24.1017 · Interrogazione · 2024-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
A inizio marzo 2024, il presidente della Banca nazionale svizzera (BNS) ha annunciato di dimettersi per fine settembre 2024. Il Consiglio federale deve ora nominare un nuovo membro della Direzione generale e designarne il presidente. I membri della Direzione generale vengono nominati su proposta del Consiglio di banca. La designazione del presidente è, invece, di competenza esclusiva del Consiglio federale (art. 43 cpv. 3 LBN), mentre il Consiglio di banca non prende parte a tale decisione. Il contesto attuale offre al Governo l’occasione di assumersi le proprie responsabilità, nominando una direzione moderna per la BNS. Alla luce di quanto esposto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande: Il Consiglio federale si adopererà affinché sia nuovamente nominata una donna come membro della Direzione generale?Il Consiglio federale ritiene, inoltre, che un numero maggiore di membri della Direzione generale possa rafforzare la BNS e rispecchiare meglio la diversità del Paese in merito a sesso, esperienza e rappresentanza delle regioni e delle comunità linguistiche?Secondo l’articolo 19 capoverso 4 del regolamento di organizzazione della BNS, emanato dal Consiglio di banca e approvato dal Consiglio federale, la Direzione generale è atta a deliberare se sono presenti almeno due dei suoi membri e il supplente del membro assente. Il Consiglio federale ritiene che vi sia il rischio che la BNS non sia più atta a deliberare, se un altro membro della Direzione generale dovesse assentarsi senza preavviso? Il Consiglio federale è dell’avviso che con un maggior numero di membri della Direzione generale tale rischio non sussisterebbe? In questo contesto, il Consiglio federale ritiene opportuno adattare il regolamento di organizzazione della BNS il prima possibile?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: i membri della Direzione generale della BNS vengono nominati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio di banca. Il Consiglio federale ha illustrato la procedura di nomina dei membri e i criteri da soddisfare nella risposta all’interrogazione Widmer 23.1015 «Posto vacante nella Direzione generale della Banca nazionale svizzera» e nella risposta orale durante l’ora delle domande alla domanda Widmer 23.7455 «Successione Direzione generale Banca nazionale svizzera». Come spiegato nell’ambito degli interventi menzionati, il Consiglio federale parte dal presupposto che, durante la procedura di nomina, il Consiglio di banca tenga conto non soltanto delle necessarie qualifiche professionali, ma anche di criteri quali la rappresentanza di genere nonché delle regioni e delle comunità linguistiche. Ad domanda 2: il Consiglio federale ha illustrato nel dettaglio le sue stime circa un ampliamento della Direzione generale della BNS nel rapporto sulla politica monetaria del 21 dicembre 2016 e nella risposta all’interpellanza Widmer 22.3654 «Per una direzione della Banca nazionale svizzera al passo coi tempi, trasparente e ampiamente sostenuta». Sono stati esposti sia gli argomenti a favore di un ampliamento sia quelli contrari. Dopo aver valutato i pro e i contro, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le dimensioni attuali della Direzione generale corrente hanno dimostrato di essere adeguate e un ampliamento non è necessario. Lo sviluppo della governance degli organi della BNS, che include la questione delle dimensioni della Direzione generale, viene costantemente monitorato dal Consiglio federale. Ad domanda 3: come spiegato nell’interrogazione, la capacità decisionale della Direzione generale viene stabilita nel regolamento di organizzazione della BNS (ROrg) del 14 maggio 2004. Dalla modifica nel 2022, qualora un membro della Direzione generale dovesse mancare per un periodo prolungato o indeterminato, il Consiglio di banca decide, su proposta degli altri membri della Direzione generale, quale dei due supplenti assume la rappresentanza e la direzione del dipartimento durante il periodo di assenza (art. 3 cpv. 4 ROrg ). Secondo l’articolo 3 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 19 capoverso 4 ROrg, la capacità decisionale della Direzione generale sarebbe garantita anche se quest’ultima fosse composta da una direzione del dipartimento «ad interim» e da due membri «regolari» e se uno di questi ultimi dovesse essere rappresentato da un sostituto durante un’assenza. Dal punto di vista della capacità decisionale non traspare quindi la necessità di ampliare la Direzione generale.