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24.1002 · Interrogazione · 2024-03-06

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Emergono con sempre più frequenza domande sul ruolo, sul senso e sullo scopo di simili conferenze. Sono emblematici in merito i diversi pareri su importanti dossier o mandati di negoziazione, ma anche certe dinamiche proprie, in particolare quelle dei segretari generali e dei direttori di queste conferenze. 1. Quante persone sono impiegate negli organi e nelle agenzie della CDPE?2. In che modo i costi della CDPE e delle altre conferenze sono ripartiti tra la Confederazione e i Cantoni?3. Quanto paga la Confederazione per l’affitto della Casa dei Cantoni?4. Quali sono le competenze e i compiti della CDPE e chi ne verifica l’operato e la direzione?5. I progetti sviluppati dalla CDPE, per esempio l’apprendimento precoce delle lingue, la scolarizzazione precoce o il piano di studi Lehrplan 21, vengono anche valutati e corretti dalla CDPE stessa?6. In che modo il Parlamento federale può trasmettere direttive alla CDPE o come può influire sui concordati esistenti?7. Uno studio pubblicato di recente constata che negli ultimi anni gli allievi, al termine della scuola dell’obbligo, sono sempre meno preparati ad affrontare la vita professionale o la formazione duale con un apprendistato che dura più anni. A causa dell’attuale carenza di personale qualificato e del fenomeno della costante immigrazione, la situazione si aggrava e la formazione professionale è sempre più sotto pressione. Quali misure ritiene adeguate la CDPE per rafforzare il sistema della formazione professionale duale?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l’articolo 61a della Costituzione federale (Cost.) la Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell’ambito delle rispettive competenze a un’elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero. Coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure. La collaborazione è definita nella legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (LCSFS; RS 410.2) ed è concretizzata nella Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (CColl-SFS; RS 410.21). Il settore scolastico compete ai Cantoni (art. 62 Cost.). Coordinano il loro lavoro a livello nazionale avvalendosi di un’autorità politica: la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). In virtù della LCSFS e della CColl-SFS la Confederazione partecipa ai lavori di base e di sviluppo per lo spazio formativo svizzero, come il monitoraggio dell’educazione in Svizzera e la valutazione delle competenze dei giovani (PISA), nonché al Centro svizzero dell’insegnamento medio superiore e per la valutazione delle scuole di livello secondario II. La Confederazione e i Cantoni gestiscono congiuntamente il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) e l’Agenzia specializzata per lo spazio formativo digitale svizzero (Educa). La Confederazione può inoltre partecipare finanziariamente anche alle agenzie specializzate e ai progetti della CDPE, per esempio al Centro svizzero di servizio Formazione professionale (CSFO).Risposte alle singole domande:2. Secondo l’articolo 8 CColl-SFS la Confederazione e i Cantoni partecipano per metà ciascuno al finanziamento delle istituzioni comuni e dei lavori di base e di sviluppo. Questa ripartizione dei costi si applica anche alle istituzioni e ai progetti summenzionati. Tramite la legge sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10) la Confederazione partecipa alla gestione di determinati settori del CSFO: al 50 per cento per quanto riguarda l’informazione e la documentazione nell’ambito dell’orientamento professionale, universitario e di carriera e al 100 per cento, sulla base di un mandato, per l’esecuzione della concessione di contributi a persone che partecipano ai corsi di preparazione agli esami federali di professione e agli esami professionali federali superiori. Sulla base dell’articolo 6 della legge sui sussidi all’istruzione (RS 416.0) la Confederazione sostiene anche provvedimenti della CDPE di armonizzazione intercantonale dei sussidi all’istruzione. La CDPE fornisce infine prestazioni di informazione e documentazione remunerate (Eurydice, rappresentazione del sistema educativo svizzero). La Confederazione non partecipa ai costi delle conferenze della CDPE.3. La Confederazione non partecipa ai costi d’affitto della CDPE e delle altre conferenze intercantonali nella Casa dei Cantoni. Nell’ambito della Convenzione quadro di diritto pubblico concernente l’Amministrazione digitale Svizzera (FF 2021 3030) conclusa tra il Consiglio federale e la Conferenza dei Governi cantonali, la Confederazione si assume la metà dei costi dei posti di lavoro della Segreteria dell’Amministrazione digitale Svizzera che ha sede nella Casa dei Cantoni.6. L’ordine costituzionale non permette alla Confederazione di impartire direttive alla CDPE nella sfera di competenza cantonale. I Cantoni devono portare i trattati intercantonali (concordati) a conoscenza della Confederazione (art. 48 Cost.). Se il Consiglio federale o un Cantone si oppone a un trattato, quest’ultimo viene sottoposto per approvazione all’Assemblea federale (art. 172 e 186 Cost.).Nel rispetto delle competenze costituzionali, il Consiglio federale non si esprime in merito alle domande 1, 4, 5 e 7. Il Segretariato generale della CDPE risponde come segue alle domande:Per quanto riguarda le istituzioni comuni di Confederazione e Cantoni finanziate dalla Confederazione sulla base della LCSFS, il CSRE dispone di nove posti a tempo pieno ed Educa di 29 posti a tempo pieno (stato: 31.12.2023). La CDPE fornisce informazioni in merito all’effettivo del suo personale sul sito: www.cdpe.ch > La CDPE > Segretariato generale. I compiti e le competenze della CDPE sono definiti nelle sue basi legali (www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche) e i lavori in corso nel programma di lavoro (www.edudoc.ch > Programma di lavoro 2021–2024 approvato dall’Assemblea plenaria il 30 ottobre 2020: versione attualizzata 2024). In generale, la CDPE informa sui suoi compiti, sulle sue competenze e sulla sua organizzazione sul sito: www.cdpe.ch.