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24.1037 · Interrogazione · 2024-09-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Secondo la LAMal e una decisione del Tribunale federale (DTF 145 V 161, 2019), le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio possono impiegare familiari curanti retribuiti dall’AOMS (art. 7 cpv. 2 lett. c OPre) anche se sprovvisti di una formazione per personale di cura. Per essere retribuiti, i familiari curanti devono essere impiegati da un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio.Nella pratica le condizioni per un tale impiego sono molto diverse: conoscenze minime, acquisite per esempio attraverso un corso, sostegno ai familiari curanti, documentazione di cura, indennità per i familiari curanti e compenso incassato dall’organizzazione. Riguardo a quest’ultimo punto, i media hanno spesso riferito di organizzazioni specializzate che ne trarrebbero elevati profitti.Uno sgravio, compresa la possibilità di un’indennità finanziaria, va concepito in modo efficace a favore dei familiari e delle persone bisognose di assistenza. Bisogna evitare che l’impiego di familiari curanti avvenga per interessi puramente economico-aziendali e che a perderci siano i familiari (troppo poco sostegno), le persone bisognose di assistenza (perché i familiari ricevono troppo poco sostegno) o gli assicurati (fondi dell’AOMS utilizzati in modo inefficiente). Per questo motivo sono indispensabili, tra le altre cose, standard minimi per l’impiego dei familiari curanti. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande: Quali potrebbero essere gli standard minimi per quanto concerne le possibilità di perfezionamento e i programmi di sgravio e di coaching per familiari curanti? In che misura norme come quelle convenute tra associazioni di cure e d’aiuto a domicilio e assicuratori-malattie potrebbero utilizzate come modello di buona prassi?In che misura le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio che impiegano esclusivamente familiari curanti possono anche contribuire a sopperire alla penuria di personale qualificato nel settore sanitario, per esempio attraverso un obbligo di formazione?Ci sono possibilità legali per limitare la quota di prelievo dagli utili? Se sì, quali adeguamenti legislativi sarebbero necessari a livello nazionale o cantonale? Quali adeguamenti legislativi sarebbero necessari a livello nazionale o cantonale per introdurre standard minimi vincolanti? Come si può evitare un insieme disomogeneo di regolamenti cantonali o l’insediamento di organizzazioni di cure e d’aiuto soltanto nei Cantoni che non prevedono standard minimi?

Stellungnahme des Bundesrates

Nei suoi pareri a precedenti interventi parlamentari in materia, il Consiglio federale ha valutato la possibilità di redigere un rapporto in cui verranno affrontati anche gli aspetti sollevati (cfr. in particolare l’interpellanza 23.3191 Roduit «La rimunerazione delle cure di base ai familiari senza formazione specifica va a scapito della qualità delle cure?»). Il rapporto è in corso di elaborazione e dovrebbe essere disponibile a metà 2025.1. / 4. Le condizioni che i fornitori di prestazioni devono soddisfare per poter esercitare a carico dell’assicurazione sanitaria obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sono disciplinate a livello federale. Le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 51 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102). Le organizzazioni che impiegano familiari sprovvisti di una formazione nelle cure devono in particolare disporre di sufficienti collaboratori formati per la sorveglianza e l’accompagnamento dei familiari curanti (cfr. anche la risposta del Consiglio federale all’interpellanza 23.3191 Roduit «La rimunerazione delle cure di base ai familiari senza formazione specifica va a scapito della qualità delle cure?» e il parere in risposta alla mozione 23.3316 Burgherr «Trasparenza e solidarietà nella cura dei familiari più stretti. Rafforzare il volontariato invece di gravare sull’assicurazione malattie»). L’autorizzazione AOMS è limitata al rispettivo territorio cantonale. Nell’ambito dell’autorizzazione e della vigilanza sui fornitori di prestazioni, i Cantoni devono verificare se le organizzazioni soddisfano questi requisiti.Nel suo rapporto, il Consiglio federale analizzerà se è necessario intervenire a livello normativo e, in caso affermativo, per quale degli aspetti menzionati nell’interrogazione. In caso di intervento normativo, sarebbe opportuno fare riferimento alle convenzioni tra le federazioni di assicuratori-malattie e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. In linea di principio, sarebbe possibile completare a livello nazionale i criteri di autorizzazione AOMS. Se necessario, il rapporto esaminerà se disposizioni federali più ampie sarebbero in linea con la Costituzione federale.2. Una formazione nelle cure dovrebbe aumentare la probabilità che i familiari curanti impiegati dalle organizzazioni rimangano più a lungo nel settore delle cure e quindi fondamentalmente migliorare la situazione del personale specializzato. In linea di principio, tutte le organizzazioni che impiegano familiari curanti possono contribuire a questo obiettivo.3. Le attuali disposizioni federali sul finanziamento delle prestazioni di cura (cfr. art. 25a LAMal) consentono ai Cantoni di disciplinare il finanziamento residuo in modo differenziato affinché la rimunerazione complessiva delle prestazioni di cura non comporti perdite o profitti eccessivi. Ciò può richiedere adeguamenti giuridici a livello cantonale.