24.300 · Iniziativa cantonale · 2024-01-16
Parlamento
Liquidato
Wortlaut
Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone del Vallese chiede all’Assemblea federale di adeguare la legge federale sull’assicurazione malattie come segue:
I Cantoni possono esentare i fornitori di prestazioni di tutti i campi di specializzazione in possesso di uno dei titoli federali di perfezionamento o di un titolo di perfezionamento estero riconosciuto equivalente (art. 21 LPMed) dall’obbligo di avere lavorato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto se l’offerta sanitaria sul territorio cantonale nei relativi campi di specializzazione è insufficiente. I Cantoni possono prevedere requisiti di qualità in relazione con questo disciplinamento di eccezione, analogamente a quelli che si applicano ai medici svizzeri.
Begründung
Secondo un rapporto dell’Osservatorio svizzero della salute del maggio 2022 sui tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatoriale, nel Cantone del Vallese la copertura per 25 specializzazioni mediche analizzate su 33 (specialisti) si situa sotto la media svizzera. Nonostante gli intensi sforzi profusi, il problema non ha potuto essere risolto negli ultimi anni, ma al contrario si è accentuato a causa delle partenze per motivi di età o di salute degli specialisti. La stessa situazione si verifica anche in diversi altri Cantoni. Siccome nel mercato svizzero del lavoro che attualmente registra una sensibile penuria di specialisti è operativo già il 40 per cento di medici stranieri nei più diversi campi di specializzazione, nel Cantone del Vallese così come in altri Cantoni è urgente e indispensabile poter assumere, ove necessario, anche medici qualificati provenienti dall’estero.
A livello nazionale il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno accolto all’inizio di marzo 2023 un disciplinamento di eccezione relativo all’obbligo di aver lavorato per tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto conformemente all’articolo 37 capoverso 1 LAMal, che prevede tuttavia soltanto eccezioni per i campi di specializzazione medicina interna generale, medico generico nonché psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza.
Considerata la situazione attuale nel Cantone del Vallese, è quindi indispensabile che il Cantone intervenga presso la Confederazione affinché in caso di necessità comprovata possa rilasciare a medici di tutti i campi di specializzazione qualificati provenienti dall’estero un’autorizzazione a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
Per poter garantire la qualità dei medici stranieri che non hanno lavorato per tre anni in un centro svizzero accreditato, sarebbe opportuno chiedere loro di comprovare di aver completato una formazione supervisionata all’estero per almeno tre anni in istituti di perfezionamento considerati equivalenti e seguito formazioni continue regolari, analogamente ai requisiti necessari per i medici svizzeri. A tal proposito, occorre prevedere di coinvolgere e consultare la Società medica cantonale.
Verhandlungen
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