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24.1038 · Interrogazione · 2024-09-16

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

l presente atto è stato formulato prendendo spunto dalla petizione del 10.09.2024 al Consiglio federale del Sig. Giorgio Ghiringhelli, 6616 Losone.

La Legge sull’asilo (LAsi) all’articolo 3 capoverso 3 così recita:

Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati”.

Questo capoverso era stato aggiunto soprattutto in riferimento ai numerosi eritrei che nel loro Paese non erano perseguitati, ma che cercavano rifugio in Svizzera per evitare il servizio militare.

V’è da chiedersi se tale capoverso non debba essere applicato anche per quei maschi dai 25 ai 60 anni che, per evitare il reclutamento nell’esercito ucraino, hanno chiesto rifugio in Svizzera.

Secondo informazioni giornalistiche (RSI, radiogiornale del 18.5.24, ore 12.30), sarebbero diverse centinaia di migliaia gli ucraini che si sono recati all’estero per evitare la mobilitazione, sfuggendo in tal modo agli ufficiali reclutatori, o che non hanno provveduto ad aggiornare i propri dati personali presso gli appositi centri. Sempre secondo il citato servizio giornalistico, la Segreteria di Stato della migrazione avrebbe riferito che in Svizzera risiedono all’incirca 11'000 uomini tra i 18 ed i 60 anni che potenzialmente sarebbero toccati dalla legge ucraina sulla mobilitazione.

Gli uomini ucraini dai 25 ai 60 anni che cercano rifugio in Svizzera per evitare di prestare servizio militare e di difendere il loro Paese dall’invasione russa devono dunque essere considerati dei “rifugiati” ai sensi della summenzionata Convenzione, oppure – dura lex, sed lex - vanno ritenuti dei “non rifugiati” ai sensi dell’art. 3 cpv 3 della Legge sull’asilo?

Chiedo al Consiglio federale:

1) Di fare chiarezza sull’interrogativo sollevato da questo atto e dalla Petizione del Sig. Giorgio Ghiringhelli, 6616 Losone;

2) Di specificare quanti sono gli ucraini maschi fra i 25 ed i 60 anni attualmente residenti in Svizzera che godono dello statuto di rifugiati S e che potenzialmente sarebbero sottoposti alla Legge ucraina sulla mobilitazione;

3) Di indicare quanto questi potenziali “disertori” costano alla Confederazione e ai Cantoni;

4) Se intende adottare un'interpretazione più rigorosa della legge.

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. La legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) distingue tra la procedura di riconoscimento della qualità di rifugiato secondo l’articolo 3 LAsi e la procedura di concessione della protezione provvisoria secondo l’articolo 4 LAsi. Secondo la Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), per aver diritto alla protezione della Svizzera, ottenere lo statuto di rifugiato e vedersi concedere l’asilo la persona deve essere esposta a una persecuzione individuale nel Paese d’origine. Le persone bisognose di protezione ottengono invece nel nostro Paese una protezione provvisoria accordata a gruppi per la durata in cui sono esposte a un pericolo generale grave. Per ottenere questa protezione devono rientrare nel campo d’applicazione personale di una decisione di portata generale del Consiglio federale (cfr. art. 66 LAsi) e non devono essere oggetto di alcun motivo d’esclusione (p. es. aver commesso un atto riprensibile o aver messo in pericolo o violato la sicurezza interna o esterna della Svizzera). Dato che la qualità di rifugiato non è esaminata nella procedura di protezione, l’articolo 3 capoverso 3 LAsi non è applicabile nella fattispecie. Se la protezione provvisoria è accordata, la procedura di esame di un’eventuale domanda di riconoscimento della qualità di rifugiato va sospesa. Gli interessati possono richiedere la riapertura di questa procedura al più presto cinque anni dopo la decisione di sospensione. Se in una futura procedura d’asilo uomini ucraini in età di prestare servizio militare dovessero far valere il rifiuto di prestare servizio militare o la diserzione, andrebbe esaminato l’articolo 3 capoverso 3 LAsi. 2. A fine agosto 2024 in Svizzera risiedevano 9196 uomini ucraini di età compresa tra 25 e 60 anni con statuto di protezione S e 951 con domanda di protezione pendente.3. Per quanto riguarda l’assistenza fornita agli uomini ucraini di età compresa tra 25 e 60 anni con statuto di protezione S o domanda di protezione pendente, la Confederazione versa ai Cantoni sussidi mensili (somme forfettarie globali) pari a circa 10,5 milioni di franchi per indennizzare i costi da essi sostenuti in materia di aiuto sociale. Visto che il sistema si fonda su una base forfettaria, la Confederazione non è a conoscenza delle spese effettive né di eventuali costi supplementari sostenuti dai Cantoni in questo settore.