24.1048 · Interrogazione · 2024-09-27
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Si chiedono al Consiglio federale le seguenti conferme, distinguendo tra commissioni paritetiche connesse a contratti collettivi di lavoro cantonali e quelle connesse a contratti collettivi di portata nazionale.
I Cantoni hanno sufficiente spazio di manovra per obbligare le commissioni paritetiche a rendere pubblici i conti annuali nei confronti di tutti i salariati e i datori di lavoro coperti dal rispettivo contratto collettivo di lavoro con clausola di valenza generale?
I Cantoni possono imporre che l’approvazione dei conti delle commissioni paritetiche sia soggetto a una doppia maggioranza separata di salariati e datori di lavoro?
I Cantoni possono vietare che le trattenute salariali destinate alle commissioni paritetiche siano utilizzate per ridurre le quote sindacali dei salariati che decidono di aderire al sindacato?
Le commissioni paritetiche (CP), incaricate di sorvegliare e applicare i contratti collettivi di lavoro (CCL), garantiscono il rispetto delle condizioni di lavoro a livello cantonale e nazionale. La Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL, RL 843.400) attribuisce compiti specifici a queste commissioni, ma resta da chiarire se i Cantoni possano introdurre ulteriori misure, come la pubblicità dei conti, l’approvazione con doppia maggioranza e il divieto di destinare le trattenute salariali alla riduzione delle quote sindacali.
Più in generale, si pone il quesito dello spazio di manovra dei Legislatori cantonali per migliorare la governance delle CP.
Benché l’articolo 122 della Costituzione federale stabilisca la competenza esclusiva della Confederazione relativa alla legislazione in materia di diritto privato, la clausola di valenza generale di un CCL, in applicazione della LOCCL, conferisce ai contratti collettivi e alle CP particolari aspetti che esulano dal mero diritto privato. Questo elemento permette di ritenere che la possibilità legislativa cantonale non sia necessariamente limitata dalla Costituzione federale.
Gli articoli 356-358 del Codice delle obbligazioni (CO, RL 220) regolano i contratti collettivi, ma non disciplinano esaustivamente la gestione delle CP, lasciando spazio a possibili interventi cantonali in linea con i principi di trasparenza e buona governance.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale o il Cantone può conferire l’obbligatorietà generale alle disposizioni concernenti casse paritetiche delle parti sociali che gestiscono i contributi ai costi d’esecuzione e di formazione continua se l’organizzazione di queste casse o istituzioni è disciplinata in modo soddisfacente e se ne è assicurata una gestione corretta (art. 3 LOCCL; RS 221.215.311). L’autorità competente deve vigilare che le casse o le istituzioni siano correttamente amministrate e a questo scopo può domandare agli amministratori ogni indicazione utile (art. 5 cpv. 2 LOCCL). In caso di gestione scorretta, l’autorità può abrogare l’obbligatorietà generale. Le commissioni paritetiche sono perlopiù persone giuridiche e molte sono organizzate come associazioni ai sensi dell’articolo 60 CC (RS 210). Poiché mantengono la loro natura di diritto privato nonostante il conferimento dell’obbligatorietà generale, le commissioni paritetiche sottostanno alle disposizioni del diritto civile. La legge non contiene prescrizioni riguardo all’organizzazione di una commissione paritetica o alle modalità di approvazione dei conti. Tuttavia la SECO, in qualità di autorità competente in materia di conferimento del carattere obbligatorio generale ai contratti collettivi di lavoro (CCL) a livello federale, ha emanato una direttiva contenente norme sulla gestione e sull’organizzazione delle commissioni paritetiche. Ad esempio, tutte le casse devono essere sottoposte a una revisione limitata, anche se conformemente alle prescrizioni di diritto civile non sarebbero tenute a farlo. La direttiva della SECO non è giuridicamente vincolante per la sorveglianza da parte delle autorità cantonali, ma alcuni Cantoni ne applicano determinati principi nell’esame dei loro conti annuali.Domanda 1: nel progetto di legge e nel rapporto esplicativo sull’attuazione della mozione CET-CN 21.3599 Trasparenza sui mezzi finanziari delle commissioni paritetiche, che richiede l’obbligo di pubblicazione dei conti annuali, il Consiglio federale sostiene che, per le commissioni paritetiche dei CCL di obbligatorietà generale, un simile obbligo sarebbe sproporzionato considerata l’interferenza che avrebbe nella loro libertà economica, garantita dalla Costituzione. Ha quindi proposto di inserire nella legge un diritto di consultazione per i lavoratori e i datori di lavoro interessati. Il Consiglio federale dovrebbe esaminare i risultati della consultazione e pronunciarsi sul progetto di messaggio entro la fine del 2024.Domanda 2: anche l’introduzione di disposizioni speciali per l’approvazione dei conti delle commissioni paritetiche in deroga alle norme di diritto privato o agli statuti che tutte le altre associazioni devono rispettare rappresenterebbe un’interferenza sproporzionata nella libertà economica garantita dalla Costituzione. Per ulteriori spiegazioni sulla costituzionalità, che deve anche essere presa in considerazione nel processo legislativo cantonale, si rimanda al rapporto esplicativo del progetto di legge summenzionato.Domanda 3: riguardo alla questione della restituzione alle associazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro dei contributi ai costi d’esecuzione si rinvia alle risposte date alle domande 24.7649 Theiler e 24.7726 Burgherr.