rispettare il principio di sussidiarietà iscritto nella CEDU;
tornare a prestare una più grande attenzione al testo della CEDU e alle circostanze storiche della sua elaborazione;
accordare alla sovranità statale e al principio del consenso nel diritto internazionale l’importanza che ancora oggi rivestono;
rispettare i processi democratici degli Stati Parte.
Invita il Consiglio federale a impegnarsi attivamente presso i competenti organismi del Consiglio d’Europa nell’intento di difendere gli interessi della Svizzera, anche ai sensi della presente dichiarazione; conformemente all’articolo 46 CEDU, invita inoltre il Consiglio federale a trasmettere al Comitato dei Ministri le informazioni seguenti concernenti il contenuto del piano d’azione della Svizzera:
l’elettorato svizzero ha approvato la legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica, la quale fissa l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2050, un obiettivo intermedio da raggiungere entro il 2040 nonché obiettivi medi per i periodi 2031-2040 e 2041-2050;
l’Assemblea federale – in attuazione degli impegni internazionali assunti nel quadro dell’Accordo di Parigi – ha adottato il 15 marzo 2024 gli obiettivi e le misure della politica climatica fino al 2030 (modifica della legge sul CO2), in modo che non sussistano lacune normative;
l’Accordo di Parigi non prescrive agli Stati Parte di presentare bilanci nazionali dei gas ad effetto serra; nonostante questo, dagli obiettivi medi fissati dalla Svizzera fino al 2050 è possibile comunque stilare un bilancio dei gas ad effetto serra;
la Svizzera ha finora rispettato i propri impegni internazionali in materia di clima, in particolare quelli previsti dal Protocollo di Kyoto;
la Svizzera non vede pertanto alcuna ragione per dare ulteriore seguito alla sentenza pronunciata dalla Corte il 9 aprile 2024, dato che gli sforzi precedentemente e attualmente profusi dalla Svizzera in materia di politica climatica soddisfano i requisiti in materia di diritti umani formulati nella sentenza.
Minoranza della Commissione (Flach, Arslan, Brenzikofer, Dandrès, Docourt, Funiciello, Jaccoud, Mahaim, Maitre, Marti Min Li)
Respingere la dichiarazione