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Promovimento della formazione professionale di capitani e marinai svizzeri ai sensi dell'ordinanza RS 747.341.2

24.1060 · Interrogazione · 2024-12-20

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

L’Ordinanza federale del 7 aprile 1976 (RS 747.341.2), tuttora in vigore, è stata introdotta perché la formazione di capitano o marinaio svizzero deve essere svolta in un paese marittimo riconosciuto dagli organi internazionali sulla marina mercantile, e perché in Svizzera non esiste questa formazione.

Mai come ora, questa professione è diventata ancor più strategica per il nostro Paese, data l’indiscussa importanza del ruolo di garantire alla Svizzera l’approvvigionamento di materie prime e merci anche in situazioni di crisi.

L’art. 2 dell’Ordinanza prevede il rimborso delle spese di formazione per l’alloggio, il vitto, il materiale scolastico e le uniformi, le tasse scolastiche e le assicurazioni malattia e infortuni. L’art. 3 prevede anche la concessione di anticipi. In contropartita, l’art. 4 obbliga il beneficiario a prestare servizio per almeno 3 anni sulla flotta mercantile svizzera.

Inspiegabilmente, l’Ufficio della navigazione marittima svizzero di Basilea informa l’utenza che il Consiglio federale ha cancellato i contributi per questa formazione e che l’Ordinanza sarà revocata.

Attualmente, per chi ha intrapreso o intende intraprendere la formazione di ufficiale di ponte (capitano), non è prevista alcuna altra forma di sostegno federale. Si consideri in particolare che le accademie europee discriminano gli studenti svizzeri con una tassa scolastica annuale di EUR 9’500, parificandoli agli studenti internazionali extra-europei.

Si domanda al Consiglio federale:

  1. L’informazione fornita dall’Ufficio della navigazione marittima svizzero di Basilea è corretta?

  2. Visti i risvolti in materia di approvvigionamento delle merci per il nostro Paese sperimentati di recente (si pensi alla pandemia COVID19, al conflitto in Ucraina, all’imminente politica protezionistica degli USA), il Consiglio federale ha sottoscritto accordi internazionali volti a garantire l’approvvigionamento per il nostro Paese in caso di crisi internazionali? In caso affermativo presso quale ente o società marittima?

  3. Quale risparmio trarrebbe la Confederazione rinunciando alla formazione di cittadini svizzeri impiegabili sulla flotta mercantile svizzera?

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le informazioni fornite dall’Ufficio svizzero della navigazione marittima sono corrette. Nell’ambito del Consuntivo 2014 sono stati esaminati gli aiuti finanziari e le indennità erogati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ed è stato ribadito che l’importanza della sovvenzione per la formazione dei marittimi era essenzialmente simbolica e non aveva portato a un aumento della percentuale di marittimi svizzeri sul totale del personale marittimo, motivo per cui la sovvenzione non risultava più efficace. Pertanto, si è deciso di eliminarla. Questa decisione è stata riportata dall’Amministrazione federale delle finanze nel volume 3 «Spiegazioni supplementari e statistica» relativo al Consuntivo 2014 e sottoposta al Parlamento. Poiché gli ultimi corsi di formazione sovvenzionati sono ormai terminati, il Consiglio federale intende abrogare l’ordinanza. 2. Nel contesto della navigazione mercantile e della sicurezza dell’approvvigionamento, il Consiglio federale non ha recentemente concluso alcun accordo internazionale. Tuttavia, conformemente alla propria Strategia marittima 2023–2027, si impegna in seno agli organismi internazionali competenti a favore di un ordine marittimo globale basato su regole, al fine di garantire tra l’altro la libera navigazione e, pertanto, anche l’approvvigionamento della Svizzera via mare. Inoltre, in virtù della legge sull’approvvigionamento del Paese, in una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente può adottare misure d’intervento economico temporanee per garantire l’approvvigionamento in beni d’importanza vitale, come ad esempio prescrizioni riguardanti le imprese di logistica dei trasporti e i mezzi di trasporto. Tali misure non sono state necessarie negli anni passati. 3. Nel periodo 2009–2013 sono stati ancora concessi contributi per un importo medio di 12 500 franchi all’anno