24.1000 · Interrogazione · 2024-02-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Secondo la legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), l’Ufficio federale di giustizia (UFG) è competente per domandare l’estradizione delle persone per la conduzione del procedimento penale o l’esecuzione di una pena. Oltre alle pene, il diritto svizzero prevede tuttavia anche misure, in particolare ai sensi dell’articolo 59 CP. Queste misure non sono previste da tutte le giurisdizioni estere e in genere non figurano come tali negli accordi internazionali d’estradizione. Se deve essere eseguita soltanto una misura e non una pena, in particolare se quest’ultima è stata eseguita integralmente, l’UFG presenta una domanda d’estradizione? In caso affermativo, che probabilità di successo hanno (statisticamente) queste domande? Inoltre, in questi casi, il fatto di domandare l’estradizione dipende dalla gravità del reato all’origine della misura? In caso negativo, il Consiglio federale ritiene utile modificare l’AIMP?
Stellungnahme des Bundesrates
Le estradizioni tra la Svizzera e gli Stati membri del Consiglio d’Europa sono rette principalmente dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), finora ratificata da cinquanta Stati. Danno luogo all’estradizione i fatti che le leggi della Parte richiedente e della Parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa; quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della Parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi (art. 2 par. 1 CEEstr). La possibilità di accordare l’estradizione per misure è prevista anche in trattati bilaterali d’estradizione, in particolare con l’Australia, gli Stati Uniti o il Canada. In assenza di un trattato d’estradizione può all’occorrenza essere applicata la legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1). Attualmente è quindi già possibile domandare all’estero l’estradizione di una persona ai fini dell’esecuzione di una misura privativa della libertà anche se la pena privativa della libertà – pronunciata in concomitanza con la misura in questione – è già stata eseguita integralmente. Tuttavia, i fatti in causa devono – come previsto segnatamente dall’articolo 2 paragrafo 1 CEEstr – essere punibili nello Stato richiesto con una pena privativa della libertà di almeno un anno o con una pena più severa. Se è già stata inflitta una misura, la sua durata deve essere di almeno quattro mesi. Le rispettive pene minime possono tuttavia variare nei trattati bilaterali d’estradizione. Una domanda d’estradizione ai fini dell’esecuzione di una misura in regime aperto è in linea di massima esclusa. Occorre tuttavia precisare che la concessione dell’estradizione spetta esclusivamente allo Stato richiesto, che esaminerà la domanda di estradizione svizzera secondo il suo diritto interno. La Svizzera, quale Stato richiedente, non è parte alla procedura d’estradizione estera. In passato, domande svizzere d’estradizione presentate a vari Stati membri del Consiglio d’Europa per ottenere la consegna di una persona ricercata ai fini dell’esecuzione di una misura privativa della libertà sono state accolte. L’Ufficio federale di giustizia non tiene statistiche sul numero di casi in cui un’estradizione è stata accordata per l’esecuzione di una misura. Non è quindi possibile fornire maggiori indicazioni in merito. Alla luce di quanto precede, le domande svizzere d’estradizione sono presentate all’estero anzitutto in base agli strumenti internazionali in materia d’estradizione che legano la Svizzera ad altri Stati. In assenza di strumenti di questo tipo, una domanda d’estradizione resta possibile in virtù dell’AIMP. Una modifica dell’AIMP non è opportuna, in quanto non aumenterebbe le probabilità che l’estradizione sia concessa.